Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2003, n. 11541
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Sentenza 25 luglio 2003

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La ricongiunzione dei servizi resi alle dipendenze dello Stato e degli enti locali, ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523, ed ai fini dell'indennità premio di servizio, va effettuata calcolando anche il servizio "non continuativo" prestato come graduato o militare di truppa dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, anche se per esso non via sia stata iscrizione al Fondo di previdenza e non siano stati versati i relativi contributi previdenziali, in quanto detto servizio, in virtù della legge 1 novembre 1973, n. 761 ed ex art. 19, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, equivale al servizio reso nelle categorie del personale di ruolo dello Stato . Sè può porsi un problema di compatibilità con il precetto dell'art. 81, quarto comma, Cost. circa l'obbligo d'indicazione dei mezzi di copertura finanziari, atteso che il destinatario di tale precetto è esclusivamente il legislatore, non il giudice, e che anche lo Stato è tenuto ad osservare gli obblighi derivanti verso i soggetti privati dalla corretta applicazione delle norme giuridiche.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2003, n. 11541
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11541
    Data del deposito : 25 luglio 2003

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