Cass. pen., sez. III, sentenza 22/09/2006, n. 37721
CASS
Sentenza 22 settembre 2006

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All'esito dell'accertamento di violazione del codice stradale il giudice, nell'applicare la sanzione amministrativa accessoria, deve autonomamente determinare il periodo di sospensione definitiva della patente di guida. prescindendo dalla determinazione provvisoria prefettizia. (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale il tribunale aveva applicato a seguito della condanna per il reato di cui all'art. 186 del codice della strada la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di giorni quindici in aggiunta a quella eventualmente disposta dal Prefetto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 22/09/2006, n. 37721
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37721
    Data del deposito : 22 settembre 2006

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