Sentenza 22 ottobre 2014
Massime • 1
È illegittima la decisione con cui il giudice di merito dispone la sospensione condizionale di una pena detentiva interamente espiata.
Commentario • 1
- 1. I baci sulla guancia sono reato (Cass. 13940/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/10/2014, n. 2787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2787 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 22/10/2014
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 3085
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - rel. Consigliere - N. 51598/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.P. N. IL (MI) ;
avverso la sentenza n. 659/2013 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 20/06/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAPUTO ANGELO;
Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Dott. PINELLI M., che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udita altresì per il ricorrente l'avv. PUCCETTI L., in sostituzione dell'avv. AMBROSETTI E. M., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza deliberata il 20/06/2013, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bassano nei confronti di A.P. , ha riqualificato ai sensi dell'art. 494 c.p., il fatto per il quale era intervenuta in primo grado condanna per il reato di cui all'art. 609 bis c.p., ha rideterminato la pena in due mesi e venti giorni di reclusione e ha disposto la sospensione condizionale della pena e la non menzione.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione, nell'interesse di A.P. , il difensore avv. Ambrosetti E. M., denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1 - erronea applicazione dell'art. 163 c.p. e art. 597 c.p.p.. L'imputato è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari - equiparata ex art. 284 c.p.p., comma 5 alla custodia cautelare in carcere - dal 09/05/2012 al 20/06/2013, sicché la sentenza di appello ha disposto la sospensione condizionale di una pena detentiva già completamente espiata, laddove presupposto dell'art. 163 c.p., è che vi sia una pena da eseguire. L'orientamento giurisprudenziale che ritiene la possibilità di disporre la sospensione condizionale della pena anche qualora l'imputato l'abbia già scontata in fase cautelare sottolinea che il beneficio potrebbe avere incidenza sulla pena pecuniaria, ma, nel caso di specie, non è stata irrogata alcuna pena pecuniaria. Si osserva altresì che l'imputato potrebbe comunque avere interesse ad ottenere il beneficio ai fini dell'estinzione del reato ex art. 167 c.p., ma l'effetto estintivo consiste nella mancata esecuzione della pena inflitta e si estende anche alle pene accessorie, che, nel caso di specie, non sono state irrogate;
ne' l'estinzione del reato si riflette su ulteriori effetti penali della condanna (valutabilità ai fini della recidiva e della qualifica di delinquente abituale o professionale), che restano indefettibili. L'estinzione del reato ex art. 167 c.p., non attribuisce al condannato un trattamento più vantaggioso rispetto alla non menzione di cui all'art. 175 cod. pen. posto che, in forza del D.P.R. n. 315 del 2002, artt. 23, 27 e 28, l'effetto estintivo ex art. 167 c.p., non attribuisce alcuna maggiore riservatezza rispetto alla non menzione della sentenza di condanna di cui all'art. 175 c.p.. Pertanto, la concessione all'odierno imputato della sospensione condizionale della pena già scontata non è idoneo a provocare alcun concreto beneficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto.
In premessa giova evidenziare che, come rilevato dalla difesa, l'imputato è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari - misura equiparata alla custodia cautelare in carcere dall'art. 284 c.p.p., comma 5, - per un periodo largamente eccedente quello della pena detentiva inflittagli all'esito del giudizio di appello e che allo stesso non sono state irrogate pene pecuniarie o accessorie, mentre gli è stato riconosciuto il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Rispetto alla fattispecie concreta così connotata, deve ritenersi, come già affermato da questa Corte, che sia illegittima la decisione con cui il giudice di merito disponga la sospensione condizionale di una pena detentiva completamente espiata, in quanto detto beneficio ha come presupposto che la pena inflitta debba essere, in tutto o in parte, da espiare, presupposto senza il quale non può svolgere la funzione assegnatagli dall'ordinamento (Sez. 5^, n. 23240 del 21/04/2011 - dep. 09/06/2011, Marinerò, Rv. 250463; conf.: Sez. 4^, n. 3619 del 26/02/1993 - dep. 09/04/1993, Giordano, Rv. 193650). Converge verso la conferma dell'indirizzo appena richiamato una duplice considerazione: per un verso, infatti, è lo stesso tenore letterale dell'art. 163 c.p., che, nel far riferimento alla sospensione dell'"esecuzione della pena", individua nell'irrogazione di una pena da eseguirsi il presupposto dell'istituto; per altro verso, l'istanza special-preventiva verso la quale è orientato l'istituto in esame sarebbe frustrata da una sua applicazione svincolata dall'"esecuzione della pena" effettivamente oggetto della sospensione.
Nel caso di specie, all'imputato non è stata applicata alcuna pena pecuniaria (il che differenzia la fattispecie in esame da quelle prese in considerazioni da altre pronunce di questa Corte: Sez. 6^, n. 31259 del 13/05/2009 - dep. 29/07/2009, Dander, Rv. 244681) o accessoria (richiamata da Sez. 1^, n. 9967 del 04/07/1984 - dep. 14/11/1984, Aiosa, Rv. 166647), ne' dal successivo, eventuale, perfezionamento della causa di estinzione del reato può argomentarsi circa l'esistenza di "benefici" idonei ad offrire - a fronte del riconoscimento della non menzione e dell'avvenuta applicazione di una misura cautelare detentiva per un periodo eccedente quello corrispondente alla pena inflitta - un fondamento giustificativo all'applicazione della sospensione condizionale della pena: come rilevato dalla difesa, l'estinzione del reato a norma dell'art. 167 c.p., non attribuisce una maggiore riservatezza rispetto alla non menzione della sentenza di condanna di cui all'art. 175 c.p.; d'altra parte, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, l'estinzione del reato a norma dell'art. 167 c.p., non comporta anche l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli espressamente previsti, sicché di esso deve tenersi conto ai fini della recidiva (Sez. 6^, n. 5855 del 29/11/2011 - dep. 14/02/2012, P.G. in proc. Fadda, Rv. 252068).
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all'applicazione della sospensione condizionale della pena, che deve essere esclusa. Il titolo di reato per il quale era intervenuta condanna in primo grado impone, in caso di diffusione della presente ordinanza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla concessa sospensione condizionale della pena, beneficio che elimina. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2015