Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/01/2003, n. 1105
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Sentenza 24 gennaio 2003

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Il regolamento di organizzazione dell'INAIL approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nella seduta dell'1 luglio 1999, adeguando la disciplina della dirigenza di detto ente a quella stabilita per la dirigenza dello Stato - secondo la quale il potere di rappresentanza esterna dell'amministrazione spetta ai dirigenti(art. 27 - bis, comma 2, D.Lgs. n. 29 del 1993, recepito nell'art. 27, D.Lgs. n. 165 del 2001) - in deroga degli artt. 2, D.L. C.p.s. n. 438 del 1947 (confermato dall'art. 3, D.Lgs. n. 479 del 1994) e 3 del d.P.R. n. 367 del 1997, che attribuiscono la rappresentanza processuale dell'ente al suo Presidente, ha stabilito che la rappresentanza in giudizio dell'Istituto spetta ai titolari degli uffici dirigenziali relativamente agli affari di loro competenza. Pertanto, in riferimento al giudizio promosso con la domanda di revisione della rendita per infortunio, che ha ad oggetto l'erogazione di una prestazione, ossia un affare rientrante nella competenza della Direzione Generale Prestazioni, la rappresentanza processuale dell'Istituto spetta al dirigente preposto a detta direzione generale, il quale, conseguentemente, è legittimato a conferire il mandato 'ad litem' ai difensori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/01/2003, n. 1105
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1105
    Data del deposito : 24 gennaio 2003

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