Sentenza 18 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/04/2001, n. 5691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5691 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOM5.69 1 0.1 LA CORTE SUR CASSAZIONE Oggetto evence toResor SEZIONE TERZA CIVILE dann Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 17259/98 Dott. Gaetano FIDUCCIA Dott. Giovanni Silvio coco Consigliere 17611/98 Dott. Italo PURCARO Consigliere 19560/98 .12259 DURANTE - Consigliere- Dott. Bruno Cron. 2061 Dott. Gianfranco MANZO - Rel. Consigliere Rep. Ud. 12/02/0.1ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMACDI CASSAZIONE 4 L COPIE sul ricorso proposto da: --- Richlost unpla stadio NU ES IN PROPRIO E NQ AMMINISTRATORE UNICO da. Sig. IL SOLE 24 ORE 600) - Società Agricola Immobiliare Montalcino per diritt della SAIM IL CANCELLERE S.r. con sede in Napoli, elettivamente domiciliata in ROMA VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio LIRE 3000 CANCELLERIA dell'avvocato MICHELE SANDULLI, difesa dagli avvocati EZIO NULO, NINA PERROTTA, giusta delega in atti;
ricorrente - CG509298
contro
CG509299 NC PIETRO, NT NICOLA, RUBINO MARIO, D.I.P. ITALIANADISTRIBUTRICE PETROLCHIMICI SRL IN i CORTE SUPREMA DI CASAZIONE UFFICIO COFIE 2001 LIQUIDAZIONE, FALLIMENTO D.I.P. DISTRIBUTRICE ITALIANA Richiesta copia studio dal Sig. SANDALLI 294 PETROLCHIMICI SRL;
- 6000 per diritti L. 1-2-3 OTT, 2001.. -1- IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO CC PIE Rilasciata copia legale al Sig. PROCAECINI - intimati per diritti 14620+5 e sul 2° ricorso n° 17611/98 proposto da: 23- IL CANCELERE NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G NT 39, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO SCALIA DIRITTI difeso dall'avvocato VINCENZO TAFURI, giusta MARETTO, delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
LIRE 2000 CANCELLE NC PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S M MAGGIORE 112, presso lo studio dell'avvocato DI LAURO ALDO, difeso dall'avvocato PROCACCINI ERNESTO, BC434331 giusta delega in atti;
BC434332 - controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
NU ES IN PROPRIO E NO DI AMMINISTRATORE UNICO FALLIMENTO D.I.P. DISTRIBUTRICE ITALIANA DELLA SAIM, SRL, D.I.P. DISTRIBUTRICE ITALIANA PETROLCHIMICI PELTROCHIMICI SRL, RUBINO MARIO;
- intimati e sul 3° ricorso n 1° 19560/98 proposto da: LIRE 1000 CANCELLERIA NC PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SANTA MARIA MAGGIORE 112, presso lo studio dall'avvocatodell'avvocato ALDO DI LAURO, difeso AU358301 ERNESTO PROCACCINI, giusta delega in atti;
AU358306 LAU358280 controricorrente e ricorrente incidentale AU358285 -2- AU358290
contro
NU ES IN PROPRIO E NQ AMMINASTRATORE UNICO DELLA S.A.I.M.-Società Agricola Immobiliare Montalcino srl, elettivamente domiciliata in ROMA VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell'avvocato MICHELE SANDULLI, difeso dagli avvocati EZIO NULO, NINA PERROTTA, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 952/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, Sezione IV Civile, emessa 1'11/03/98 e depositata il 27/04/98 (R.G. 366/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/01 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato Ezio NULO;
udito l'Avvocato Ernesto PROCACCINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per PRINCIPALE l'accoglimento p.q.r. del ricorso incidentale ed il rigetto dei ricorsi incidentali NT e NC. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione dell'aprile 1986 RO ON conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli MA UB, LA AN, TE NU, la S.A.I.M. - Società Agricola Immobiliare Montalcino S.r.l. e la D. I. P. Distribuzione Italiana Petrolchimici S.r.l. esponendo le seguenti circostanze. Con scrittura del 26 giugno 1979, TE NU, in proprio e quale legale rappresentante della S.A.I.M. S.r.l. e della D.I.P. S.r.l. si obbligava a trasferire ad esso attore e a MA UB gli immobili delle due società indicate, in corrispettivo dell'accollo dei debiti di dette società, della Stilte S.p.a. e della AL TA Editore S.p.a. Contemporaneamente, il ON e il UB acquistavano, dandosene atto nella scrittura aggiuntiva del 28 giugno 1979, le azioni della Stilte S.p.a. e della AL TA Editore S.p.a. e le quote della Eliseo S.r.
1. Successivamente, con scrittura del 27 maggio 1980, LA AN acquistava la metà delle azioni e delle quote possedute dal UB, subentrando in misura del 25% nei diritti e negli obblighi assunti dallo stesso UB e dal ON con la 3 r convenzione del 26 giugno 1979. Il 12 gennaio 1981, UB, AN e ON, con altra scrittura privata pattuivano che sia le partecipazioni societarie del ON sia gli obblighi e i diritti a questi spettanti in virtù ai delle convenzioni del 1979 si trasferissero soli UB e AN. In cambio al ON veniva assegnata una somma di denaro, nonché le tenute GG» della S.A.I.M. S.r.l. e TR>>> della D.I.P. S.r.l. che il UB e il AN avrebbero acquisite con l'adempimento delle convenzioni del 1979, di cui restavano soli titolari nei confronti della NU, della S.A.I.M. S.r.l. e D.I.P. S.r.l. Successivamente, però, il AN e il UB erano receduti dal contratto con la NU e con l'assenso di questa pretendendo che il ON rinunziasse alle due tenute agricole indicate. Ciò premesso, il ON concludeva tuttichiedendo al Tribunale di dichiarare convenuti solidalmente responsabili dei danni da lui sofferti per il mancato acquisto delle tenute, e di condannarli al valore venale delle stesse e ai frutti. Si costituivano il AN e la NU, quest'ultima in proprio e nella qualità, che 4 chiedevano il rigetto della domanda. Il Tribunale, con sentenza dell'11 novembre 1994, rigettava la domanda del ON, ritenendo che i diritti dallo stesso vantati derivavano da un atto - la convenzione del 12 gennaio 1981 affetto da nullità, mancando l'indicazione del corrispettivo e non essendo, dunque, determinato ○ determinabile l'oggetto del contratto. Il ON proponeva appello, lamentando l'erroneità della declaratoria di nullità della convenzione indicata, risultando il corrispettivo dalle distinte allegate all'atto degli effetti rilasciati dal AN e dal UB. Chiedeva, quindi, in riforma della sentenza impugnata la condanna degli appellati al risarcimento dei danni, in misura pari al valore delle due tenute. Il UB rimaneva contumace. Le altre parti chiedevano il rigetto dell'appello. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 27 aprile 1998, accoglieva l'appello proposto condannava, in solido tra loro,dal ON e MA UB, LA AN, TE NU, in proprio e quale amministratrice della società S.A. I.M. nonché la D.I.P. S.r.l. in liquidazione al risarcimento dei danni da liquidarsi in 5 separata sede. La Corte di merito riteneva che il prezzo della cessione era determinabile e che, in ogni caso, era valido il patto concernente l'assegnazione delle due tenute. Condannava, pertanto, al risarcimento del danno il AN e il UB che erano inadempienti per la mancata delle due tenute da parte delacquisizione ON, e la NU e le società S.A. I.M. e D.I.P, che con il loro comportamento avevano reso possibile l'inadempimento. Avverso questa sentenza TE NU, in proprio quale legale rappresentante della e S.A.I.M. S.r.l., propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. RO ON resiste con sua volta ricorso controricorso e propone, а condizionato, al quale resiste con incidentale controricorso la NU. LA AN resiste con controricorso e propone ricorso incidentale articolato in tre motivi. A questo ricorso resiste con controricorso il ON. La D.I.P. S.r.l. in liquidazione e il UB non hanno svolto difese. memoria e, ha depositato Il ON osservazioni ha presentato successivamente, scritte sulle conclusioni del pubblico ministero, a norma dell'art. 379, ultimo comma. 6 7 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I ricorsi principale e incidentali vanno riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c.
2. Con il primo motivo del ricorso principale einsufficiente TE NU lamenta l'omessa, contraddittoria motivazione della sentenza impugnata. Deduce che la Corte territoriale aveva ritenuto che essa era legittimamente receduta convenzioni con il AN e con il UB, dalle bisogno del consenso del ON. Fatta, senza però, tale premessa e specificato perché il AN risarcimento dei e il UB erano tenuti al danni, aveva concluso nel senso che tutti gli appellati dovevano essere condannati al In tal modo, risarcimento in sclido tra loro. risultava del tutto assente la motivazione circa la corresponsabilità della NU. Anche l'affermazione secondo cui l'inadempimento del AN e del UB era stato reso possibile dal comportamento della NU e delle società a r.l. SAIM e DIP dalla stessa rappresentate>>, era del tutto insufficiente a far comprendere l'iter logico che aveva portato i giudici di merito ad affermare la corresponsabilità della ricorrente. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in tema di responsabilità>>. Secondo quanto dedotto, all'inadempimento alle obbligazioni assunte dal AN e dal UB nei confronti della NU e delle società S.A. I.M. e D.I.P. era conseguita la risoluzione consensuale dell'accordo intercorso tra la parti. La circostanza che l'inadempimento di AN e di UB (e la risoluzione consensuale che ne era conseguita) avesse impedito al ON di acquisire le tenute della S.A.I.M. e della D.I.P., discutere di una se poteva in astratto far responsabilità dei primi due verso il ON non poteva implicare anche una responsabilità della NU e delle società S.A.I.M. e D.I.P., che incorse in alcun inadempimento non erano contrattuale nei confronti del AN e del né verso il ON che, dopo aver UB, la sua posizione contrattuale ai primi,. ceduto era più parte contrattuale. non I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la loro evidente connessione, sono fondati nei termini appresso indicati. Nella sentenza impugnata, a proposito della NU si dice, innanzi tutto che ad avviso della 8 Corte, legittimamente dallela NU recedette convenzioni con il AN e il UB, senza bisogno del consenso del ON, poiché era a conoscenza della cessione avvenuta tra il ON e gli ultimi due, e poiché questi ultimi non si erano dimostrati in grado di assolvere le loro obbligazioni>>. Si dice, ancora, a proposito della scrittura del 12 gennaio 1991, con la quale il AN e il UB si erano obbligati a trasferire ON le due tenute in questione, che la al stessa non era opponibile alla TA e alle due predette società>> (cioè le società AL e la D.I.P.). Si TA Editore la S.A. I.M. conclude, infine, per la condanna in solido di tutti gli appellati al risarcimento dei danni subìti dal ON per il mancato acquisto delle il tenute GG e TR, individuando inadempimento titolo del risarcimento nello degli obblighi assunti dal AN e dal UB, reso possibile dal comportamento della NU e delle società a 1.1. S.A.I.M. e D.I.P. dalla stessa rappresentate>>. Da quanto sopra riportato emerge evidente l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, per quanto 9 riguarda l'affermazione di responsabilità della NU e della società da essa rappresentata. Si coglie innanzi tutto una non lieve del legittimo contraddizione tra l'affermazione recesso della UZ dall'accordo e quella della sua responsabilità. Non si specifica, poi, in che cosa sia consistito il comportamento della NU, che aveva reso possibile l'inadempimento del AN comportamento abbia e del UB, e come tale responsabilità, con rilevato ai fini della riferimento, ovviamente, а tutti gli elementi che danno luogo alla fattispecie d'illecito. Più in generale, poi, avuto riguardo alle lacune l'affermazione di responsabilità della indicate, NU e delle società dalla stessa rappresentate appare apodittica e non consente in alcun modo di cogliere la ratio decidendi seguita. Per le ragioni esposte, le doglianze esposte dalla NU vanno accolte e, conseguentemente, la sentenza va cassata e rinviata ad altro giudice che procederà ad un nuovo esame.
3. Con l'unico motivo del ricorso incidentale ONRO deduce la condizionato applicazione e falsa degli artt. violazione 1372, 1453, 2043 e 2055 C.C.; omessa, 10 e contraddittoria motivazione;
insufficiente di un punto decisivo della omesso esame 360 c.p.c., nn. 3 controversia ai sensi dell'art. e 5>>. Secondo quanto dedotto, la scrittura del 12 gennaio 1981 era volta esclusivamente а disciplinare i rapporti tra il ON, il AN e il UB, in ordine all'assegnazione dei beni contratto del 26 giugno 1979 dell'originario intervenuto con la NU e con le società S.A.I.M. e D. I. P. Anche dopo questa scrittura, dunque, il ON, il AN e il UB erano rimasti tutti titolari nei confronti della NU dei diritti conseguenti alla scrittura del 25 giugno 1979, restando indifferenti le pattuizioni intercorse solamente fra loro tre con la scrittura del 12 gennaio 1981. Conseguiva da ciò l'illegittimità della pronunzia della Corte di merito, secondo la quale il recesso dal contratto del 26 giugno 1979 era idoneo a porre nel nulla il rapporto nei bisogno del confronti di tutte le parti e senza consenso del ON. Il ricorso incidentale, benché formalmente proposto come condizionato all'accoglimento del ricorso della NU, resta assorbito dalla pronunzia resa sul ricorso principale. Infatti, 11 r ciò di cui si duole il ON è l'argomentazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui la NU legittimamente era receduta dalle convenzioni, senza bisogno del consenso del ON>>. Ma tale argomentazione non è idonea а cassazione della passare in giudicato, mentre la sentenza per il rilevato vizio di motivazione riesame globale imporrà al giudice del rinvio un della vicenda sulla base delle domande e delle eccezioni proposte dalle parti.
4. Con il primo motivo del ricorso incidentale, il AN deduce el'insufficiente contraddittoria motivazione della sentenza impugnata in relazione alla violazione e falsa 1350 c.c. sulla forma del applicazione degli artt. sull'oggetto del contratto e contratti, 1346 c.c. 1326 sull'interpretazione del contratto (360 n. 3) >>. Più in particolare, il ricorrente incidentale lamenta che la Corte di merito aveva riformato la sentenza dei primi giudici ritenendo che l'oggetto del contratto fosse determinabile e, quindi, valida la clausola 4 della convenzione del 12 gennaio 1981 - con una motivazione del apodittica. la Corte, infatti, avevatutto ritenuto che il corrispettivo non indicato in 12 contratto potesse determinarsi facendo riferimento ai titoli rilasciati in garanzia. In tal modo, stabilita un'equivalenza però, era stata (corrispettivo importo dei titoli rilasciati in - garanzia) per nulla significativa, fondando la decisione su una motivazione che non consentiva di ricostruire l'iter logico della decisione. Con il secondo motivo del ricorso incidentale e insufficiente il AN deduce l'omessa decisivi della motivazione su altri punti controversia. La sentenza, già priva di motivazione per quanto concerneva la clausola 4 della convenzione del 12 gennaio 1981 era e priva di motivazione anche contraddittoria all'affermazione di validità della relativamente clausola 5 dell'accordo, concernente l'assegnazione delle due tenute. Infatti, la nullità del patto relativo al corrispettivo e rendeva iltravolgeva ogni altra pattuizione contratto assolutamente nullo. La validità della clausola 5 era stata, insomma, affermata in modo apodittico e con violazione degli artt. 1362 e 1363. Non si poteva parlare di nullità parziale della convenzione, poiché su questo punto la Corte d'appello non aveva speso alcuna motivazione. 13 97 I due motivi, che per la loro connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati. la validità della Per quanto concerne Corte d'appello ha clausola 4 del contratto, la Tribunale che aveva censurato la decisione del ritenuto la nullità del contratto in questione per la mancanza nell'oggetto dei requisiti di cui all'art. 1346 C.C. e, cioè, per non essere il prezzo corrispettivo delle cessioni determinato о determinabile. La Corte territoriale ha, infatti, ritenuto che il corrispettivo poteva determinarsi alla stregua delle due distinte (allegate alla convenzione) degli effetti rilasciati dal UB e dal AN, ripartiti in venti scadenze mensili da lire 25.000.000 ciascuno da febbraio 1981 a settembre 1982>>. На ulteriormente specificato, che se i titoli in questione dovevano considerarsi come dati a garanzia del prezzo ciò vuol dire che il prezzo, quantomeno, deve corrispondere all'importo dei titoli>>. Ciò premesso, non si rileva la denunziata violazione di legge. Per la validità del contratto è necessario che l'oggetto sia determinato, ovvero determinabile in base ad elementi contenuti 14 nell'atto e non allo stesso estrinseci (v. per es. Cass. 3 febbraio 2000, n. 1165). La Corte di merito ha fatto applicazione di questo principio ritenendo che il corrispettivo fosse determinabile sulla base delle distinte degli effetti allegate alla convenzione. Non si riscontra, poi, il vizio di motivazione del quale si duole il ricorrente incidentale. Come risulta dai brani della sentenza impugnata sopra riportati, la ratio decidendi sulla quale si fonda la valutazione della Corte di merito è immediatamente percepibile: il prezzo della cessione è stato ritenuto determinabile con riferimento all'importo dei titoli allegati. Né appare censurabile per apoditticità ovvero per l'affermazione secondo la quale il illogicità prezzo era determinabile attraverso la lista degli effetti rilasciati dal AN e dal UB ripartiti in venti scadenze mensili da lire 25.000.000 ciascuna da febbraio 1981 а settembre 1982. Anzi, in mancanza di elementi specifici di fatto di diversa valenza, la doglianza del ricorrente incidentale appare rivolta non alla base del convincimento dei giudici di merito, cioè all'utilizzazione di canoni metologici e logici 15 ņ non corretti, quanto piuttosto, inammissibilmente in questa sede, al convincimento stesso. Il rigetto del primo motivo del ricorso incidentale relativo alla validità della clausola 4 concernente il prezzo, comporta automaticamente anche del secondo motivo, che,l'infondatezza nella stessa impostazione data dal ricorrente, presuppone necessariamente l'accoglimento del primo motivo. Con il terzo motivo del ricorso incidentale il AN lamenta la violazione falsa applicazione delle norme sull'onere della prova e 1'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Deduce che la Corte d'appello aveva ritenuto la sua responsabilità senza che sul punto prova. Ill'appellante avesse fornito alcuna recessO dalle convenzioni con la NU era perfettamente legittimo e non vi era prova che il danno preteso dal ON fosse derivato dal recesso. Anche questo motivo è privo di fondamento. La Corte ha collegato la responsabilità del e del UB all'inadempimento alle AN obbligazioni assunte con la convenzione più volte citata. Si tratta, dunque, di una conclusione in 16 r principi generali. Quanto linea con alla sussistenza del danno, si osserva che la Corte territoriale, con statuizione non denunziata in sede di legittimità, ha disposto la liquidazione dei danni in separata sede, non essendo la pretesa agevolmente quantificabile, se non con apposita C.T.U. Ora, come questa Corte ha più volte statuito, la condanna generica al risarcimento del danno integra un accertamento di mera potenzialità del fatto a produrre un danno, non l'accertamento del danno effettivo, la cui prova è riservata alla fase successiva di liquidazione (Cass. 6 novembre 2000, n. 14454; Cass. 29 marzo 1999, n. 2986). Per quanto sopra detto, il ricorso 5. proposto dalla NU va accolto per quanto di ragione, il ricorso incidentale del ON Va dichiarato assorbito, mentre va rigettato il ricorso incidentale proposto dal AN. La sentenza Va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, che statuirà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie per quanto 17 و di ragione il ricorso proposto dalla ricorrente TE NU;
ricetta il ricorso incidentale proposto da LA AN;
dichiara assorbito il ricorso incidentale di RO ON;
cassa in relazione e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, che provvederà anche sulle spese di questa fase. Così deciso nella camera di consiglio della terza Sezione civile della Corte di cassazione il 12 febbraio 2001. Jawan Fiducia IL PRESIDENTE IL RELATORE EST. for IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria 100000 Oggi, lì 18 APR. 2001 L 350000 IL CANCELLIERE . Giovanni Giambattista R P U O E N I A Z S S 4 LUG. 2001 UFFICIO DELLE 350.000 Trecentocicponente Registrato 31867 al n. p. Il Dirigente Area Servizi (lire (D.ssa Maria Grazia FILIPPC) W Responsabile Servizi Atti Giudiziari (Dr. M. RACCICHINI) 18