Sentenza 12 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/02/2003, n. 2089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2089 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2003 |
Testo completo
N O ee 77646 I 6 P Z 8 A A 5 9 I 1 R . / R T N 4 S / A . 6 L T 2 B A REPUBBLICA ITALIANA U . . E 2 R . L B I L 2 . A A D _ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO . D B E E A 02089/03 D T T I LA COR I 1 S I H Oggetto 3 N S 1 E R S E E . I T N Tributaria A A M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CRISTARELLA ORESTANO Dott. Francesco R.G.N. 14477/01 Cron.4768 Presidente Dott. Enrico PAPA Consigliere Rep. Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Ud. 18/10/02 Dott. Stefano MONACI Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER Rel. Consigliere DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente LE CORTE SU CAMBONE SEN TENZA N. 77646 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
e da AGENZIA ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI elettivamente 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la 12, presso rappresenta e difende ope legis;
2002 4739 ricorrente -1-
contro
DO AN;
intimato la sentenza n. 159/00 della Commissione avverso regionale di PERUGIA, depositata il tributaria 10/04/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/02 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo La parte intimata, in epigrafe specificata,residente in uno dei comuni colpiti : dagli eventi sismici del 1984, dopo avere beneficiato della sospensione del pagamento delle imposte dirette,previsto dall'art. 13 quinquies del D.L. n.159/1984,convertito con modificazioni in L.363/1984,nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare della imposta sospesa. L'Ufficio delle Imposte Dirette territorialmente competente ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso avverso tale atto impositivo veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia e la decisione veniva poi confermata dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria. La sentenza di appello è stata gravata da ricorso per cassazione dal Ministero delle Finanze,che deduce violazione e falsa applicazione degli artt.28 L.133/1999;13 quinquies D.L. 159/1984 conv.in L.363/1984;art.3 comma 2 bis D.L. 791/1985 conv.in L.46/1986; art.13 comma primo L.449/1997; art.10 L.n.46/1986; art.2 DPR 597/1973; nonché del DL 202/1989,conv.in L. 263/1989. La parte intimata non ha presentato difese. Motivi della decisione Il ricorso non ha fondamento. -1. D.P.B. 26/4/1986TRAZIONE ALL 3 N. 5 TRIBUTARIA w Invero,l'art.3 comma 2 bis del DL 791/1985, convertito con modificazioni -in L.n.46/1986 – il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quinquies del DL 159/1984,convertito in L.363/1984, fino al 31.12.1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici,non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'Irpef e dell'Ilor - in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art.28 della L.133/1999,posto in relazione all'art. 11 della L.n.28/1999, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile al netto dei versamenti sospesi. In tal senso è il consolidato orientamento di questa Corte( ex plurimis, Cass. 11248/2001;10237/2001;8659/2001;4945/2000),dal quale il Collegio non ravvisa ragioni nuove o diverse per discostarsi. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio,posto che la parte risultata vittoriosa non ha svolto concreta attività di difesa.
PQM
La Corte,rigetta il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 ottobre 2002 Il Presidente Il Consigliere estensore f flo Соткие Очітки IL CANCELLIERE CT DEPOSHATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio Oggi 12 FEB, 2803 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio