Sentenza 24 gennaio 2003
Massime • 1
Il regolamento di organizzazione dell'INAIL approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nella seduta dell'1 luglio 1999, adeguando la disciplina della dirigenza di detto ente a quella stabilita per la dirigenza dello Stato - secondo la quale il potere di rappresentanza esterna dell'amministrazione spetta ai dirigenti(art. 27 - bis, comma 2, D.Lgs. n. 29 del 1993, recepito nell'art. 27, D.Lgs. n. 165 del 2001) - in deroga degli artt. 2, D.L. C.p.s. n. 438 del 1947 (confermato dall'art. 3, D.Lgs. n. 479 del 1994) e 3 del d.P.R. n. 367 del 1997, che attribuiscono la rappresentanza processuale dell'ente al suo Presidente, ha stabilito che la rappresentanza in giudizio dell'Istituto spetta ai titolari degli uffici dirigenziali relativamente agli affari di loro competenza. Pertanto, in riferimento al giudizio promosso con la domanda di revisione della rendita per infortunio, che ha ad oggetto l'erogazione di una prestazione, ossia un affare rientrante nella competenza della Direzione Generale Prestazioni, la rappresentanza processuale dell'Istituto spetta al dirigente preposto a detta direzione generale, il quale, conseguentemente, è legittimato a conferire il mandato 'ad litem' ai difensori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/01/2003, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO - INAIL - in persona del Dirigente Generale Dott. Piero IN, rappresentata e difesa dagli avv. Antonino Catania e Rita Raspanti giusta procura speciale per notar TU e con essi domiciliata in Roma alla via IV Novembre, 144;
- ricorrente -
contro
EL PU NI, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Amo 47, presso l'avv. Franco Agostini, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n.40 del 25.5.1999 Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 24.9.02 dal Relatore Cons. Dott. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Rita Raspanti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 25.6.99 il Tribunale di Sondrio, decidendo sull'appello proposto dall'INAIL nei confronti di DE LE AN, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello. Osservava in motivazione che l'art. 83, ottavo comma, del DPR n. 1124 del 1965, che prevede il limite decennale per le domande di revisione o aggravamento quando l'assicurato sia stato dichiarato guarito senza postumi, ovvero con postumi che non raggiungano il limite della indennizzabilità, non si applicava alla fattispecie di rendita per infortunio liquidata nel 1981 nella misura del 30%, ridotta a seguito di revisione nel 1991 al 25%, e quindi oggetto di domanda giudiziale di aggravamento 1994. Confermava, quindi, l'aggravamento accertato dal primo giudice nel 28% con decorrenza 9.1.1995 Propone ricorso per Cassazione affidato ad un unico complesso motivo l'INAIL, resiste con controricorso il DE LE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità del controricorso. notificato il 15 settembre 2000 rispetto ad un ricorso notificato il 15 maggio 2000.
Va quindi esaminata, perché rilevabile di ufficio, la questione della inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura essendo essa stata rilasciata dal dirigente generale Dott. Piero IN. Deve ritenersi la validità della procura avendo l'Istituto documentato che all'atto del rilascio di essa il Dott. IN era titolare della Direzione centrale prestazioni. Invero l'attribuzione della rappresentanza processuale dell'ente al Presidente, stabilita dall'art. 2 del d.l.c.p.s. 13 maggio 1947 n. 438, confermata dall'art. 3 del d.lvo n. 479 del 30.6.1994 n. 479 e dall'art. 3 del Regolamento di organizzazione dell'INAIL di cui al DPR 24.9.1997 n. 367, è stata derogata dal Regolamento di organizzazione, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto nella seduta del 1 luglio 1999. Questo regolamento ha adeguato l'ordinamento della dirigenza dell'ente a quello dello Stato, nel quale è attribuita ai dirigenti la rappresentanza esterna dell'Amministrazione secondo la previsione dell'art. 27 bis, secondo comma, del d.lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 17 del d.lgs. n. 80 del 1998, e poi recepito nell'art. 27 del d.lgs. 30.3.2001 n. 165,- ed ha previsto, in virtù del potere attribuito agli enti dal citato art. 27, quarto comma, in deroga alle indicate speciali disposizioni di legge, nell'art. 16 tra le funzioni dei preposti agli uffici dirigenziali generali la rappresentanza in giudizio dell'Istituto per gli affari di competenza. Essendo oggetto del presente giudizio una prestazione, l'affare è di competenza della Direzione Generale Prestazioni cui era preposto il IN, che è quindi abilitato a rappresentare in giudizio l'Istituto ed a conferire il mandato ai difensori.
Con l'unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 83 del DPR n. 1165 del 1965 ed il vizio di motivazione, l'INAIL rileva che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la norma invocata dall'INAIL fosse l'ottavo comma e non il settimo che prevede che dopo il decimo anno dalla costituzione della rendita per infortunio non può procedersi alla sua revisione.
La censura è fondata. Il Tribunale ha ritenuto l'insussistenza del principio del consolidamento della rendita alla stregua delle disposizioni dell'ottavo comma dell'art. 83 citato, che regolano la diversa fattispecie della rendita non riconosciuta per assenza di postumi permanenti o per mancato superamento della soglia della indennizzabilità. La norma invocata dall'Istituto era, invece, il precedente settimo comma, come riporta nel riferire lo svolgimento del processo la sentenza impugnata, che fissa il principio della non modificabilità della rendita per infortunio per miglioramenti o aggravamentì oltre il decennio (cfr. tra le tante Cass. n. 8236 del 1999, n. 5177 del 1998). Va precisato che il termine decennale si riferisce al miglioramento o aggravamento dei postumi, mentre la revisione puo avvenire successivamente, purché nel termine della prescrizione triennale ex art. 112 DPR n. 1124 del 1965 (cfr. Cass. 9046 del 2000). Risulta pacificamente accertato in fatto che la rendita è stata riconosciuta con decorrenza aprile 1981 nella misura del 30%. In data 10.11.1991 a seguito di revisione dell'Istituto la rendita è stata ridotta al 25%. Con il presente giudizio, proposto con ricorso depositato il 22.6.1995, il DE LE non ha impugnato la revisione del 1991, ma ha dedotto un aggravamento dell'infortunio che gli è stato riconosciuto con decorrenza dal 9.1.1995. La sentenza impugnata, che ha riconosciuto un aggravamento verificatosi oltre quattordici anni dopo la costituzione della rendita, ha violato l'art. 83 settimo comma del DPR n. 1124 del 1965, che per gli infortuni esclude la possibiltà di revisione della rendita per aggravamenti verificatisi oltre il decennio dalla costituzione della rendita, e va cassata a sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda del DE LE.
A sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. l'assicurato soccombente non è tenuto al rimborso delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda proposta dal DE LE con ricorso depositato il 22.6. 1995. Nulla per le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2003