CASS
Sentenza 14 marzo 2023
Sentenza 14 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/03/2023, n. 10930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10930 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nei confronti di AZ IT, nato il [...] a [...]; nonché sul ricorso proposto da AZ IT avverso la ordinanza del 22/09/2022 emessa dal Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IL OR, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal AZ e, in accoglimento del ricorso proposto dal P.M., l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
udite le conclusioni del difensore, Avv. Margareth Amitrano, in sostituzione dell'Avv. Giovanni Castronovo, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 10930 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DE AMICIS GAETANO Data Udienza: 02/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 26 settembre 2022 il Tribunale di Palermo ha parzialmente accolto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di IT AZ avverso l'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo il 30 agosto 2022, riqualificando l'episodio di estorsione pluriaggravata di cui al capo 12) dell'imputazione provvisoria nella diversa fattispecie di cui agli artt. 110, 393, 416-bis 1 cod. pen., con il conseguente annullamento della decisione impugnata limitatamente a tale capo e la sua conferma nel resto, ivi compresa la scelta della già applicata misura della custodia cautelare in carcere con riferimento ai reati di cui agli artt. 416-bis, commi 1, 3, 4, 6, cod. pen., quale partecipe del mandamento mafioso di Mazara del Vallo (capo 1), e 81, secondo comma, 110, 56, 629, primo e secondo comma, 416-bis 1 cod. pen. (capo 11). Con la medesima ordinanza è stata altresì disposta la scarcerazione del predetto indagato in relazione al su indicato reato di cui al capo 12), qualora non detenuto per altra causa. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, censurando, con un solo motivo, plurimi vizi della motivazione per avere l'ordinanza impugnata erroneamente ritenuto, con riferimento al delitto di cui al capo 12), che il predetto indagato sia intervenuto, con violenza e minaccia aggravata dal "metodo mafioso" nei confronti della persona offesa (RA IA UA), non quale terzo estraneo al rapporto obbligatorio, ossia per tutelare un credito facente capo ai coindagati concorrenti OL e EO DI, ma per esercitare un proprio diritto di credito (pari al complessivo importo di cinquemila euro) che egli tentava di recuperare a seguito di una fornitura di pesce effettuata dai DI in favore del UA e di una non meglio specificata delibera per la quale il AZ aveva corrisposto la somma di euro tremila. Si assume, al riguardo: a) che il Tribunale ha basato il suo convincimento unicamente sulle risultanze di un'intercettazione telefonica, senza valutare nel loro complesso le numerose acquisizioni probatorie in atti (e in particolare il contenuto di un'annotazione di polizia giudiziaria), da cui emergeva l'estraneità della posizione dell'indagato ai rapporti fra i DI e la persona offesa;
b) che non sono emersi dalle indagini elementi indiziari in ordine al ruolo dall'indagato ricoperto nell'impresa dei DI, né in merito ad un pregresso rapporto commerciale instaurato con la persona offesa;
c) che nessuna motivazione è stata resa a sostegno della ritenuta esclusione dell'aggravante ex art. 416-bis 1 cit., 2 riconosciuta invece dal Giudice delle indagini preliminari, sotto il profilo della agevolazione del contestato sodalizio mafioso;
d) che l'esistenza di un diritto di credito, come pure la pretesa dell'indagato di farlo valere in giudizio, sono state positivamente ritenute sulla base di dati non adeguatamente precisati;
e) che l'ulteriore elemento preso in considerazione dal Tribunale, secondo cui l'indagato avrebbe avviato di "propria iniziativa" una "trattativa" con la persona offesa, si pone, peraltro, in contraddizione con i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, poiché tale circostanza di fatto risulterebbe sintomatica, semmai, della configurabilità del delitto estorsivo, non di quello previsto dall'art. 393 cit. 3. Nell'interesse del predetto indagato ha proposto altresì ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo cinque motivi il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente esposto. 3.1. Con un primo motivo si censura la nullità dell'ordinanza impugnata con riferimento agli artt. 292, comma 2, 125, 309 cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame erroneamente ritenuto infondata la prospettata assenza di un'autonoma valutazione dell'ordinanza genetica rispetto alla richiesta di applicazione della misura cautelare avanzata dal P.M., atteso che il Giudice delle indagini preliminari si è limitato ad effettuare un rinvio per relationem agli elementi indiziari ivi indicati, senza svolgerne un autonomo apprezzamento. 3.2. Con un secondo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine all'ipotizzata partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso di Mazara del Vallo (capo 1), sia per la genericità dell'imputazione provvisoria, che omette di precisarne il ruolo e le condotte concretamente poste in essere, sia per averne illogicamente inferito l'intraneità sulla base di captazioni ambientali il cui contenuto avrebbe posto in rilievo la mera conoscenza, da parte del AZ, della posizione apicale ricoperta nell'ambito della predetta consorteria dal coindagato Francesco Luppino. Assume inoltre il ricorrente: a) che non possono rilevare, sotto tale profilo, la mera "messa a disposizione" di esponenti di spicco del sodalizio, in assenza di condotte poste in essere a sostegno della sua concreta operatività, né la rilevata esistenza di dialoghi e rapporti di frequentazione con taluni coindagati, ovvero il riferimento al valore indiziario degli episodi delittuosi contestati nei capi 11) e 12) dell'imputazione provvisoria;
b) che non è stata specificamente motivata, con riferimento alla posizione del AZ, la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al quarto comma dell'art. 416-bis cit. 3.3. Con un terzo motivo si deducono analoghi vizi con riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine all'ipotesi di tentata 3 estorsione aggravata contestata nel capo 11) dell'imputazione provvisoria, assenti dovendosi ritenere gli elementi strutturali della minaccia e dell'ingiusto profitto, avuto riguardo alla legittimità delle richieste di pagamento avanzate dal coindagato Li Causi Girolamo, alla successiva desistenza di tutti gli indagati dal proseguire nell'azione di recupero del credito (affidata ad un legale di fiducia), al fatto che nessuna denuncia sull'accaduto è stata presentata dalla persona offesa e dai suoi figli (EP, RI e NT SS) ed, infine, all'assenza di un'adeguata valutazione dell'elemento psicologico del reato, avendo il ricorrente agito nella convinzione di soddisfare una pretesa che avrebbe potuto costituire, come in effetti poi verificatosi, l'oggetto di un'azione giudiziaria. 3.4. Con un quarto motivo si deducono analoghi vizi in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis 1 cit., contestata al ricorrente nei capi 11) e 12) sia sotto il profilo dell'utilizzo del metodo mafioso, sia con riferimento all'aspetto dell'agevolazione dell'associazione mafiosa, per avere l'ordinanza impugnata erroneamente interpretato le risultanze del compendio indiziario, atteso che: a) riguardo alla vicenda oggetto dell'imputazione di cui al capo 11), il ricorrente non ha assunto un ruolo attivo, il credito da lavoro (vantato dal Li Causi nei confronti degli imprenditori SS) era certo, liquido ed esigibile e la persona offesa non ebbe a manifestare alcun timore a seguito della richiesta rivoltagli;
b) riguardo alla vicenda oggetto dell'imputazione di cui al capo 12) - riqualificata ex art. 393 cit. con la ritenuta sussistenza dell'aggravante de qua unicamente sotto il profilo del metodo mafioso utilizzato dal ricorrente - non sono emerse forme di pressione o condizionamento tali da integrarne gli estremi 3.5. Con un quinto motivo, infine, si deducono analoghi vizi in relazione alla ritenuta sussistenza delle condizioni necessarie per la configurabilità delle ravvisate esigenze cautelari e dei presupposti per la scelta della misura in atto, avendo l'ordinanza impugnata erroneamente ritenuto in via presuntiva la condizione di pericolosità, attuale ed effettiva, dell'indagato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto dal P.M. è inammissibile, in quanto finalizzato a sollecitare un controllo di merito non consentito in ordine al contenuto dei provvedimenti cautelari de libertate, la cui verifica in questa Sede è limitata all'esame della congruenza e della coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega il valore sintomatico della base indiziaria al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato: controllo, questo, che non può investire il giudizio ricostruttivo del fatto né estendersi fino agli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti e alla rilevanza e concludenza dei 4 risultati del materiale indiziario, quando la motivazione risulti adeguata, coerente ed immune da vizi logico-giuridici. A questa Suprema Corte, dunque, è affidato il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Alla luce di tali criteri deve rilevarsi come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato ampiamente conto degli elementi indiziari allo stato disponibili, desumendone, con argomenti congruamente esposti, che il ricorrente avesse concorso assieme ai coindagati OL e EO DI nel compimento di iniziative negativamente qualificate dall'impiego di metodi minacciosi e di natura mafiosa nei riguardi della persona offesa RA IA UA, agendo non quale terzo estraneo al pregresso rapporto obbligatorio esistente tra i DI e lo IA UA, ma per far valere un diritto di credito di cui egli risultava, almeno in parte, titolare. A tal fine l'ordinanza impugnata ha valorizzato non solamente il passaggio della conversazione intercettata nel corso della quale il AZ si è presentato alla vittima come "il socio" dei DI, ma soprattutto i brani di un ulteriore colloquio durante il quale altra persona intervenuta nella vicenda, tale LE Siragusa, aveva sostenuto che lo IA UA avrebbe dovuto consegnare al AZ dei soldi per una fornitura di pesce che quest'ultimo aveva consegnato al debitore: affermazioni alle quali il AZ aveva replicato sostenendo che della complessiva somma pretesa (pari all'importo di 5.000 euro) una parte (2.000 euro) riguardava la fornitura di pesce ed altra parte (3.000 euro) costituiva un'ulteriore somma dallo stesso ricorrente versata, ma non restituitagli. Il ricorso, di contro, sollecita questa Corte a svolgere una inammissibile rivalutazione del materiale investigativo - costituito essenzialmente dal contenuto di conversazioni telefoniche ed ambientali richiamate nella motivazione - rispetto al quale è stato assertivamente prospettato, peraltro sulla base del richiamo ad ulteriori attività investigative solo genericamente menzionate, un significato alternativo rispetto a quello non irragionevolmente indicato dal Tribunale: vaglio delibativo, questo, che non è consentito svolgere nel giudizio di legittimità. 2. Parimenti inammissibile deve ritenersi il ricorso del AZ, sia per manifesta infondatezza, sia in quanto proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, assertivamente reiterando profili di doglianza analoghi a quelli già prospettati in sede di riesame cautelare, senza articolare un adeguato confronto critico-argomentativo rispetto al complesso delle ragioni giustificative esposte a sostegno dell'epilogo decisorio cui l'ordinanza impugnata è coerentemente pervenuta. 2.1. In ordine al primo motivo di doglianza deve rilevarsi come, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496). Pur a fronte di una motivata spiegazione delle ragioni che hanno indotto il Tribunale a ritenere soddisfatto il requisito di un autonomo vaglio critico dedicato alla specifica posizione del ricorrente nell'ambito dell'ordinanza genetica, la deduzione della nullità si risolve nella generica formulazione di una doglianza priva di alcuna specifica indicazione riguardo alla rilevanza causale dell'omissione valutativa che si denuncia. 2.2. Con riferimento alle censure oggetto del secondo motivo di ricorso deve rilevarsi come il provvedimento impugnato abbia dato ragione della connotazione di gravità attribuita al complesso degli elementi costitutivi della base indiziaria, evidenziando le caratteristiche del ruolo stabilmente assunto dall'indagato all'interno del sodalizio criminale di stampo mafioso oggetto del tema d'accusa provvisoriamente enucleato in sede cautelare. Nella motivazione, infatti, si richiamano le risultanze offerte dalle intercettazioni delle numerose conversazioni intrattenute dall'indagato con altri sodali e si spiega come egli avesse piena conoscenza non solo della struttura e delle dinamiche interne al sodalizio - al cui servizio, peraltro, lo stesso indagato ha affermato di essersi "messo a disposizione" - ma anche di alcuni suoi esponenti in posizione apicale, prestando il suo contributo operativo nelle attività di riscossione dei crediti attraverso l'utilizzo della forza intimidatrice derivante dalla sua appartenenza e nell'organizzazione di incontri finalizzati alla trattazione di questioni aventi ad oggetto anche i dissidi maturati fra alcuni membri dell'associazione, tanto da non nascondere il proprio disappunto riguardo all'assunzione di posizioni di rilievo da parte di alcuni sodali. 2.3. Analoghe considerazioni devono svolgersi riguardo all'ipotesi di reato di cui al capo 11), sulla quale s'incentra il terzo motivo di ricorso, avendo l'ordinanza impugnata puntualmente richiamato e vagliato una serie di conversazioni dal contenuto univocamente intimidatorio ai danni della vittima (ossia dell'imprenditore EP SS), la cui sola resistenza, unitamente a quella opposta dai figli, ha consentito di impedire la consumazione della condotta estorsiva, giustificandone la contestazione in forma tentata. Ricostruiti i passaggi della vicenda storico-fattuale ivi enucleata, il Tribunale ha congruamente posto in rilievo: a) le condotte ritenute sintomatiche del diretto coinvolgimento dell'indagato, adoperatosi assieme ad altri nella perpetrazione di molteplici minacce, veicolate anche attraverso chiamate e messaggi, al fine di ottenere dal predetto imprenditore la restituzione di una somma di denaro che egli avrebbe dovuto versare a soddisfacimento di una pretesa creditoria vantata da altro imprenditore;
b) le ragioni giustificative della configurabilità dell'aggravante legata all'utilizzazione del "metodo mafioso" e all'agevolazione del sodalizio in esame (dal ricorrente, peraltro, neppure specificamente contestata in sede di riesame e, come tale, inammissibile nel giudizio di legittimità), facendo riferimento, da un lato, all'esplicito tenore delle minacce e delle pressioni esercitate al fine di intimidire la vittima ed i figli, dall'altro, al contenuto delle numerose conversazioni oggetto d'intercettazione, ove gli indagati hanno fatto espresso riferimento alla circostanza che i sodali avrebbero trattenuto per loro parte dei proventi dell'attività estorsiva. 2.4. Anche in relazione alla ricorrenza dei pericula libertatis deve rilevarsi come il Tribunale, pur prescindendosi dalla non superata presunzione normativa di pericolosità sociale e adeguatezza della prescelta misura cautelare ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., abbia motivatamente giustificato, allo stato, il vaglio di inidoneità di una diversa misura cautelare sulla base della particolare gravità delle condotte e della effettiva rilevanza del contributo partecipativo continuativamente prestato dall'indagato in stretto rapporto di vicinanza e collaborazione con esponenti apicali del sodalizio. Né, peraltro, sono stati addotti dal ricorrente elementi specifici volti a confutare la ritenuta sussistenza delle altre esigenze cautelari con riferimento alle tipologie di reati indicate nell'art. 275, comma 3, cit. 3. In definitiva, a fronte di un apprezzamento completo delle emergenze procedimentali, congruamente illustrate attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logico-giuridici, deve rilevarsi come il ricorrente non abbia individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale, ma vi abbia sostanzialmente contrapposto una lettura alternativa, facendo leva sull'apprezzamento di profili fattuali già puntualmente vagliati in sede di riesame cautelare, la cui rivisitazione, evidentemente, esula dai confini propri del sindacato da questa Suprema Corte esercitabile. 7 Il Consigliere estensore Il Presidente 4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi. DA AZ IT al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma i- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 2 febbraio 2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IL OR, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal AZ e, in accoglimento del ricorso proposto dal P.M., l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
udite le conclusioni del difensore, Avv. Margareth Amitrano, in sostituzione dell'Avv. Giovanni Castronovo, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 10930 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DE AMICIS GAETANO Data Udienza: 02/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 26 settembre 2022 il Tribunale di Palermo ha parzialmente accolto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di IT AZ avverso l'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo il 30 agosto 2022, riqualificando l'episodio di estorsione pluriaggravata di cui al capo 12) dell'imputazione provvisoria nella diversa fattispecie di cui agli artt. 110, 393, 416-bis 1 cod. pen., con il conseguente annullamento della decisione impugnata limitatamente a tale capo e la sua conferma nel resto, ivi compresa la scelta della già applicata misura della custodia cautelare in carcere con riferimento ai reati di cui agli artt. 416-bis, commi 1, 3, 4, 6, cod. pen., quale partecipe del mandamento mafioso di Mazara del Vallo (capo 1), e 81, secondo comma, 110, 56, 629, primo e secondo comma, 416-bis 1 cod. pen. (capo 11). Con la medesima ordinanza è stata altresì disposta la scarcerazione del predetto indagato in relazione al su indicato reato di cui al capo 12), qualora non detenuto per altra causa. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, censurando, con un solo motivo, plurimi vizi della motivazione per avere l'ordinanza impugnata erroneamente ritenuto, con riferimento al delitto di cui al capo 12), che il predetto indagato sia intervenuto, con violenza e minaccia aggravata dal "metodo mafioso" nei confronti della persona offesa (RA IA UA), non quale terzo estraneo al rapporto obbligatorio, ossia per tutelare un credito facente capo ai coindagati concorrenti OL e EO DI, ma per esercitare un proprio diritto di credito (pari al complessivo importo di cinquemila euro) che egli tentava di recuperare a seguito di una fornitura di pesce effettuata dai DI in favore del UA e di una non meglio specificata delibera per la quale il AZ aveva corrisposto la somma di euro tremila. Si assume, al riguardo: a) che il Tribunale ha basato il suo convincimento unicamente sulle risultanze di un'intercettazione telefonica, senza valutare nel loro complesso le numerose acquisizioni probatorie in atti (e in particolare il contenuto di un'annotazione di polizia giudiziaria), da cui emergeva l'estraneità della posizione dell'indagato ai rapporti fra i DI e la persona offesa;
b) che non sono emersi dalle indagini elementi indiziari in ordine al ruolo dall'indagato ricoperto nell'impresa dei DI, né in merito ad un pregresso rapporto commerciale instaurato con la persona offesa;
c) che nessuna motivazione è stata resa a sostegno della ritenuta esclusione dell'aggravante ex art. 416-bis 1 cit., 2 riconosciuta invece dal Giudice delle indagini preliminari, sotto il profilo della agevolazione del contestato sodalizio mafioso;
d) che l'esistenza di un diritto di credito, come pure la pretesa dell'indagato di farlo valere in giudizio, sono state positivamente ritenute sulla base di dati non adeguatamente precisati;
e) che l'ulteriore elemento preso in considerazione dal Tribunale, secondo cui l'indagato avrebbe avviato di "propria iniziativa" una "trattativa" con la persona offesa, si pone, peraltro, in contraddizione con i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, poiché tale circostanza di fatto risulterebbe sintomatica, semmai, della configurabilità del delitto estorsivo, non di quello previsto dall'art. 393 cit. 3. Nell'interesse del predetto indagato ha proposto altresì ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo cinque motivi il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente esposto. 3.1. Con un primo motivo si censura la nullità dell'ordinanza impugnata con riferimento agli artt. 292, comma 2, 125, 309 cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame erroneamente ritenuto infondata la prospettata assenza di un'autonoma valutazione dell'ordinanza genetica rispetto alla richiesta di applicazione della misura cautelare avanzata dal P.M., atteso che il Giudice delle indagini preliminari si è limitato ad effettuare un rinvio per relationem agli elementi indiziari ivi indicati, senza svolgerne un autonomo apprezzamento. 3.2. Con un secondo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine all'ipotizzata partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso di Mazara del Vallo (capo 1), sia per la genericità dell'imputazione provvisoria, che omette di precisarne il ruolo e le condotte concretamente poste in essere, sia per averne illogicamente inferito l'intraneità sulla base di captazioni ambientali il cui contenuto avrebbe posto in rilievo la mera conoscenza, da parte del AZ, della posizione apicale ricoperta nell'ambito della predetta consorteria dal coindagato Francesco Luppino. Assume inoltre il ricorrente: a) che non possono rilevare, sotto tale profilo, la mera "messa a disposizione" di esponenti di spicco del sodalizio, in assenza di condotte poste in essere a sostegno della sua concreta operatività, né la rilevata esistenza di dialoghi e rapporti di frequentazione con taluni coindagati, ovvero il riferimento al valore indiziario degli episodi delittuosi contestati nei capi 11) e 12) dell'imputazione provvisoria;
b) che non è stata specificamente motivata, con riferimento alla posizione del AZ, la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al quarto comma dell'art. 416-bis cit. 3.3. Con un terzo motivo si deducono analoghi vizi con riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine all'ipotesi di tentata 3 estorsione aggravata contestata nel capo 11) dell'imputazione provvisoria, assenti dovendosi ritenere gli elementi strutturali della minaccia e dell'ingiusto profitto, avuto riguardo alla legittimità delle richieste di pagamento avanzate dal coindagato Li Causi Girolamo, alla successiva desistenza di tutti gli indagati dal proseguire nell'azione di recupero del credito (affidata ad un legale di fiducia), al fatto che nessuna denuncia sull'accaduto è stata presentata dalla persona offesa e dai suoi figli (EP, RI e NT SS) ed, infine, all'assenza di un'adeguata valutazione dell'elemento psicologico del reato, avendo il ricorrente agito nella convinzione di soddisfare una pretesa che avrebbe potuto costituire, come in effetti poi verificatosi, l'oggetto di un'azione giudiziaria. 3.4. Con un quarto motivo si deducono analoghi vizi in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis 1 cit., contestata al ricorrente nei capi 11) e 12) sia sotto il profilo dell'utilizzo del metodo mafioso, sia con riferimento all'aspetto dell'agevolazione dell'associazione mafiosa, per avere l'ordinanza impugnata erroneamente interpretato le risultanze del compendio indiziario, atteso che: a) riguardo alla vicenda oggetto dell'imputazione di cui al capo 11), il ricorrente non ha assunto un ruolo attivo, il credito da lavoro (vantato dal Li Causi nei confronti degli imprenditori SS) era certo, liquido ed esigibile e la persona offesa non ebbe a manifestare alcun timore a seguito della richiesta rivoltagli;
b) riguardo alla vicenda oggetto dell'imputazione di cui al capo 12) - riqualificata ex art. 393 cit. con la ritenuta sussistenza dell'aggravante de qua unicamente sotto il profilo del metodo mafioso utilizzato dal ricorrente - non sono emerse forme di pressione o condizionamento tali da integrarne gli estremi 3.5. Con un quinto motivo, infine, si deducono analoghi vizi in relazione alla ritenuta sussistenza delle condizioni necessarie per la configurabilità delle ravvisate esigenze cautelari e dei presupposti per la scelta della misura in atto, avendo l'ordinanza impugnata erroneamente ritenuto in via presuntiva la condizione di pericolosità, attuale ed effettiva, dell'indagato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto dal P.M. è inammissibile, in quanto finalizzato a sollecitare un controllo di merito non consentito in ordine al contenuto dei provvedimenti cautelari de libertate, la cui verifica in questa Sede è limitata all'esame della congruenza e della coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega il valore sintomatico della base indiziaria al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato: controllo, questo, che non può investire il giudizio ricostruttivo del fatto né estendersi fino agli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti e alla rilevanza e concludenza dei 4 risultati del materiale indiziario, quando la motivazione risulti adeguata, coerente ed immune da vizi logico-giuridici. A questa Suprema Corte, dunque, è affidato il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Alla luce di tali criteri deve rilevarsi come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato ampiamente conto degli elementi indiziari allo stato disponibili, desumendone, con argomenti congruamente esposti, che il ricorrente avesse concorso assieme ai coindagati OL e EO DI nel compimento di iniziative negativamente qualificate dall'impiego di metodi minacciosi e di natura mafiosa nei riguardi della persona offesa RA IA UA, agendo non quale terzo estraneo al pregresso rapporto obbligatorio esistente tra i DI e lo IA UA, ma per far valere un diritto di credito di cui egli risultava, almeno in parte, titolare. A tal fine l'ordinanza impugnata ha valorizzato non solamente il passaggio della conversazione intercettata nel corso della quale il AZ si è presentato alla vittima come "il socio" dei DI, ma soprattutto i brani di un ulteriore colloquio durante il quale altra persona intervenuta nella vicenda, tale LE Siragusa, aveva sostenuto che lo IA UA avrebbe dovuto consegnare al AZ dei soldi per una fornitura di pesce che quest'ultimo aveva consegnato al debitore: affermazioni alle quali il AZ aveva replicato sostenendo che della complessiva somma pretesa (pari all'importo di 5.000 euro) una parte (2.000 euro) riguardava la fornitura di pesce ed altra parte (3.000 euro) costituiva un'ulteriore somma dallo stesso ricorrente versata, ma non restituitagli. Il ricorso, di contro, sollecita questa Corte a svolgere una inammissibile rivalutazione del materiale investigativo - costituito essenzialmente dal contenuto di conversazioni telefoniche ed ambientali richiamate nella motivazione - rispetto al quale è stato assertivamente prospettato, peraltro sulla base del richiamo ad ulteriori attività investigative solo genericamente menzionate, un significato alternativo rispetto a quello non irragionevolmente indicato dal Tribunale: vaglio delibativo, questo, che non è consentito svolgere nel giudizio di legittimità. 2. Parimenti inammissibile deve ritenersi il ricorso del AZ, sia per manifesta infondatezza, sia in quanto proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, assertivamente reiterando profili di doglianza analoghi a quelli già prospettati in sede di riesame cautelare, senza articolare un adeguato confronto critico-argomentativo rispetto al complesso delle ragioni giustificative esposte a sostegno dell'epilogo decisorio cui l'ordinanza impugnata è coerentemente pervenuta. 2.1. In ordine al primo motivo di doglianza deve rilevarsi come, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496). Pur a fronte di una motivata spiegazione delle ragioni che hanno indotto il Tribunale a ritenere soddisfatto il requisito di un autonomo vaglio critico dedicato alla specifica posizione del ricorrente nell'ambito dell'ordinanza genetica, la deduzione della nullità si risolve nella generica formulazione di una doglianza priva di alcuna specifica indicazione riguardo alla rilevanza causale dell'omissione valutativa che si denuncia. 2.2. Con riferimento alle censure oggetto del secondo motivo di ricorso deve rilevarsi come il provvedimento impugnato abbia dato ragione della connotazione di gravità attribuita al complesso degli elementi costitutivi della base indiziaria, evidenziando le caratteristiche del ruolo stabilmente assunto dall'indagato all'interno del sodalizio criminale di stampo mafioso oggetto del tema d'accusa provvisoriamente enucleato in sede cautelare. Nella motivazione, infatti, si richiamano le risultanze offerte dalle intercettazioni delle numerose conversazioni intrattenute dall'indagato con altri sodali e si spiega come egli avesse piena conoscenza non solo della struttura e delle dinamiche interne al sodalizio - al cui servizio, peraltro, lo stesso indagato ha affermato di essersi "messo a disposizione" - ma anche di alcuni suoi esponenti in posizione apicale, prestando il suo contributo operativo nelle attività di riscossione dei crediti attraverso l'utilizzo della forza intimidatrice derivante dalla sua appartenenza e nell'organizzazione di incontri finalizzati alla trattazione di questioni aventi ad oggetto anche i dissidi maturati fra alcuni membri dell'associazione, tanto da non nascondere il proprio disappunto riguardo all'assunzione di posizioni di rilievo da parte di alcuni sodali. 2.3. Analoghe considerazioni devono svolgersi riguardo all'ipotesi di reato di cui al capo 11), sulla quale s'incentra il terzo motivo di ricorso, avendo l'ordinanza impugnata puntualmente richiamato e vagliato una serie di conversazioni dal contenuto univocamente intimidatorio ai danni della vittima (ossia dell'imprenditore EP SS), la cui sola resistenza, unitamente a quella opposta dai figli, ha consentito di impedire la consumazione della condotta estorsiva, giustificandone la contestazione in forma tentata. Ricostruiti i passaggi della vicenda storico-fattuale ivi enucleata, il Tribunale ha congruamente posto in rilievo: a) le condotte ritenute sintomatiche del diretto coinvolgimento dell'indagato, adoperatosi assieme ad altri nella perpetrazione di molteplici minacce, veicolate anche attraverso chiamate e messaggi, al fine di ottenere dal predetto imprenditore la restituzione di una somma di denaro che egli avrebbe dovuto versare a soddisfacimento di una pretesa creditoria vantata da altro imprenditore;
b) le ragioni giustificative della configurabilità dell'aggravante legata all'utilizzazione del "metodo mafioso" e all'agevolazione del sodalizio in esame (dal ricorrente, peraltro, neppure specificamente contestata in sede di riesame e, come tale, inammissibile nel giudizio di legittimità), facendo riferimento, da un lato, all'esplicito tenore delle minacce e delle pressioni esercitate al fine di intimidire la vittima ed i figli, dall'altro, al contenuto delle numerose conversazioni oggetto d'intercettazione, ove gli indagati hanno fatto espresso riferimento alla circostanza che i sodali avrebbero trattenuto per loro parte dei proventi dell'attività estorsiva. 2.4. Anche in relazione alla ricorrenza dei pericula libertatis deve rilevarsi come il Tribunale, pur prescindendosi dalla non superata presunzione normativa di pericolosità sociale e adeguatezza della prescelta misura cautelare ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., abbia motivatamente giustificato, allo stato, il vaglio di inidoneità di una diversa misura cautelare sulla base della particolare gravità delle condotte e della effettiva rilevanza del contributo partecipativo continuativamente prestato dall'indagato in stretto rapporto di vicinanza e collaborazione con esponenti apicali del sodalizio. Né, peraltro, sono stati addotti dal ricorrente elementi specifici volti a confutare la ritenuta sussistenza delle altre esigenze cautelari con riferimento alle tipologie di reati indicate nell'art. 275, comma 3, cit. 3. In definitiva, a fronte di un apprezzamento completo delle emergenze procedimentali, congruamente illustrate attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logico-giuridici, deve rilevarsi come il ricorrente non abbia individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale, ma vi abbia sostanzialmente contrapposto una lettura alternativa, facendo leva sull'apprezzamento di profili fattuali già puntualmente vagliati in sede di riesame cautelare, la cui rivisitazione, evidentemente, esula dai confini propri del sindacato da questa Suprema Corte esercitabile. 7 Il Consigliere estensore Il Presidente 4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi. DA AZ IT al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma i- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 2 febbraio 2023