Sentenza 11 gennaio 1999
Massime • 1
La fattispecie prevista dall'art.348 c.p. ha rappresentato una innovazione rispetto al codice previgente, sicché, con la relativa entrata in vigore, trattandosi di disposizione che regola l'intera materia, si è determinata l'abrogazione tacita delle leggi anteriori che punivano l'esercizio abusivo di singole professioni (Fattispecie nella quale l'imputato ricorrente, ritenuto responsabile del delitto di cui all'art.348 c.p. per avere, quale intestatario di uno studio dentistico, consentito ad odontotecnici di esercitare la professione di dentista, deduceva la mancata applicazione nei suoi confronti della disciplina prevista dalla legge 6 maggio 1928, n.1074, recante norme in tema di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/01/1999, n. 2176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2176 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Pasquale TROJANO Presidente del 11.1.1999
1. Dott. Luigi SANSONE Consigliere SENTENZA
2. " Ugo Luigi SCELFO " N. 68
3. " TO BB " REGISTRO GENERALE
4. " NI MI " N. 31259/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da DI AN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 27 - 2 - Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Luigi Sansone;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Geraci che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto e Diritto
AN DI, unitamente a certo IO ON la cui posizione non rileva in questa sede perché non ricorrente, veniva tratto al giudizio del Pretore di Sondrio, sezione distaccata di Morbegno, per rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti in rubrica sub a), b), c), d) ed e) (violazioni varie degli artt. 348 cp e 193 T.U. LL.SS.).
All'esito del dibattimento il primo giudice, con sentenza del 29 aprile 1993, assolveva il DI dai reati sub b) (193 T.U. LL.SS.) e d) (art. 193 suindicato) con la formula "perché il fatto non sussiste"; dichiarava non doversi procedere nei confronti del medesimo in ordine al delitto di cui all'art. 348 cp contestatogli sub e) perché estinto per amnistia;
dichiarava lo stesso prevenuto responsabile dei reati ascrittigli sub a) (110 - 348 cp perché consentiva, quale intestatario di uno studio dentistico sito in Delebio, a due odontotecnici di esercitare abusivamente la citata professione sanitaria) e c) (artt. 110 e 348 cp per analogo fatto commessi in Morbegno nei confronti di un odontotecnico) della rubrica, unificati dal vincolo della continuazione, e lo condannava, con le attenuanti generiche e con i benefici della sospensione condizionale e della sua menzione, alla pena di mesi quattro di reclusione;
lo condannava, inoltre, al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza dalla stessa sostenute;
disponeva la confisca dei beni sequestrati e, infine, l'interdizione del predetto dall'esercizio della professione medica per il periodo di mesi sei.
Si gravava il DI e, con sentenza del 27-2-98, la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma di quella di primo grado riduceva la pena inflitta al predetto, rideterminandola in mesi tre di reclusione.
Confermava, nel resto, l'impugnata decisione e condannava l'appellante alle spese del grado sostenute dalla costituita parte civile.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato che deduce;
1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, essendosi ravvisata nei fatti l'ipotesi di reato ex art. 348 cp e non quella di cui alla L. n. 1074/1928, che i giudici di merito avevano ritenuto abrogata dalla prima, che invece era applicabile in quanto norma speciale, con previsione più ampia e specifica;
2) inosservanza ed erronea applicazione dall'art. 240 cp e, in ogni caso, difetto di motivazione sull'applicata confisca facoltativa, erroneamente basata su pericolo di riutilizzo dei beni in altri gabinetti dentistici, pericolo solo presunto e non dimostrato, mentre lo stesso doveva essere escluso dalla natura dei fatti e dalle conseguenze derivanti dalla condanna;
3) analogo errore in ordine alla pena accessoria, applicata sebbene non fosse stato contestato l'abuso della professione sanitaria e sebbene non fosse stato accertato un nesso strumentale tra professione sanitaria e abuso del non medico, la cui durata, inoltre, era stata determinata illegalmente in misura superiore alla pena principale.
I primi due motivi di ricorso, come sopra riassunti, sono infondati e vanno perciò disattesi.
Ed invero, quanto al primo, va condivisa l'opinione dei giudici di merito con l'applicabilità dell'art. 348 cp, e non della norma di cui alla L. 1074/28, in quanto - come del resto emerge dalla costante pratica giudiziaria, la formulazione dell'articolo suindicato costituì una innovazione rispetto al codice Zanardelli che non prevedeva la fattispecie, e, in quanto nuova legge regolante l'intera materia, abrogò tacitamente le leggi anteriori "extravagantes" che punivano l'esercizio abusivo di singole professioni. La valutazione, perché logica e corretta, non si presta quindi a censure, come ne va esente quella relativa alla operata confisca. In proposito, infatti, va rilevato che sussistevano nella specie i presupposti di cui all'art. 240/1^ comma cp, correttamente ravvisati dai giudici di merito, avendo questo accertato e ritenuto che i beni caduti in sequestro erano stati destinati - come, del resto, emerso dalla motivazione in punto di responsabilità a commettere i reati rubricati, il che legittimava ampiamente la adozione del provvedimento in parola.
Fondata, invece, per la parte relativa alla durata della pena accessoria, è la terza doglianza del ricorrente. Che detta pena conseguisse alla condanna, difatti, è certo, ricorrendo nel caso l'ipotesi di cui all'ultima parte dell'art. 31 cp, cioè dell'abuso della professione sanitaria che, contrariamente a quanto affermato in ricorso, risulta ben contestato al prevenuto con il contenuto esaustivo dei capi di imputazione;
errata, invece, è la sentenza nella parte relativa all'entità di detta pena, determinata in mesi sei.
In proposito, invero, va rilevato che la stessa è stata applicata nella menzionata misura, quale risultante dalla conferma della sentenza di primo grado, in palese violazione dell'art. 37 cp il quale, ove la sua durata non sia espressamente determinata, come per il reato in esame, la ragguaglia invece alla pena principale ("da una durata eguale a quella della pena principale inflitta") la quale, in caso di condanna per un reato continuato omogeneo, come nel caso in esame, in cui l'identità dei reati unificati comporta necessariamente la pena accessoria per ciascuno di essi, va considerata nel suo complesso, ivi compreso l'aumento per la continuazione (v. Cass., sez. VI, sent. 6990 del 4.7.86, ud. 13-6- 86).
L'impugnata sentenza, quindi, va annullata senza rinvio limitatamente alla durata della pena accessoria in argomento che va determinata in misura pari a quella della pena principale, cioè in mesi tre. Nel resto, per quanto già esposto, il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606 e segg. cpp, annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alla durata della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione medica, durata che determina in misura pari a quella della pena principale.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 1999