Sentenza 22 settembre 2006
Massime • 1
All'esito dell'accertamento di violazione del codice stradale il giudice, nell'applicare la sanzione amministrativa accessoria, deve autonomamente determinare il periodo di sospensione definitiva della patente di guida. prescindendo dalla determinazione provvisoria prefettizia. (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale il tribunale aveva applicato a seguito della condanna per il reato di cui all'art. 186 del codice della strada la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di giorni quindici in aggiunta a quella eventualmente disposta dal Prefetto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/09/2006, n. 37721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37721 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 22/09/2006
Dott. MIRANDA Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 1445
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 12030/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR AN, N. a Sarzana IL 23.3.1973;
avverso la sentenza resa il 30.9.2005 dal tribunale monocratico di Massa;
vista la sentenza denunciata e il ricorso;
udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Dott. ONORATO Pierluigi;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. CIAMPOLI Luigi, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1 - Con sentenza del 30.9.2005 il tribunale monocratico di Massa, giudicando in sede di rinvio dopo che questa corte di cassazione aveva annullato una precedente sentenza di condanna di SA AN per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica (art. 186 C.d.S., comma 2) limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, ha sospeso la patente allo stesso SA per la durata di quindici giorni, in aggiunta al periodo di sospensione eventualmente disposto dal prefetto.
2 - Il SA ha proposto personalmente ricorso per cassazione, deducendo tre motivi a sostegno. In particolare, lamenta:
2.1 - violazione dell'art. 486 c.p.p. (rectius 420 ter c.p.p.), comma 5, giacché il giudice ha illegittimamente respinto una istanza di rinvio presentata dal difensore impedito a partecipare all'udienza per concomitante impegno professionale e impossibilitato a designare un sostituto;
2.2 - violazione di legge, inosservanza o erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione, giacché il giudice, nonostante il giudicato parziale già formatosi in punto di responsabilità, ha istruito e deciso il processo anche in ordine a tale punto, violando così il divieto di bis in idem.
2.3 - mancanza e/o manifesta illogicità di motivazione, nonché inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, laddove la sentenza impugnata ha disposto la sospensione della patente di guida per quindici giorni, in aggiunta al periodo di sospensione eventualmente disposto dal prefetto. Osserva al riguardo che il giudice: a) avrebbe dovuto istruire il processo sul punto venendo così a conoscere che il prefetto aveva già sospeso la patente;
b) ha omesso qualsiasi motivazione sulla durata della sospensione disposta.
3 - Il primo motivo di ricorso (n. 2.1) non può essere accolto. Infatti, all'udienza del 30.9.2005, il giudice di merito ha respinto l'istanza di rinvio presentata dal difensore di fiducia, Avv. Di Martino, per concomitante impegno professionale davanti al tribunale di La Spezia, giacché il professionista istante non aveva spiegato le ragioni per le quali non poteva farsi sostituire. Secondo la giurisprudenza costante di questa corte, siffatta motivazione è sufficiente a giustificare il rigetto dell'istanza.
4 - È invece fondato il secondo motivo (n. 2.2).
Erroneamente il giudice di rinvio ha ritenuto di dover nuovamente verificare la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato contravvenzionale di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2 (guida sotto l'influenza dell'alcol), prima di poter decidere sulla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida a carico dello stesso.
Al riguardo, se è vero che, ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 2, la responsabilità per detta contravvenzione è un presupposto imprescindibile per l'irrogazione della sanzione amministrativa accessoria, è altrettanto vero che sul punto era già intervenuto il giudicato parziale ex art. 624 c.p.p. dopo che questa corte aveva annullato la sentenza di condanna solo limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa, con ciò rendendo definitivo il giudizio di responsabilità in ordine alla contravvenzione. La cognizione del giudice di rinvio era quindi limitata al quantum, non già all'an, della sanzione amministrativa accessoria alla condanna penale.
5 - Anche l'ultima censura (n. 2.3) è fondata nei limiti appresso precisati.
Il giudice massese ha applicato al condannato la sospensione della patente di guida "per la durata di giorni quindici (in aggiunta al periodo di sospensione eventualmente disposto dal Prefetto)". In tal modo però ha applicato una sanzione incerta nel quantum (durata), giacché la sua determinazione era condizionata da una circostanza esterna (la sospensione prefettizia) al momento non conosciuta dal giudice. Poiché - come ha già chiarito la giurisprudenza di questa corte (Sez. Un. n. 20 del 21.6.200, c.c. 13.11.2000, Cerboni) - la sospensione provvisoria della patente disposta dal prefetto non è cumulabile con quella disposta in via definitiva del giudice, sicché è lo stesso prefetto - quale organo di esecuzione della sanzione amministrativa accessoria - a dover provvedere alla detrazione obbligatoria del periodo di sospensione eventualmente pre-sofferto, senza che vi sia bisogno di esplicita dichiarazione al riguardo da parte dell'autorità giudiziaria, ne deriva che quando il giudice determina la durata della sospensione in aggiunta all'eventuale periodo pre-sofferto o comunque pre-disposto dal prefetto, la durata definitiva della sospensione potrà concretamente variare in relazione a questa eventuale circostanza.
In altre parole, proprio perché la sospensione provvisoria prefettizia non va cumulata, ma va invece sottratta dalla sospensione definitiva, il giudice deve determinare quest'ultima prescindendo da quella prefettizia. Se invece la determina in modo da cumularla a quella eventualmente disposta dal prefetto, finisce per stabilire una sospensione di durata incerta (più lunga se il prefetto l'ha già disposta, meno lunga se il prefetto non l'ha disposta). In tal modo la dosimetria della sanzione accessoria è necessariamente priva di adeguata motivazione.
6 - La sentenza va quindi annullata senza rinvio in punto di responsabilità penale, con rinvio in punto di sanzione amministrativa accessoria affinché il giudice del rinvio proceda a nuova determinazione della sospensione della patente di guida nel rispetto del principio su esposto.
P.Q.M.
La corte suprema di cassazione annulla la sentenza impugnata senza rinvio in punto di responsabilità penale, e con rinvio al tribunale di Massa in punto di determinazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2006