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Sentenza 10 maggio 2023
Sentenza 10 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/05/2023, n. 19627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19627 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da HA JU, nato in [...] il [...], avverso l'ordinanza in data 22/12/2022 del Tribunale di Bologna, Sezione per il riesame;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Marilia Di Nardo, ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 22/12/2023 il Tribunale di Bologna, Sezione per il riesame, ha confermato l'ordinanza con la quale, il precedente 05/12/2022, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna aveva applicato, nei confronti di HA JU, la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai delitti di illecita detenzione di sostanze stupefacenti e di illecito rientro nel territorio dello Stato a seguito di provvedimento di espulsione. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dello HA, avv.to Carlo Benini, che ha articolato un unico motivo di Penale Sent. Sez. 4 Num. 19627 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: ES GENNARO Data Udienza: 04/04/2023 doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per carenza ed illogicità in punto di ritenuta inidoneità al soddisfacimento delle esigenze cautelari di misure diverse da quella intramuraria. Sostiene, in specie, che il Tribunale distrettuale, nel confermare l'ordinanza impositiva del vincolo custodiale emessa dal giudice di prime cure, avrebbe erroneamente affermato che giustificherebbero l'adozione del presidio carcerario il rilevante quantitativo di stupefacente rivenuto nella disponibilità dell'indagato, i plurimi precedenti per delitti contro il patrimonio esistenti a suo carico e il silenzio da lui serbato durante l'interrogatorio di garanzia, valorizzando, in tal modo, elementi di significato non univoco, suscettibili di essere interpretati anche in senso diverso da quello concretamente privilegiato. 3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell'interesse di HA JU è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Privo di pregio è l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione per carenza ed illogicità in punto di ritenuta inidoneità al contenimento del pericolo di reiterazione di misure diverse da quella carceraria, sostenendo che nella decisione gravata si sarebbe erroneamente affermato che l'adozione del presidio massimamente afflittivo è resa necessaria dai rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti rivenuti nella disponibilità dell'indagato, dai molteplici precedenti per delitti contro il patrimonio esistenti a suo carico e dal silenzio da lui serbato all'interrogatorio di garanzia, senza tener conto della valenza non univoca di tali elementi, suscettibili di essere intesi anche in senso diverso da quello di fatto privilegiato. Ritiene infatti il Collegio che l'agitata doglianza si risolva, di fatto, nella mera riproposizione della deduzione fatta valere illo tempore con la richiesta di riesame, che il Tribunale distrettuale - come era doveroso fare - accuratamente 2 vagliò e susseguentemente disattese con argomentazioni congrue e tutt'altro che illogiche, con le quali ebbe cura di evidenziare che ostavano all'invocata sostituzione del presidio cautelare imposto dal giudice di prime cure, oltre ai considerevoli quantitativi di stupefacenti di diversa natura trovati nella disponibilità dello HA, ai plurimi precedenti per delitti con finalità lucrative esistenti a suo carico e all'atteggiamento non collaborativo serbato in sede di interrogatorio di garanzia, la conclamata incapacità del predetto di conformarsi alle prescrizioni della pubblica Autorità, di cui forniva prova la sua condizione di recidivo, nonché il contegno tenuto in occasione dell'arresto, avendo l'uomo aizzato ripetutamente un cane di razza rottweiler ad aggredire uno degli agenti onde sottrarsi alla cattura. D'altro canto, costituisce pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte che con i motivi di ricorso non possono essere riprodotte le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi, ove ciò accada, ritenere aspecifici i motivi stessi. La mancanza di specificità del motivo deve essere, infatti, valutata e ritenuta non solo per la genericità di esso, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, in conformità al disposto dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità dell'impugnazione (così, ex multis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01 e Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01). 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
P.Q.M.
3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 04/04/2023
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Marilia Di Nardo, ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 22/12/2023 il Tribunale di Bologna, Sezione per il riesame, ha confermato l'ordinanza con la quale, il precedente 05/12/2022, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna aveva applicato, nei confronti di HA JU, la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai delitti di illecita detenzione di sostanze stupefacenti e di illecito rientro nel territorio dello Stato a seguito di provvedimento di espulsione. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dello HA, avv.to Carlo Benini, che ha articolato un unico motivo di Penale Sent. Sez. 4 Num. 19627 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: ES GENNARO Data Udienza: 04/04/2023 doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per carenza ed illogicità in punto di ritenuta inidoneità al soddisfacimento delle esigenze cautelari di misure diverse da quella intramuraria. Sostiene, in specie, che il Tribunale distrettuale, nel confermare l'ordinanza impositiva del vincolo custodiale emessa dal giudice di prime cure, avrebbe erroneamente affermato che giustificherebbero l'adozione del presidio carcerario il rilevante quantitativo di stupefacente rivenuto nella disponibilità dell'indagato, i plurimi precedenti per delitti contro il patrimonio esistenti a suo carico e il silenzio da lui serbato durante l'interrogatorio di garanzia, valorizzando, in tal modo, elementi di significato non univoco, suscettibili di essere interpretati anche in senso diverso da quello concretamente privilegiato. 3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell'interesse di HA JU è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Privo di pregio è l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione per carenza ed illogicità in punto di ritenuta inidoneità al contenimento del pericolo di reiterazione di misure diverse da quella carceraria, sostenendo che nella decisione gravata si sarebbe erroneamente affermato che l'adozione del presidio massimamente afflittivo è resa necessaria dai rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti rivenuti nella disponibilità dell'indagato, dai molteplici precedenti per delitti contro il patrimonio esistenti a suo carico e dal silenzio da lui serbato all'interrogatorio di garanzia, senza tener conto della valenza non univoca di tali elementi, suscettibili di essere intesi anche in senso diverso da quello di fatto privilegiato. Ritiene infatti il Collegio che l'agitata doglianza si risolva, di fatto, nella mera riproposizione della deduzione fatta valere illo tempore con la richiesta di riesame, che il Tribunale distrettuale - come era doveroso fare - accuratamente 2 vagliò e susseguentemente disattese con argomentazioni congrue e tutt'altro che illogiche, con le quali ebbe cura di evidenziare che ostavano all'invocata sostituzione del presidio cautelare imposto dal giudice di prime cure, oltre ai considerevoli quantitativi di stupefacenti di diversa natura trovati nella disponibilità dello HA, ai plurimi precedenti per delitti con finalità lucrative esistenti a suo carico e all'atteggiamento non collaborativo serbato in sede di interrogatorio di garanzia, la conclamata incapacità del predetto di conformarsi alle prescrizioni della pubblica Autorità, di cui forniva prova la sua condizione di recidivo, nonché il contegno tenuto in occasione dell'arresto, avendo l'uomo aizzato ripetutamente un cane di razza rottweiler ad aggredire uno degli agenti onde sottrarsi alla cattura. D'altro canto, costituisce pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte che con i motivi di ricorso non possono essere riprodotte le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi, ove ciò accada, ritenere aspecifici i motivi stessi. La mancanza di specificità del motivo deve essere, infatti, valutata e ritenuta non solo per la genericità di esso, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, in conformità al disposto dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità dell'impugnazione (così, ex multis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01 e Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01). 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
P.Q.M.
3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 04/04/2023