Sentenza 22 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/06/2001, n. 8565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8565 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
7/3 ISTRAZION 6 8 9 1 / /4 се 60070 LICA ITALIANA REG + B .R . P L . L DA D PV K A R L . E A ESENTE B D T A I U T OGGETTO S IB TEORTE S RE1 8565²285652 16 1 N I NOME DEL POPOLO ITALIANO R E 3 T ace tarnenti e controlli01 1 S Imoste sul reddito: I . A N ZION < A M SEZIONE CIVILE - TRIBUTARIA composta dai magistrati: Dott. Giovanni OLLA Presidente R.G. N. 8634/98 Dott. Enrico PAPA Cons. relatore 10456/98 Consigliere Cron. 18593 Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Rep. Dott. Massimo ODDO Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Ud.
2.3.2001 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8634 R.G. 1998, proposto da MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro 'pro tempore', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12;
- ricorrente -
contro
MOBILI MIRAI S.a.s. di AI LS e C., in persona del legale rappresentante 'pro tempore'; - intimata - e sul ricorso iscritto al n. 10456 R.G. 1998, proposto 3 da 0 4 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro 'pro N. 1 tempore', rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato come sopra;
- ricorrente -
contro
MOBILI MIRAI S.a.s.; - intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia in data 19 marzo 1997, depositata col n. 37/04/97 il 7 maggio 1997. Uditi, nella pubblica udienza del 2 marzo 2001: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. Vessichelli per il ricorrente;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo A seguito di verifica della Guardia di Finanza, l'ufficio delle Imposte di Udine accertò nei confronti della S.a.s. Mobili AI, sulla scorta di documentazione extracontabile, maggiori ricavi per lire 607.809.790, rettificando l'imponibile i.r.pe.g. ed i.lo.r. per l'anno 1988 in lire 618.605.000. L'impugnativa della contribuente fu parzialmente accolta dalla Commissione Tributaria di primo grado di Udine, con decisione n. 634/08/93, che, sulla scorta di una perizia ordinata dal g.i.p. nel procedimento penale a carico del socio accomandatario LS AI e prodotta dalla contribuente, 2 determinò i ricavi non annotati in lire 135.704.642 - importo considerato nella dichiarazione integrativa frattanto prodotta dalla Società ai sensi della legge 413/1991 - Il gravame dell'Ufficio è stato respinto dalla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, con sentenza del 19 marzo 1997, depositata col n. 37/04/97 il 7 maggio successivo, nella quale si ribadisce l'adesione alle risultanze della perizia eseguita in sede d'incidente probatorio. Per la cassazione ricorre, articolando un unico complesso motivo, l'Amministrazione finanziaria, con ricorsi di identico contenuto, il primo (proc. n. 8634/98), spedito per la notifica il 12 maggio 1998, in mancanza dell'avviso di ricevimento, ed, il secondo (proc. n. 10456/98), oggetto di notifica in data 29 maggio 1998 nel domicilio eletto. Non svolge attività in questa sede la Società intimata. Motivi della decisione Deduce l'Amministrazione finanziaria ricorrente, con l'unico complesso motivo, “violazione e falsa applicazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973; 2697 c.c.; 2699-2700 c.c.; 2727-2729 c.c.; 116 c.p.c.; 2909 c.c.; dei principi generali in materia di prova di atto pubblico;
di atti della p.A. e di verbali di constatazione della G. di F. di valutazione di elaborati peritali;
del combinato disposto degli anzidetti norma e principi" nonché "violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c.; 49-61 d.lgs. 546/1992; 36 d.lgs. 546/1992; motivazione omessa, insufficiente, contraddittoria su punto decisivo della controversia". Premette l'efficacia probatoria di atto pubblico del processo 3 verbale di constatazione, circa i fatti in esso attestati, rilevando che questi si sostanziano in operazioni non contabilizzate - ricostruite attraverso i dati di un quaderno intitolato 'cassa 1988' e di un documento denominato 'bolle di consegna 1989' (con operazioni di vendita relative all'anno precedente) ed approfondite in punto di fatto nel ricorso -, operazioni riguardanti fatti aziendali, come riconosciuto del resto dalla contribuente, implicanti - addirittura con efficacia di giudicato, sul punto, della decisione di primo grado - l'evasione fiscale. Osserva per converso come, sotto il profilo quantitativo, le generiche osservazioni di controparte non possano ricevere alcun riscontro dalla perizia eseguita in sede penale, vale a dire in un giudizio - del quale nemmeno si conosce l'esito - cui l'Amministrazione medesima è rimasta estranea. Contesta altresì che da tale atto la contribuente possa derivare elementi favorevoli alle proprie tesi difensive, sottraendosi ai precisi oneri a suo carico per superare le risultanze della verifica. Si duole, infine, della motivazione apparente e, comunque, apodittica della sentenza impugnata, che, senza alcun autonomo approfondimento ed in realtà attraverso un mero richiamo, ha condiviso le conclusioni della ripetuta indagine tecnica, estranea al giudizio tributario e priva d'efficacia probatoria in tale sede in aggiunta, esaminandone i punti salienti e contrastandone la validità -. | procedimenti vanno previamente riuniti, trattandosi della medesima (ripetuta) impugnazione di unica sentenza (art. 335 c.p.c.). L'impugnazione introdotta col primo atto (proc. n. 8634/98), 4 sostanzialmente abbandonata, è inammissibile, per omesso deposito dell'avviso di ricevimento del ricorso, spedito presso la sede della Società contribuente. Quella ripetuta, con rituale notifica del secondo - nel domicilio eletto dalla parte con l'atto di costituzione in appello, depositato il 26 febbraio 1997 - (proc. n. 10456/98), è infondata. Non è configurabile alcuna violazione di legge, censura globalmente incentrata sulla duplice affermazione: - della valenza probatoria “di atto pubblico, per quanto concerne i fatti che i militari narrano di aver constatato", del corrispondente processo verbale, nonché della ulteriore 'idoneità a far prova' di esso in ordine alla ricostruzione delle singole poste di reddito;
-della peculiare rilevanza della perizia, eseguita in sede penale - non avendo l'Amministrazione partecipato a quel giudizio - nei confronti della sola contribuente, la cui evasione, parzialmente ammessa, è coperta da giudicato. Sotto il primo aspetto, si osserva che nessun fatto, rimasto accertato dalla G. di F., appare negato o comunque superato dal giudice del merito: questi ha solo ritenuto di aderire alla valutazione dei dati emersi dalla verifica, da parte dell'ausiliare del giudice penale, ai fini della ricostruzione del maggior reddito, attraverso un'operazione che, lungi dal risultare inibita dall'attività di verifica, costituisce espressione tipica del potere (dovere) giurisdizionale. In tale prospettiva, nessun ulteriore contributo apporta il secondo profilo di censura, dal momento che la contestata perizia, come 5 non è vincolante per l'Amministrazione rimasta estranea al giudizio penale, così non può essere impiegata contro la parte privata che l'ha prodotta, per inferirne (in contrasto coi risultati cui perviene ed in maniera, oltre tutto, contraddittoria) la maggiore evasione pretesa dalla parte pubblica. Talché l'indagine rimane necessariamente circoscritta alla verifica di correttezza della ratio decidendi', orientata a condividere le risultanze dell'indagine tecnica, correttezza che la ricorrente nega, sotto il duplice profilo della motivazione apparente o apodittica ovvero, comunque, dell'insufficienza delle argomentazioni esposte. Si premette che il giudice del merito ha superato la censura dell'Ufficio, testualmente osservando che "la perizia versata in atti dalla appellata non ha - ovviamente - valore di prova assoluta, ma fornisce al giudicante validi elementi di convincimento sia per la terzietà del soggetto che l'ha esperita sia per le precise conclusioni alle quali perviene". L'impostazione (ribadita nella parte successiva del provvedimento), di per sé corretta, rivela con chiarezza l'intento di superare la contraria tesi dell'appellante - non a caso riprodotta in questa sede -, reso esplicito dalla precisazione "che l'accertamento è comunque atto di parte, e come tale non ha forza privilegiata dinnanzi alle eventuali prove portate dal contribuente". Da ciò discende che non è configurabile il vizio di motivazione apparente od apodittica - con sostanziale omissione di pronunzia, pure denunziata - il giudice 'a quo', fra le ricostruzioni reddituali 6 offerte, da un lato, dalla parte pubblica (che le ha tratte dal processo verbale di constatazione della G. di F.), e, dall'altro, dall'ausiliare del giudice in un processo cui l'Amministrazione è rimasta estranea (documentate con copia della relazione peritale, prodotta dalla parte privata, con correlata ammissione, tuttavia parziale, dell'evasione), ha dichiarato di aderire a quest'ultima, in particolare sottolineandone la provenienza (il richiamo alla 'terzietà' va posto in relazione alla qualifica di 'atto di parte' dell'accertamento) e ritenendo precise e da condividere le conclusioni cui pervenuta. Ulteriormente ne deriva la sufficienza della motivazione, insuscettibile di censura attraverso i rilievi restanti, in realtà di fatto, formulati in ricorso. Quest'ultimo va quindi, per ogni verso, respinto. La mancata attività dell'intimata esonera dallo statuire sulle spese.
P.Q.M.
Riunisce i procedimenti;
dichiara inammissibile il ricorso n. 8634/1998 e rigetta quello n. 10456/1998. Così deciso in Roma, il 2 marzo 2001. Il Cons. estensore II Presidente Giovanni Olla - - Enrico Papa - tence DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 22 GIU 2001Oggi Osvaldo Ascanio COR IL CANCELLIERE C1 T Osvaldo Ascanio A 7