Sentenza 28 febbraio 2017
Massime • 1
La nomina del difensore di fiducia fatta dall'indagato nel procedimento relativo all'esecuzione del mandato di arresto europeo non dispiega effetto nel procedimento principale.
Commentario • 1
- 1. Nomina del difensore nel MAE non vale in procedimento principale (Cass. 15099/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/02/2017, n. 15099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15099 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2017 |
Testo completo
15099- 1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Seconda Sezione penale composta da Presidente Sentenza n. 608 dott. Giacomo Fumu dott. Stefano Filippini U.P. 28/2/2017 r.g.n. 19799/2016 dott. Anna Maria De Santis Consigliere re!. dott. dott. Lucia Aielli dott. Giuseppina Anna Rosaria Pacilli ha pronunciato la seguente SENTENZA GALB sul ricorso proposto da IC AL nato il [...]; avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 18/2/2016; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Lucia Aielli;
udite le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Antonio Balsamo che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18/2/2016 la Corte di Appello di Milano, confermava la sentenza de! Tribunale di Lecco del 21/5/2014 che aveva condannato l'odierno ricorrente per il delitto di ricettazione.
2. Ricorre per cassazione IC GA, per mezzo del suo difensore, il quale к я eccepisce la nullità della sentenza per illogicità della motivazione in ordine alla dedotta nullità delle notifiche, sostiene che la nomina dell'avv. Pingitore, effettuata in occasione dell'esecuzione del mandato di arresto europeo, doveva ritenersi valida ed efficace per il procedimento in questione, non GALB valendo, in senso contrario, il fatto che il Katib, in occasione della successiva perquisizione, avesse dichiarato di non avvalersi del difensore di fiducia. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e va rigettato 2. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di appello di Milano GALB ha inteso limitare la nomina del difensore di fiducia del AL, al procedimento relativo all' esecuzione del mandato di arresto europeo ( Mae) non già in ragione di quanto da lui dichiarato nel corso della perquisizione, ove appunto affermava di non volersi avvalere del difensore di fiducia, ma ha correttamente inteso la nomina del difensore fiduciario circoscritta al diverso procedimento per il quale era stato emesso il Mae, relativo all'esecuzione di un provvedimento cautelare dell'autorità giudiziaria austriaca. Così decidendo la Corte territoriale ha dato corretta applicazione all'insegnamento di questa Suprema Corte secondo il quale la nomina di difensore fiduciario designato in procedimento cautelare non spiega effetti in quello principale (Sez. 3, n. 4653 del 03/03/1999, Ventriglia, Rv. 213091; Sez. 1, n. 38648 del 18/09/2008, Narcisio, Rv. 241303; Sez. 4, n. 22042 del 06/05/2009, Curraj, Rv. 243968; Sez. 1, n. 17702 del 21/01/2010, Di Lauro, Rv. 247057).
3. Detto questo appare evidente che la nomina del difensore di fiducia effettuata GALLB dal AL in occasione dell'arresto per mezzo del Mae, dovesse intendersi limitata a quel diverso procedimento, atteso che il processo nel quale veniva nominato l'avv. Pingitore sorgeva successivamente in esito alla perquisizione sicchè la Corte non poteva tenerne conto se non a decorrere dal 10/10/2015 data in cui interveniva la nomina ad hoc.
4. Alla luce di quanto complessivamente esposto deve rigettarsi il ricorso con conseguente condanna del ricorrente che lo ha proposto, al pagamento delle spese processuali.
p.q.m.
Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2 A Cosi deciso il 28/2/2017 Il consigliere estensore Lucia Aielli fuciu telli Il presidente Giacomo Fumu DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 27 MAR, 2011 IL It Cancelliere CANCELLIERE I O N E Z Claudia Pianelli