CASS
Sentenza 26 settembre 2023
Sentenza 26 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/09/2023, n. 39144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39144 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UA ES nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/09/2021 della Corte di appello di Palermo. Visti gli atti, la sentenza impugnata il ricorso e la rinuncia del difensore alla trattazione orale del procedimento;
udita la relazione del consigliere Maria Sabina Vigna;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Tonnaso Epidendio, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Palermo il 26 marzo 2019, ha Penale Sent. Sez. 6 Num. 39144 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 31/05/2023 assolto UA ES dai reati di usura in danno RT ND e di ER FF (capi L e M) perché il fatto non sussiste, confermando la condanna per il reato di ricettazione (capo P) alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche. Si contesta all'imputata di avere ricevuto ed occultato generi alimentari recanti l'indicazione della non commerciabilità, della loro funzione di aiuto UE con il logo dell'Unione Europea, consegnati dal fratello PE UA e dalla di lui moglie, AN US, e provento del reato di peculato di cui al capo N). Fatto accertato 1'8 ottobre 2013. Il compendio probatorio si fonda sugli esiti della perquisizione eseguita a casa dell'imputata, che portava al rinvenimento di svariati generi alimentari del valore stimato di 80/100 euro, con impressa su ciascuna confezione la dicitura "AIUTO UE PRODOTTO NON COMMERCIABILE". Trattavasi di generi di prima necessità forniti dall'Unione Europea e dall'Agenzia Governativa, che UA PE e US AN DA erano stati incaricati di consegnare, per conto della Fondazione Banco delle Opere di Carità, a coloro ai quali erano stati stanziati, ovverosia a soggetti non abbienti, e dei quali si erano invece appropriati. 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione UA ES, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 648, secondo comma cod. proc. pen. La Corte di appello ha elaborato una sua stima del valore dei beni pari a euro 80/100, senza supportare tale valutazione con un accertamento specifico e senza dare conto dei parametri adottati per pervenire a tale valutazione. La Corte di appello ha negato la richiesta derubricazione sulla base esclusivamente di un giudizio morale, senza tenere conto della incensuratezza dell'imputata e della occasionalità della condotta. 2.2.Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. L'esiguità del danno, l'incensuratezza e la occasionalità della condotta non sono state valutate. 2.3.Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. La Corte di appello esaurisce il suo giudizio nel definire il danno non irrisorio, senza relazionare la propria stima circa il valore dei beni alla reale e concreta dimensione del danno patrimoniale cagionato. La Corte di appello, inoltre, ha omesso qualsiasi indagine e valutazione sulla reale entità del vantaggio ottenuto dall'imputata. La 2 predetta svolge la professione di docente di lettere, nonché di titolare di una scuola di specializzazione, mentre il marito è un affermato commercialista. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e la sentenza deve essere conseguentemente annullata, sul punto, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. 2.La Corte di appello ha rigettato la concessione della attenuante della particolare tenuità, "tenuto conto della rilevanza criminosa non marginale della condotta, avente ad oggetto beni destinati al sostentamento di soggetti bisognosi". Allo stesso modo, ha ritenuto non concedibile l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ai sensi dell'art. 62 n. 4 cod. pen., "tenuto conto del non irrisorio valore dei beni oggetto di ricettazione, quantificabile in una cifra pari a 80 /100 euro". Per i medesimi motivi è stata rigettata l'istanza ex art. 131-bis cod. pen. 3.Rileva il Collegio che il vaglio discrezionale della Corte di appello in ordine alla sussistenza della circostanza attenuante di cui al primo motivo di ricorso non è sorretto da adeguata motivazione. In particolare, occorre evidenziare che, in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del fatto, risultando superflua ogni ulteriore indagine;
soltanto se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 cod. pen., che consentono di configurare l'attenuante de qua, e che va, al contrario, esclusa quando emergano elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obbiettivo (ad es., l'entità del profitto), sia sotto il profilo soggettivo (ad es., capacità a delinquere dell'agente) (vedi Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 - 01). La sentenza impugnata, in altre parole, avrebbe dovuto evidenziare, pur a seguito della accertata esiguità del valore dei beni, che le modalità dell'azione e la personalità dell'imputata erano ostative alla concessione della circostanza attenuante richiesta. 3 O M) C•••4 0 CV I-- W Cr) M CV
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. itato in Cancelleria Così deciso il 31 maggio 2023 La Corte di appello territoriale si è, invece, limitata a fornire una motivazione apparente, non soffermandosi sulla modalità criminosa della condotta, che rimane unicamente enunciata e sulla personalità della stessa, docente di lettere, titolare di una scuola di specializzazione e incensurata. Il sintetico concetto espresso dal Collegio d'appello per argomentare il diniego dell'attenuante speciale in esame appare, soprattutto, fondato su un giudizio di matrice morale, in astratto configurabile in relazione a qualsiasi reato. La sentenza impugnata non si è, inoltre, confrontata, quanto alle modalità della condotta, con il carattere sicuramente episodico della stessa - desumibile anche dal fatto che la perquisizione domiciliare aveva avuto esito negativo - e con le dichiarazioni rese dalla UA, in sede di interrogatorio, che spiegavano il contesto nel quale era maturato il reato. 4. Il secondo motivo è inammissibile, posto che l'istituto della particolare tenuità del fatto non è applicabile al reato di ricettazione attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen., in quanto il limite di pena per esso previsto, pari a sei anni di reclusione, è superiore a quello richiesto per l'applicazione di detta causa di non punibilità. 5. Il motivo relativo al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è assorbito dall'accoglimento del primo motivo. L'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. peri. e l'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen. non possono, infatti, essere concesse contemporaneamente in quanto, ove il giudice ritenga sussistente l'ipotesi attenuata del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. rimane in essa assorbita, se il giudice, come nel caso in esame, ha escluso la configurabilità dell'attenuante del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 648 cod. pen. sotto il profilo della modalità della condotta.
udita la relazione del consigliere Maria Sabina Vigna;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Tonnaso Epidendio, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Palermo il 26 marzo 2019, ha Penale Sent. Sez. 6 Num. 39144 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 31/05/2023 assolto UA ES dai reati di usura in danno RT ND e di ER FF (capi L e M) perché il fatto non sussiste, confermando la condanna per il reato di ricettazione (capo P) alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche. Si contesta all'imputata di avere ricevuto ed occultato generi alimentari recanti l'indicazione della non commerciabilità, della loro funzione di aiuto UE con il logo dell'Unione Europea, consegnati dal fratello PE UA e dalla di lui moglie, AN US, e provento del reato di peculato di cui al capo N). Fatto accertato 1'8 ottobre 2013. Il compendio probatorio si fonda sugli esiti della perquisizione eseguita a casa dell'imputata, che portava al rinvenimento di svariati generi alimentari del valore stimato di 80/100 euro, con impressa su ciascuna confezione la dicitura "AIUTO UE PRODOTTO NON COMMERCIABILE". Trattavasi di generi di prima necessità forniti dall'Unione Europea e dall'Agenzia Governativa, che UA PE e US AN DA erano stati incaricati di consegnare, per conto della Fondazione Banco delle Opere di Carità, a coloro ai quali erano stati stanziati, ovverosia a soggetti non abbienti, e dei quali si erano invece appropriati. 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione UA ES, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 648, secondo comma cod. proc. pen. La Corte di appello ha elaborato una sua stima del valore dei beni pari a euro 80/100, senza supportare tale valutazione con un accertamento specifico e senza dare conto dei parametri adottati per pervenire a tale valutazione. La Corte di appello ha negato la richiesta derubricazione sulla base esclusivamente di un giudizio morale, senza tenere conto della incensuratezza dell'imputata e della occasionalità della condotta. 2.2.Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. L'esiguità del danno, l'incensuratezza e la occasionalità della condotta non sono state valutate. 2.3.Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. La Corte di appello esaurisce il suo giudizio nel definire il danno non irrisorio, senza relazionare la propria stima circa il valore dei beni alla reale e concreta dimensione del danno patrimoniale cagionato. La Corte di appello, inoltre, ha omesso qualsiasi indagine e valutazione sulla reale entità del vantaggio ottenuto dall'imputata. La 2 predetta svolge la professione di docente di lettere, nonché di titolare di una scuola di specializzazione, mentre il marito è un affermato commercialista. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e la sentenza deve essere conseguentemente annullata, sul punto, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. 2.La Corte di appello ha rigettato la concessione della attenuante della particolare tenuità, "tenuto conto della rilevanza criminosa non marginale della condotta, avente ad oggetto beni destinati al sostentamento di soggetti bisognosi". Allo stesso modo, ha ritenuto non concedibile l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ai sensi dell'art. 62 n. 4 cod. pen., "tenuto conto del non irrisorio valore dei beni oggetto di ricettazione, quantificabile in una cifra pari a 80 /100 euro". Per i medesimi motivi è stata rigettata l'istanza ex art. 131-bis cod. pen. 3.Rileva il Collegio che il vaglio discrezionale della Corte di appello in ordine alla sussistenza della circostanza attenuante di cui al primo motivo di ricorso non è sorretto da adeguata motivazione. In particolare, occorre evidenziare che, in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del fatto, risultando superflua ogni ulteriore indagine;
soltanto se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 cod. pen., che consentono di configurare l'attenuante de qua, e che va, al contrario, esclusa quando emergano elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obbiettivo (ad es., l'entità del profitto), sia sotto il profilo soggettivo (ad es., capacità a delinquere dell'agente) (vedi Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 - 01). La sentenza impugnata, in altre parole, avrebbe dovuto evidenziare, pur a seguito della accertata esiguità del valore dei beni, che le modalità dell'azione e la personalità dell'imputata erano ostative alla concessione della circostanza attenuante richiesta. 3 O M) C•••4 0 CV I-- W Cr) M CV
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. itato in Cancelleria Così deciso il 31 maggio 2023 La Corte di appello territoriale si è, invece, limitata a fornire una motivazione apparente, non soffermandosi sulla modalità criminosa della condotta, che rimane unicamente enunciata e sulla personalità della stessa, docente di lettere, titolare di una scuola di specializzazione e incensurata. Il sintetico concetto espresso dal Collegio d'appello per argomentare il diniego dell'attenuante speciale in esame appare, soprattutto, fondato su un giudizio di matrice morale, in astratto configurabile in relazione a qualsiasi reato. La sentenza impugnata non si è, inoltre, confrontata, quanto alle modalità della condotta, con il carattere sicuramente episodico della stessa - desumibile anche dal fatto che la perquisizione domiciliare aveva avuto esito negativo - e con le dichiarazioni rese dalla UA, in sede di interrogatorio, che spiegavano il contesto nel quale era maturato il reato. 4. Il secondo motivo è inammissibile, posto che l'istituto della particolare tenuità del fatto non è applicabile al reato di ricettazione attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen., in quanto il limite di pena per esso previsto, pari a sei anni di reclusione, è superiore a quello richiesto per l'applicazione di detta causa di non punibilità. 5. Il motivo relativo al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è assorbito dall'accoglimento del primo motivo. L'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. peri. e l'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen. non possono, infatti, essere concesse contemporaneamente in quanto, ove il giudice ritenga sussistente l'ipotesi attenuata del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. rimane in essa assorbita, se il giudice, come nel caso in esame, ha escluso la configurabilità dell'attenuante del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 648 cod. pen. sotto il profilo della modalità della condotta.