Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/05/2002, n. 6876
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Sentenza 13 maggio 2002

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È manifestamente infondata, in riferimento al nuovo testo dell'art. 111 della Costituzione, sotto il profilo della necessaria terzietà ed imparzialità dell'organo giudicante, la questione di legittimità costituzionale delle norme disciplinanti la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, nella parte in cui prevedono una parziale coincidenza della sua composizione con quella del "plenum" del C.S.M., competente a decidere sulla richiesta di trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale dello stesso magistrato incolpato, ai sensi dell'art. 2 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511; e ciò sia in quanto trattasi di procedimenti diversi, quello finalizzato al trasferimento d'ufficio del magistrato per incompatibilità ambientale avendo natura amministrativa, a differenza del procedimento disciplinare, che - affidato ad una sezione la cui composizione è regolata secondo criteri direttamente fissati dalla legge - ha natura giurisdizionale; sia perché il cumulo di funzioni amministrative e giurisdizionali in capo ai componenti del C.S.M. è previsto direttamente dall'art. 105 della Costituzione.

La perdurante applicabilità, nell'istruttoria e nella discussione del procedimento disciplinare a carico di magistrati, delle norme del codice di procedura penale del 1930 disciplinanti, rispettivamente, l'istruzione e la discussione nel giudizio penale, per effetto del rinvio recettizio alle disposizioni di quel codice operato dagli artt. 32 e 34 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, non suscita alcun dubbio di legittimità costituzionale - ed è pertanto manifestamente infondata la relativa questione - in riferimento all'art. 3 della Costituzione, non potendo valere come "tertium comparationis" le disposizioni del nuovo codice di procedura penale, essendo queste espressione di un sistema profondamente innovato, e non integrando la diversità di trattamento tra incolpato nel procedimento disciplinare e imputato, violazione alcuna del principio di eguaglianza, atteso che anche nel procedimento disciplinare a carico dei magistrati è assicurato un nucleo centrale di garanzie difensive per l'incolpato nel rispetto del principio del contraddittorio e della difesa.

La condotta del magistrato, investito della direzione di una sezione di un ufficio giudiziario, nei confronti dei colleghi ad essa addetti, quando è ispirata al mancato rispetto dei principi di trasparenza e di rigore anche formale, riverbera i suoi effetti negativi pure al di fuori del rapporto tra magistrati, determinando negli utenti del servizio giustizia e nei rappresentanti del foro sfiducia nella incondizionata disponibilità del magistrato al rispetto delle regole; come tale, essa è suscettibile non solo di determinare una incompatibilità ambientale ai sensi dell'art. 2 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, ma anche di integrare gli estremi dell'illecito disciplinare, venendo in gioco tanto la menomazione della fiducia e della considerazione di cui il magistrato deve godere, quanto la lesione del prestigio dell'ordine giudiziario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/05/2002, n. 6876
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6876
    Data del deposito : 13 maggio 2002

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