Sentenza 29 gennaio 1998
Massime • 2
Non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza, allorché si ritenga incidentalmente in sentenza come commesso in concorso con altri un reato che l'originaria contestazione ascriveva all'unico imputato.
Nel vigente sistema processuale la pendenza di più procedimenti nel medesimo grado costituisce presupposto indispensabile per l'operatività del criterio di competenza fondato sulla connessione. (Fattispecie relativa ad asserita competenza per connessione dell'a.g. ordinaria - procedente per il delitto di concussione, ancora nella fase delle indagini preliminari - anche in ordine a delitto di truffa militare, già pervenuto al giudizio del giudice militare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/01/1998, n. 2794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2794 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 29.01.1998
1. Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2. Dott. FAZZIOLI EDOARDO " N. 139
3. Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO " N. 42644/1997
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da per
1) RE LF n. il 26.08.1964
avverso sentenza del 29.09.1997 C.MIL.APP. di VERONA visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dr. GIRONI EMILIO
Udito il Pubblico Ministero in persona del P.G. militare Dott. Vindicio Bonagura che ha concluso per rigetto.
Udito il difensore Avv. P. Giacomazzo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe la Corte militare di appello - sez. di Verona - ha confermato la sentenza 15.4.1996 del Tribunale militare di Padova, che aveva dichiarato il capitano E.I. RE NS, condannandolo ad otto mesi di reclusione militare, colpevole di truffa militare pluriaggravata (artt. 234, co. 1 e 2, 47, n. 2, c.p.m.p.) per aver, a seguito di trasferimento da Alessandria a Padova, dopo aver chiesto ed ottenuto che il trasporto di mobili e masserizie avvenisse a cura dell'Amm.ne, fatto eseguire il loro carico nel comune di Tavernelle Val di Pesa da parte della ditta Nalesso di Albignasego ed emettere falsa fattura descrivente servizio non veritiero, con danno di L.
3.551.578 per l'Amm.ne militare, che, in base alla normativa vigente, non avrebbe potuto assumersi detta spesa.
Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato ha proposto ricorso, deducendo:
- violazione di legge quanto all'esclusione dell'eccepito difetto di giurisdizione dell'A.G. militare, avendo erroneamente la Corte di merito affermato che l'invocata connessione tra il reato militare in esame e quello comune di concussione (contestato al RE in relazione al rilascio della falsa fattura da parte della moglie del titolare della ditta Nalesso) fosse meramente soggettiva e non teleologica e che non constasse l'esistenza di procedimenti connessi nel medesimo grado di giudizio, essendo l'imputato già all'epoca del processo di primo grado indagato per la concussione, chiaramente finalizzata alla consumazione della successiva truffa;
- violazione di legge per difetto di correlazione tra contestazione e decisione, essendo stato il RE ritenuto responsabile di truffa in concorso con un civile, a fronte di contestazione di addebito monosoggettivo e non concorsuale;
- nullità della sentenza per violazione dell'art. 63, II comma, c.p.p., essendo la decisione fondata sulle dichiarazioni di
ZU RL, assunta come teste nonostante l'esistenza, sin dall'inizio, di indizi di reato a suo carico per concorso in truffa con l'odierno imputato, che avrebbero dovuto determinarne l'audizione in qualità di persona sottoposta alle indagini, avendo la stessa direttamente richiesto il rimborso della fattura all'Amm.ne, che aveva intrattenuto rapporti diretti con la ditta di trasporto, senza alcun intervento dell'imputato, in ragione della procedura seguita in relazione alla ritenuta onerosità del trasloco;
- inosservanza od erronea applicazione degli artt. 234 c.p.m.p. e 20 l. 386/1973, avendo erroneamente la corte territoriale esclusa la tesi dell'insussistenza di danno per la P.A., sostenuta in base al rilievo che la distanza chilometrica tra Tavernelle V. di P. e Padova rientrava nella medesima fascia di costo di quella tra Alessandria e Padova, posto che il trasloco, a norma del succitato art. 20, deve ritenersi a carico della Amm.ne anche ove la famiglia si trasferisca nella nuova sede di servizio in epoca successiva a quella del pubblico dipendente e da località diversa, ancorché non coincidente con il luogo di residenza, purché senza aggravio per l'Amm.ne stessa.
Il ricorso, con cui vengono, sostanzialmente, riproposte le medesime questioni già prospettate con l'atto di appello, è infondato. Pur potendosi, invero, astrattamente convenire sulla configurabilità di una connessione teleologica tra l'ipotizzato reato comune di concussione e quello di truffa militare ai sensi dell'art. 12, lett. c), c.p.p., il ricorrente non ha minimamente replicato al rilievo della corte territoriale secondo cui non sussisteva in atti la prova della pendenza presso l'A.G.O., nello stesso stato e grado in cui si trovava quello militare, di un procedimento a carico del RE per il delitto di cui all'art. 317 c.p., del che costituisce puntuale riprova la stessa affermazione contenuta nel ricorso in base alla quale, in sede di giudizio di primo grado, l'imputato sarebbe risultato già indagato per il reato comune "essendo già avvenuta, all'epoca, la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova": dunque, a tutto concedere, a carico del RE sarebbero state avviate unicamente indagini preliminari per il delitto di concussione allorché nei suoi confronti già pendeva in primo grado il giudizio innanzi all'A.G. militare, restando, conseguentemente esclusa la pendenza di entrambi i procedimenti nel medesimo grado, che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale peraltro non confutato dal ricorrente costituisce presupposto indispensabile, anche in base al nuovo codice di rito, per l'operatività del criterio di competenza fondato sulla connessione (Cass., sez.I, 11.10.1994, Polverino, Ced Cass., rv. 199.663; 27.11.1995, Pavan, rv. 203.555).
Non sussiste la denunciata violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza, già incensurabilmente esclusa dal giudice "a quo" e riproposta senza il conforto di nuovi argomenti, non potendosi, secondo costante giurisprudenza, ravvisare alcun pregiudizio per il diritto di difesa del singolo nel ritenere incidentalmente in sentenza come commesso in concorso con altri un reato che l'originaria contestazione ascriveva all'unico imputato (ai precedenti di questa corte citati dal giudice di appello si aggiunga, nel caso inverso ed ancor più significativo di attribuzione ad un unico soggetto di una responsabilità inizialmente contestata come concorsuale, Cass., sez. I, 10.7.1995, Verme, rv. 202.422). Infondata è anche la rinnovata eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni di ZU RL, non risultando in alcun modo smentito l'assunto della corte di merito secondo cui, al momento dell'inizio del suo esame, non emergeva formalmente ne' sostanzialmente dagli atti alcun indizio di corresponsabilità a suo carico, elementi in tal senso essendo derivati solo dalle ammissioni della dichiarante in sede di giudizio (una corresponsabilità della donna nel reato di truffa non poteva, tra l'altro, non apparire del tutto antitetico all'assunto di una responsabilità del RE per il delitto di estorsione, in cui la ZU avrebbe rivestito il ruolo di persona offesa): ne' le premesse di tale conclusione, a suo tempo non contrastate neppure dalla difesa in sede di trattazione delle questioni preliminari, può ritenersi inficiata dalla circostanza che la ZU, indicata come teste, abbia precisato in dibattimento di essere stata accompagnata da un militare in auto sino alla sede del tribunale, potendosi ciò spiegare con la mancanza di una formale citazione scritta (la donna riferì, infatti, di essere stata convocata telefonicamente) e con l'interesse dell'accusa all'assunzione della testimone: correttamente le dichiarazioni di costei sono state, pertanto, inquadrate nella previsione dell'art. 63, 1 co., c.p.p. e ritenute, comunque, utilizzabili nei confronti del prevenuto. A ciò si aggiunga, in ogni caso, che la deposizione ZU non risulta affatto rivestire nel contesto probatorio il ruolo determinante attribuitogli dal ricorrente, essendo la materialità dei fatti ascritti al RE autonomamente e validamente comprovata, secondo i giudici di merito, dalle dichiarazioni del teste ER, che personalmente curò il trasloco da Tavernelle V.di P. a Sarmeola, nonché dall'esistenza di documentazione attestante (in modo evidentemente falso) l'esecuzione di un unico trasporto da Alessandria a Padova.
Non sussiste, infine, alcuna violazione di legge relativamente alla ritenuta effettività del danno subito dall'Amm.ne militare, avendo i giudici dei precedenti gradi (in maniera solare quelli di primo grado, la cui ricostruzione in fatto non ha trovato alcuna smentita) dimostrato che il carico dei mobili e delle masserizie in Tavernelle V. di P. fu effettuato presso l'abitazione dei genitori della moglie dell'imputato e che quest'ultima viveva con il marito in Alessandria, da intendersi, dunque, come sede della famiglia;
non essendosi mai questa trasferita da Tavernelle a Padova, del tutto pretestuoso è il riferimento al disposto dell'art. 20 L. n. 836/1973, che non poteva in ogni caso attagliarsi alla situazione familiare del prevenuto (il quale, del resto, non a caso ricorse all'impiego della falsa fatturazione, occupandosi, poi, direttamente del pagamento al vettore nella sua qualità di capo gestione danaro della Regione CC. Veneto. e così traendo in errore l'Amm.ne militare circa la reale natura del trasloco, per tal via indebitamente effettuato a spese della medesima, che non avrebbe in alcuna misura dovuto sostenerne l'onere).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 1998