Sentenza 29 novembre 2011
Massime • 1
L'estinzione del reato a norma dell'art. 167 cod. pen. non comporta anche l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli espressamente previsti, sicchè di esso deve tenersi conto ai fini della recidiva.
Commentario • 1
- 1. Successione di leggi penali nel tempo: la guida in stato di ebbrezza, lavori di pubblica utilitàhttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
L'individuazione, tra una pluralità di disposizioni succedutesi nel tempo, di quella più favorevole al reo, va eseguita non in astratto, sulla base della loro mera comparazione, bensì in concreto, mediante il confronto dei risultati che deriverebbero dall'effettiva applicazione di ciascuna di esse alla fattispecie sottoposta all'esame del giudice: è quindi più favorevole la normativa introdotta nell'agosto 2010 che prevede quale pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità per il reato di guida di stato di ebbrezza. Successione di leggi penali nel tempo: la guida in stato di ebbrezza tra sospensione condizionale e lavori di pubblica utilità (commento alla sentenza Corte di Cassazione, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/11/2011, n. 5855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5855 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 29/11/2011
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 1858
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere - N. 17347/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Cagliari;
nel procedimento penale nei confronti di:
AD MA, n. a Cagliari il 19.1.1979;
contro sentenza del g.u.p. del tribunale di Cagliari, emessa il 10.2.2011;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita la relazione del cons. Dott. F. Ippolito;
- letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale, Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al tribunale di Cagliari.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il pubblico ministero ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui il giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Cagliari, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a AD MA la pena di quattro anni e sei mesi di reclusione e 24.000 Euro di multa per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, artt. 628 e 582-586 c.p. e art. 576 c.p., n. 1. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge, con riferimento all'art.444 c.p.p., comma 1-bis, e art. 99 c.p., comma 4, e art. 157 cod. pen. per essere stato il AD ammesso al cd. patteggiamento allargato, applicando una pena superiore a due anni di reclusione, benché gli fosse stata contestata la recidiva reiterata. Secondo il Tribunale la recidiva, nel caso in esame, dovrebbe considerarsi semplice, con conseguente inapplicabilità dell'art. 444 c.p.p., comma 1-bis, in quanto, "in relazione al reato cui si riferisce il primo precedente, l'imputato aveva usufruito della sospensione condizionale della pena e, pertanto, il reato si è estinto il 29.9.1997, con conseguente cessazione degli effetti penali della condanna".
3. Il ricorso è fondato.
3.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 43835/2008, Gambera;
n. 8411/2003, Chiudioni;
n. 6209/1982, Vitale), che il Collegio condivide, Testinzione del reato a norma dell'art.167 cod. pen. non comporta l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli ivi espressamente previsti.
Ne consegue che di tale precedente deve tenersi conto ai fini della recidiva, che nel caso in esame - contrariamente a quanto ha ritenuto il giudice del merito - va qualificata come reiterata.
3.2. La sentenza va, pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Cagliari per nuovo giudizio, con l'avvertenza che - pur in presenza di contestazione di recidiva reiterata, purché non ai sensi dell'art. 99 c.p., comma 5, - si può far luogo al cd. patteggiamento allargato nel caso in cui il giudice l'abbia esclusa, non ritenendola in concreto espressione di una maggiore colpevolezza o pericolosità sociale dell'imputato (Cass. Sez. U, n. 35738/2010, Calibe).
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvierai tribunale di Cagliari per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2012