Sentenza 13 maggio 2002
Massime • 3
È manifestamente infondata, in riferimento al nuovo testo dell'art. 111 della Costituzione, sotto il profilo della necessaria terzietà ed imparzialità dell'organo giudicante, la questione di legittimità costituzionale delle norme disciplinanti la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, nella parte in cui prevedono una parziale coincidenza della sua composizione con quella del "plenum" del C.S.M., competente a decidere sulla richiesta di trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale dello stesso magistrato incolpato, ai sensi dell'art. 2 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511; e ciò sia in quanto trattasi di procedimenti diversi, quello finalizzato al trasferimento d'ufficio del magistrato per incompatibilità ambientale avendo natura amministrativa, a differenza del procedimento disciplinare, che - affidato ad una sezione la cui composizione è regolata secondo criteri direttamente fissati dalla legge - ha natura giurisdizionale; sia perché il cumulo di funzioni amministrative e giurisdizionali in capo ai componenti del C.S.M. è previsto direttamente dall'art. 105 della Costituzione.
La perdurante applicabilità, nell'istruttoria e nella discussione del procedimento disciplinare a carico di magistrati, delle norme del codice di procedura penale del 1930 disciplinanti, rispettivamente, l'istruzione e la discussione nel giudizio penale, per effetto del rinvio recettizio alle disposizioni di quel codice operato dagli artt. 32 e 34 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, non suscita alcun dubbio di legittimità costituzionale - ed è pertanto manifestamente infondata la relativa questione - in riferimento all'art. 3 della Costituzione, non potendo valere come "tertium comparationis" le disposizioni del nuovo codice di procedura penale, essendo queste espressione di un sistema profondamente innovato, e non integrando la diversità di trattamento tra incolpato nel procedimento disciplinare e imputato, violazione alcuna del principio di eguaglianza, atteso che anche nel procedimento disciplinare a carico dei magistrati è assicurato un nucleo centrale di garanzie difensive per l'incolpato nel rispetto del principio del contraddittorio e della difesa.
La condotta del magistrato, investito della direzione di una sezione di un ufficio giudiziario, nei confronti dei colleghi ad essa addetti, quando è ispirata al mancato rispetto dei principi di trasparenza e di rigore anche formale, riverbera i suoi effetti negativi pure al di fuori del rapporto tra magistrati, determinando negli utenti del servizio giustizia e nei rappresentanti del foro sfiducia nella incondizionata disponibilità del magistrato al rispetto delle regole; come tale, essa è suscettibile non solo di determinare una incompatibilità ambientale ai sensi dell'art. 2 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, ma anche di integrare gli estremi dell'illecito disciplinare, venendo in gioco tanto la menomazione della fiducia e della considerazione di cui il magistrato deve godere, quanto la lesione del prestigio dell'ordine giudiziario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/05/2002, n. 6876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6876 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO VESSIA - Presidente aggiunto -
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente di sezione -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NOME1, elettivamente domiciliato in LOCALITA1, VIA NOME2 n. 78, presso lo studio dell'avvocato NOME3, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NOME4, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
nonché contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimato -
avverso l'ordinanza relativa al n. 2/01 R.
0. del Consiglio superiore magistratura - Sezione Disciplinare, depositata il 26/07/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/02 dal Consigliere Dott. NOME5;
uditi gli Avvocati NOME4, NOME6, dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito Il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.NOME7 che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ministro della Giustizia, con nota in data 21 aprile 2001, premesso che il dott. NOME1, presidente della 1^ Sezione Penale e per le Misure di Prevenzione del Tribunale di LOCALITA1, era sottoposto a procedimento disciplinare per una serie di infrazioni, tra le quali quella di aver depositato n. 48 provvedimenti apparentemente collegiali, datati 8 maggio 1997, nei quali, contrariamente al vero, si facevano risultare presenti e partecipi alle deliberazioni di sostituzione dei giudici delegati in procedure di prevenzione patrimoniale i giudici NOME8e NOME9, e che per tale condotta era stato sottoposto a procedimento penale presso il Tribunale di LOCALITA2, per il reato di cui agli artt. 81, cpv., 476 e 479 cod. pen., subendo in primo grado condanna, condizionalmente sospesa, alla pena di mesi dieci di reclusione, con l'ulteriore beneficio della non menzione, chiese che, ai sensi degli artt. 30 e 31, r.d. lgs. 31 maggio 1946, n. 511, in pendenza del procedimento disciplinare e del procedimento penale, il dott. NOME1 fosse sospeso dalle funzioni e dallo stipendio.
Nel corso del conseguente procedimento incidentale, la Corte d'Appello di LOCALITA2, in accoglimento del gravame interposto dal dott. NOME1, con sentenza resa il 2 marzo 2001, lo mandò assolto dal reato ascrittogli con la formula "perché il fatto non costituisce reato".
Con ordinanza in data 26 luglio 2001, la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha accolto l'istanza del Ministro della Giustizia, disponendo la sospensione del dott. NOME1 dalle funzioni e dallo stipendio, con l'attribuzione al medesimo di un assegno alimentare pari ai due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo.
Premesso che, in considerazione dell'autonomia del procedimento disciplinare da quello penale, i fatti che sorreggevano l'imputazione di falso in atti pubblici e che erano stati sottoposti al vaglio di due gradi di dibattimento, ben potevano, nella loro materialità, essere presi in considerazione ai fini della pronuncia cautelare e che allo stesso fine, come richiesto dal Ministro istante erano valutabili le condotte che avevano determinato le ulteriori contestazioni in sede disciplinare, la Sezione Disciplinare del C.S.M. ha osservato che 11 esame degli atti convinceva di una gestione degli affari giudiziari, da parte del dott. NOME1, alquanto disinvolta, completamente disancorata dal rispetto dei principi di ordine costituzionale (quale quello di precostituzione del giudice) e caratterizzata da totale assenza di trasparenza e dal perseguimento di interessi estranei agli obbiettivi di funzionalità. Ricorreva, inoltre, ad avviso della Sezione decidente, il periculum in mora, poiché: comportamenti del dott. NOME1, peraltro ampiamente non all'esterno dell'ambiente giudiziario in cui egli operava, erano strettamente connessi con l'esercizio dell'attività di magistrato, con la conseguenza che doveva ritenersi minata la sua affidabilità e credibilità, sì da impedirgli il proseguimento, con sufficiente prestigio, delle proprie funzioni.
Giova precisare che la valutazione delle incolpazioni diverse da quella che aveva dato luogo al giudizio penale e per le quali pendeva separato giudizio disciplinare è stata operata dalla Sezione Disciplinare del C.S.M. con riferimento al: capo A) delle incolpazioni, riguardante pressioni che sarebbero state esercitate dal dott. NOME1 nei confronti dei magistrati componenti la Sezione per le Misure di Prevenzione ed indebite interferenze nell'amministrazione dei beni sequestrati;
capo B), riguardante la nomina ad amministratore giudiziario e/o liquidatore di persone segnalate dai colleghi come collegate ad ambienti mafiosi o comunque poco affidabili;
capo D), riguardante la designazione a giudice delegato alla procedura di magistrati diversi da quelli designati come giudici relatori nell'ambito della stessa procedura, in difformità dalla prassi costantemente seguita nella, Sezione nonché in violazione dei criteri di designazione automatica fissati con circolare del Presidente del Tribunale.
Per la cassazione di tale ordinanza ha proposto ricorso a queste Sezioni Unite il dott. NOME1, affidandosi ad otto motivi. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. Vi sono memorie difensive per entrambe le parti.
Con la memoria del ricorrente, seguita dal deposito di documentazione, si rende noto che la Sezione Disciplinare del C.S.M., con sentenza in data 21 dicembre 2001, nel procedimento relativo agli addebiti diversi da quello riguardante la falsità continuata in atto pubblico, ha riconosciuto la responsabilità del dott. NOME1 in ordine alle incolpazioni ascrittagli ai capi B), n. 1^, C) ed E), infliggendogli la sanzione della censura con trasferimento d'ufficio dalla sede di LOCALITA1, mentre lo ha assolto dalle incolpazioni di cui al capo B) n. 2^, ed al capo D) per essere rimasti esclusi gli addebiti;
ha revocata la sospensione provvisoria dalle funzioni e dallo stipendio limitatamente ai fatti del procedimento disciplinare suddetto, lasciando impregiudicata ogni ulteriore valutazione in ordine ai fatti oggetto dell'altro procedimento disciplinare. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente censura l'ordinanza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 34 R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, in riferimento all'art. 111 Cost., al D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 ed alla L. 1^ marzo 2001, n. 63, adducendo che la Sezione Disciplinare del C.S.M. ha seguito le previsioni di cui agli artt. 142, 316 e 449 del previgente codice di procedura penale invece delle previsioni dell'attuale codice e di quelle della L. 1^ marzo 2001, n. 63, attuative dell'art. 111 Cost., avendo erroneamente ritenuto che il rinvio operato dall'art. 32 citato fosse di tipo fisso e non mobile.
Osserva, all'uopo, che, a seguire l'interpretazione accolta dal C.S.M., si perverrebbe ad un risultato impensabile, risultando assurdo che il legislatore abbia voluto cristallizzare la procedura da seguirsi innanzi al C.S.M. ad un momento risalente, ormai, ad oltre settant'anni fa. Peraltro, poiché con riferimento all'audizione dei testi ed all'acquisizione in genere delle prove non sussisterebbe alcuna specifica esigenza o specialità del procedimento disciplinare da salvaguardare, sarebbe illogico discostarsi dal principio di assimilazione del procedimento disciplinare al procedimento penale, affermato dagli artt. 32 e 34 R.D. Lgs. n. 511 del 1946, principio che comporta l'estensione della nuova disciplina processualpenalistica al giudizio disciplinare quando essa meriti, con la sola riserva della sua applicabilità. La censura è infondata, poiché, come costantemente ritenuto dalla condivisa giurisprudenza di queste Sezioni Unite, le disposizioni di cui agli artt. 32 e 34 R.D. Lgs. n. 511 del 1946, nel far richiamo alle norme disciplinanti l'istruzione e la discussione nel giudizio penale, operano un rinvio recettizio al codice di procedura penale del 1930.
D'altro canto, tale interpretazione ha trovato conforto nella disposizione di cui all'art. 17 D. Lgs. 28 luglio 1989, n. 273, come modificato dal D. Lgs. 16 ottobre 1992, n. 410, secondo cui, fino all'entrata in vigore della legge di riforma della procedura relativa alla responsabilità disciplinare dei magistrati, continuano ad applicarsi il R.D. n. 511 ed il D.R.R. n. 916 del 1958, con le successive modificazioni ed integrazioni, "ed i rinvii al codice di procedura penale si intendono riferiti al codice abrogato".
Col secondo motivo il ricorrente, per l'ipotesi di rigetto del precedente motivo, denuncia l'illegittimità costituzionale degli artt. 32 e 34 R.D. Lgs. n. 511 del 1946 per violazione degli artt. 3 e 111 Cost., adducendo che: a) in primo luogo, risulta violato il principio di uguaglianza, Perché l'incolpato nel procedimento disciplinare viene trattato diversamente dall'imputato nel procedimento penale, senza che abbia senso obbiettare che il trattamento dell'imputato non costituirebbe un idoneo tertium comparationis, dal momento che la comparabilità delle due situazioni è sancita dalla stessa normativa de qua, che, come detto, fissa il principio della tendenziale assimilazione tra processo penale e processo disciplinare;
b) ogni dubbio viene, comunque, sciolto dal vigente artt. 111 Cost., che, stabilendo che "ogni processo si svolga nel contraddittorio tra le parti...", da un canto assevera la doverosa comparabilità delle situazioni dell'incolpato e dell'imputato, dall'altro si qualifica come parametro direttamente violato dalle norme censurate, che, nell'interpretazione qui contestata, non prevedono idonee garanzie del rispetto del principio del contraddittorio.
L'eccezione è manifestamente infondata con riferimento al primo profilo ed inammissibile con riferimento al secondo profilo. Quanto alla denunciata lesione del principio di uguaglianza, come rilevato da queste SS.UU. con sentenza n. 12366/2001 e con sentenza n. 7223/1996, evidentemente echeggiante nell'ordinanza del C.S.M. datata 6 aprile 2001, "non possono essere anzitutto richiamate utilmente le disposizioni del nuovo codice di procedura penale, che, come ha rilevato la Corte Costituzionale con sentenza n. 366 del 24 luglio 1990, sono proprie di un sistema profondamente innovato e non possono essere invocate, come terium comparationis, per le difformità con le norme temporalmente precedenti, poste dal codice di procedura penale abrogato o da altri corpi normativi, conservate nei loro effetti nel regime previsto dal r. d.lgs. N. 511/1946". D'altro canto, poiché il procedimento penale e quello disciplinare sono diversi, sotto il profilo strutturale e funzionale, la differenza di trattamento tra incolpato ed imputato non integra la violazione dell'art. 3 Cost., a condizione che, come certamente si verifica nel procedimento disciplinare a carico dei magistrati, sia assicurato un nucleo centrale di garanzie difensive per l'incolpato nel rispetto del principio del contraddittorio e della difesa. In ordine, poi, alla denunciata violazione dell'art. 111, co. 2^, Cost., nella formulazione attualmente vigente, l'inammissibilità dell'eccezione scaturisce dal rilievo che il ricorrente non indica le attività processuali che sarebbero state svolte in violazione del principio del contraddittorio, così come sancito dalla norma costituzionale che si assume violata, in tal modo impedendo di compiere la doverosa verifica della rilevanza dell'eccezione. Col terzo motivo il ricorrente, lamentando violazione dell'art. 111 Cost., rileva che l'appartenenza dei componenti la Sezione
Disciplinare del C.S.M., che ha pronunciata l'ordinanza impugnata, al plenum dello stesso C.S.M. che aveva deciso sulla richiesta di trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale ai sensi dell'art. 2, co. 2^, R.D. LGS. N. 511 del 1946, ha determinato, in concreto, un'evidente lesione dei principi di terzietà ed imparzialità dell'organo giudicante, essendosi verificate "ripetute, evidenti commistioni tra la logica punitiva del procedimento disciplinare e quella del procedimento per trasferimento d'ufficio". Ad avviso del ricorrente, risulterebbe evidente come l'istruttoria finalizzata al trasferimento d'ufficio sia stata impostata sull'assunto che, provati i fatti addebitati ad esso ricorrente, se ne dovesse necessariamente dedurre la "colpevolezza dello stesso a causa del clima di difficoltà creatosi con i colleghi della Sezione autori dell'esposto; il che, frutto peraltro della conduzione di un'unica istruttoria, sarebbe palesemente erroneo in considerazione della diversità di presupposti e di conseguenza tra i due procedimenti.
Conseguentemente, la distorsione della logica del procedimento per trasferimento d'ufficio avrebbe determinato nell'organo giudicante del procedimento disciplinare un pregiudizio, comprometterebbe la terzietà e l'imparzialità.
La censura va disattesa.
È noto che il procedimento finalizzato al trasferimento d'ufficio del magistrato per incompatibilità ambientale o funzionale ha natura del tutto diversa del procedimento disciplinare, poiché, mentre il primo è un procedimento amministrativo, il secondo è un procedimento giurisdizionale.
Tale rilievo, di cui v'è traccia nelle perplessità mostrate dallo stesso ricorrente, unitamente alla considerazione che la composizione della Sezione Disciplinare del C.S.M. è regolata secondo criteri direttamente fissati dalla legge e che, peraltro, il cumulo di funzioni giurisdiziali e funzioni amministrative è previsto dalla stessa Costituzione (art. 105), posta ad escludere l'invalidità delle decisioni della Sezione Disciplinare a motivo della parziale coincidenza della sua composizione con la composizione del plenum del C.S.M., competente a decidere sulla proposta di trasferimento d'ufficio.
D'altro canto, facendo applicazione dei principi che regolano le situazioni di incapacità ed incompatibilità nel procedimento civile ed in quello penale, deve ritenersi che tali situazioni siano ravvisabili non con riferimento a procedimenti di natura diversa, bensì solo con riferimento a gradi diversi dello stesso giudizio (cfr. Cass., SS.UU., 9 febbraio 1998, n. 1338). Comunque, con riferimento al caso in esame, il ricorrente non dimostra il pregiudizio in senso colpevolista che avrebbe caratterizzato l'operato della Sezione Disciplinare a causa della partecipazione di suoi componenti alla decisione di trasferimento d'ufficio, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente l'asserita unicità di istruttoria.
È, invero, evidente che, attesa la pressocché totale coincidenza dei fatti materiali dai quali sarebbero derivati l'incompatibilità ambientale e la lesione dei doveri cui deve ispirarsi la condotta del magistrato, la sovrapposizione delle indagini istruttorie non può, di per sè, costituire causa di invalidità delle decisioni adottate nell'uno o nell'altro dei due procedimenti.
Col quarto motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 24 e 111 Cost., rilevando che nel procedimento cautelare sono stati violati il suo diritto di difesa ed il principio di parità tra le parti, poiché la disposta sospensione del procedimento disciplinare relativo al falso ideologico aveva impedita la disponibilità del relativo fascicolo.
La censura è priva di fondamento.
Attesa la natura necessariamente sommaria della valutazione dei fatti richiesta al giudice disciplinare in sede cautelare, deve ritenersi sufficiente che tale valutazione sia stata compiuta, con riferimento ad una parte delle incolpazioni (nella specie, il solo falso ideologico), sulla base delle sole risultanze del giudizio penale svoltosi in ordine agli stessi fatti che hanno dato luogo all'incolpazione in sede disciplinare, specie quando, come nel caso in esame, il ricorrente non alleghi che una sua richiesta di acquisizione in sede cautelare degli atti del procedimento disciplinare relativo a tale incolpazione sia stata disattesa. Nè, peraltro, può ritenersi violato il principio di parità tra le parti, non risultando ne' essendo stato denunciato che l'organo che ha sostenuto l'accusa abbia utilizzato elementi non potuti utilizzare dall'incolpato.
Col quinto motivo il ricorrente censura l'ordinanza impugnata per violazione degli artt. 29 e 30 R.D. Lgs. n. 511 del 1946 nonché per insufficiente motivazione, adducendo che non ricorrevano i presupposti per l'adozione della misura cautelare e ciò per due ragioni: a) in primo luogo, perché, se il problema è quello di accertare i fatti, la fonte di tale accertamento non può essere costituita solo dal procedimento penale, poiché l'accertamento compiuto in tale sede fa stato solo se la relativa sentenza sia passata in giudicato;
sicché il C.S.M. avrebbe dovuto tener conto anche delle ulteriori prove acquisite nel procedimento per trasferimento d'ufficio e riversate nel procedimento disciplinare, dalle quali emergeva con certezza che la presenza dei colleghi NOME8 ed NOME9 in occasione dell'adozione dei provvedimenti per i quali era sorta l'accusa di falso era ben possibile e che, pertanto, non esisteva il raggiro addebitato ad esso ricorrente in sede di trasferimento d'ufficio.
All'uopo, il ricorrente richiama il contenuto del certificato di cancelleria da lui prodotto per sottolineare che gli ulteriori accertamenti compiuti al riguardo avevano consentito di stabilire che, così come egli aveva sempre sostenuto, la mattina dell'8 maggio 1997 i predetti colleghi avevano svolto attività (partecipazione ad una udienza camerale di prevenzione, durata dalla ore 10,40 alle ore 11,05) perfettamente compatibile con la partecipazione all'udienza in cui furono pronunciati i decreti che si assumono falsi. Ad avviso del ricorrente, la decisione impugnata, trascurando tale prova, non solo sarebbe viziata da insufficiente motivazione, ma avrebbe, altresì, violato le disposizioni di cui agli artt. 29 e 30 R.D. Lgs. n. 511 del 1946, che prescrivono un completo apprezzamento dei fatti accertati.
b) Peraltro, il C.S.M. ha erroneamente selezionato anche il contenuto della ricostruzione della vicenda del preteso falso operata dal giudice penale, avendo del tutto ignorato che in sede penale era stata esclusa la intentio decipiendi;
il che assumeva grande rilevanza, provando che la condotta del ricorrente era stata improntata a buona fede, con la conseguenza che non era dato comprendere come potesse ritenersi la grave violazione dei doveri professionali e l'attentato al prestigio dell'ordine giudiziario. Osserva, in primo luogo, la Corte che il ricorrente omette del tutto di svolgere la censura in esame con riferimento alla parte della motivazione che, ai fini dell'accertamento dei presupposti della misura cautelare, esamina gli addebiti diversi da quello avente ad oggetto il falso ideologico e tale lacuna della censura la rende, di per sè, inammissibile, attesocché la misura cautelare è stata adottata con riferimento a tutte le incolpazioni contestate al dott. NOME1 in sede disciplinare. Invero, la motivazione dell'ordinanza impugnata evidenzia l'esistenza dei presupposti della misura cautelare in relazione sia ai fatti concernenti il falso ideologico sia ai fatti concernenti gran parte delle altre incolpazioni. Nè può rilevare che, in ordine a tali diverse incolpazioni, il provvedimento cautelare sia stato revocato in esito al relativo giudizio di merito, che ha visto il dott. NOME1 sanziato solo con la censura ed il trasferimento d'ufficio perché ritenuto responsabile di alcuni di detti addebiti.
Per vero, con riferimento a tali diversi addebiti, la validità della misura cautelare in esame va verificata avendo riguardo al tempo in cui la misura fu adottata, dovendosi accertare se a quel tempo ricorressero i presupposti (fumus boni iuris e periculum in mora) necessari per il legittimo esercizio del potere di sospendere l'incolpato dalle funzioni e dallo stipendio.
D'altro canto, l'esigenza di tale verifica, ad onta della sopravvenuta revoca della misura cautelare, corrispondeva ad un evidente interesse dell'incolpato.
Comunque, quanto all'incolpazione di falso, la censura è destituita di fondamento, poiché l'ordinanza impugnata, mentre, da un canto, correttamente valorizza i fatti materiali così come accertati in sede penale, ritenendo irrilevante l'esito assolutorio del giudizio d'appello, determinato dalla ritenuta mancanza dell'elemento soggettivo del reato contestato, dall'altro tali fatti materiali valuta con riferimento anche alle tesi difensive sostenute dall'incolpato, in particolare con riferimento alla dedotta incompatibilità della presenza del dott. NOME8 ed NOME9 all'udienza camerale in cui sarebbero stati adottati i provvedimenti sospettati di falso con impegni di altra natura assolti da detti magistrati nella stessa data dell'8 maggio 1997.
Quanto al primo aspetto, è evidente come, una volta accertata la materialità dei fatti, consistente nell'attestare falsamente la partecipazione all'udienza camerale dei due colleghi come componenti il collegio deliberante, risulti pienamente compatibile col giudizio di particolare negatività di tale condotta, rivelatrice di "una concezione quanto mai spregiudicata delle funzioni dirigenziali, le quali, viceversa, proprio per le particolari responsabilità ad esse connesse, richiedono un esercizio improntato a trasparenza e rigore anche sul piano formale", la ritenuta irrilevanza dell'accertato (in sede penale) difetto di dolo sulla base del solo rilievo che i decreti oggetto di falsificazione potevano essere pronunciati solo dal presidente - il dott. NOME1, appunto - a motivo del loro carattere ordinatorio.
In ordine al secondo profilo, si osserva che il problema della compatibilità tra la durata di altro e concomitante impegno professionale del dott. NOME9 e NOME8 e la loro partecipazione all'udienza camerale in cui sarebbero stati collegialmente adottati i 48 decreti di sostituzione del giudice delegato è stato oggetto di specifico esame da parte del C.S.M. e risolto positivamente sulla base del rilievo, fatto dal giudice penale e condiviso dal C.S.M., che la brevità di detto concomitante impegno costituiva elemento dal quale non era consentito dedurre un automatico superamento della recisa posizione negativa assunta al riguardo dai due magistrati, i quali categoricamente avevano esclusa la loro partecipazione all'udienza in cui sarebbero stati pronunciati i decreti di sostituzione dei giudici delegati.
Deve, pertanto, escludersi che la valutazione compiuta in ordine al fumus boni iuris sia stata insufficiente, come lamenta il ricorrente.
Col sesto mezzo il ricorrente si duole di violazione degli artt. 18 e 30 R.D. Lgs. n. 511 del 1946 nonché di insufficiente motivazione, sostenendo che il provvedimento cautelare impugnato sarebbe stato adottato senza che ricorressero le ipotesi di responsabilità disciplinare previste dal citato articolo 18. Invero, argomenta il ricorrente, poiché i fatti ascrittigli riguardavano i rapporti tra esso ricorrente ed i colleghi, al più potevano essere rilevanti ai fini del trasferimento d'ufficio, senza toccare il tema della meritevolezza della fiducia e della considerazione di cui deve godere il magistrato. Nè gli stessi fatti potevano aver compromesso il prestigio dell'ordine giudiziario, non avendo avuto incidenza sul prestigio di esso ricorrente;
al riguardo, contrariamente a quanto ritenuto dal C.S.M., l'unica dichiarazione resa da esso ricorrente si riferiva ad un articolo pubblicato nel lontano dicembre 1998 su "NOME10", che egli, peraltro, giudicava non obbiettivo e fuorviante.
Sempre in ordine alla presunta lezione dal prestigio dell'ordine giudiziario, il ricorrente rimarca l'omessa considerazione di una nota del Presidente della Corte d'Appello di LOCALITA1, datata 30 marzo 1999, che, evidenziando la scarsa conoscenza dei fatti nell'ambiente giudiziario palermitano, escludeva che gli stessi costituissero oggetto "di peculiare rilievo e di negativi commenti", nonché della deposizione resa dal dott. NOME11, che riportava valutazioni oltremodo positive sull'attività di presidente della 2^ Sezione Civile svolta da esso ricorrente negli ultimi due anni e su i suoi rapporti con i colleghi della Sezione.
Osserva la Corte che la censura risulta infondata nella parte in cui denuncia l'impossibilità di prospettare l'addebito di immeritevolezza della fiducia e della considerazione che costituiscono l'indefettibile conseguenza del patrimonio morale del magistrato, essendo evidente che tali condotte, specie quando, come nel caso in esame, violino i principi di trasparenza e di rigore anche formale, riverberano i loro effetti anche al di fuori dei rapporti tra i magistrati che concorrono all'esercizio della giurisdizione nell'ambito di un determinato ufficio, determinando negli utenti del servizio giustizia e nei rappresentanti del foro sfiducia nella incondizionata disponibilità del magistrato al rispetto delle regole e delle forme.
Va, comunque, rimarcato che talune delle incolpazioni riguardano condotte evidenzianti interessi dell'incolpato estranei agli obbiettivi di funzionalità della sezione da lui diretta e, quindi, idonee ad incidere direttamente sui rapporti esterni all'organizzazione dell'ufficio.
Tali considerazioni valgono anche con riferimento all'addebito di lesione del prestigio dell'ordine giudiziario nella misura in cui degli illeciti disciplinari commessi dal dott. NOME1 l'ambiente in cui il magistrato operava ebbe conoscenza.
Tale aspetto, di cui l'ordinanza impugnata si occupa esaminando il "pericolum in mora", è trattato dal C.S.M. con motivazione congrua e priva di vizi logico - giuridici, che correttamente utilizza anche l'ammissione, da parte del ricorrente, del rilievo dato ai fatti da un organo di stampa.
La censura che, al riguardo, si muove tende inammissibilmente a sostituire la valutazione di merito ritenuta più esatta dal ricorrente a quella compiuta dall'organo giudicante, facendo leva, peraltro, su fonti di prova dal contenuto generico, come la nota del Presidente della Corte d'Appello datata 30 marzo 1999, o riguardante la condotta del dott. NOME1 successiva ai fatti per cui si procede e, quindi, inidonea ad essere valutata per stabilire se dai fatti precedentemente commessi potè conseguire una lesione del prestigio dell'ordine giudiziario.
Col settimo motivo il ricorrente censura l'ordinanza impugnata per violazione degli artt. 18 e 30 R.D. Legs. N. 511 del 1946 nonché per insufficiente motivazione, adducendo che essa, trascurando elementi essenziali dei fatti, viola, anche con riferimento ai fatti diversi dal presunto falso, le norme che stabiliscono i presupposti per l'adozione del provvedimento cautelare.
All'uopo, il ricorrente evidenzia che: a) quanto all'addebito di avere esercitato pressioni sull'amministratore giudiziario dott. NOME12 per la nomina di tale NOME13a direttore di un complesso alberghiero sequestrato, il C.S.M. non ha considerato che egli si era limitato a ricevere la persona che perorava tale nomina, senza mai mostrare interesse personale alla nomina, ed, inoltre, era incontestato che egli non conoscesse il Sig. NOME13. b) in ordine alla procedura NOME14, la complessità della materia e le responsabilità che su di esso ricadevano in quanto presidente della sezione dovevano indurre a ritenere che la proposta di diversificazione del collegio che si sarebbe dovuto occupare dell'amministrazione del patrimonio sequestrato dal collegio competente a conoscere della misura di prevenzione era dettata esclusivamente da esigenze organizzative;
C) non poteva configurarsi l'illecito con riferimento all'addebito riguardante le nomine, asseritamente inopportune, di professionisti in talune procedure, perché le assicurazioni dategli dal dott. NOME15 dopo la cessazione del rapporto col prevenuto lo avevano a ragione convinto che il professionista posse continuare a meritare la sua fiducia;
d) nella liquidazione della Immobiliare R. s.p.a. egli aveva puntualmente rispettata la ratio della disciplina dell'amministrazione dei beni in sequestro;
e) la scissione della figura di giudice delegato all'amministrazione dei beni sequestrati da quella di relatore nel procedimento relativo all'adozione della misura di prevenzione non violava alcuna disposizione di legge, ma solo una prassi vigente nella Sezione.
La censura è inammissibile.
Va, in primo luogo, rilevato che, contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, l'ordinanza impugnata non valorizza l'addebito relativo alla procedura Immobiliare R. s.p.a., mentre, al contrario, tiene conto dell'addebito relativo alla nomina del dott. NOME16 a liquidatore od amministratore giudiziario, che la censura trascura del tutto.
Ciò premesso, si osserva che la censura, anziché affrontare il tema, annunciato in epigrafe, della configurabilità in astratto dell'illecito disciplinare con riferimento a ciascuno degli addebiti esaminati, si risolve, salvo che per l'incolpazione relativa alla procedura NOME14, in una critica della valutazione di merito che delle risultanze probatorie ha operato l'organo decidente, trascurando, peraltro, le argomentazioni svolte al riguardo nell'ordinanza impugnata.
Orbene, la sostanziale elusione del tema propostosi dal ricorrente con riferimento a quasi tutti gli addebiti esaminati e l'invasione di campo del merito della valutazione, data dal C.S.M. con motivazione analitica e corretta sotto il profilo logico - giuridico, rendono inammissibile la censura.
Con l'ottavo motivo il ricorrente adduce violazione degli artt. 18 e 30 R.D. Lgs. n. 511 del 1946 nonché insufficiente motivazione, sostenendo che, se il giudice disciplinare, nell'adozione del provvedimento cautelare, può disporre di un margine di discrezionalità nella valutazione dei fatti ascritti, tale discrezionalità non può trasmodare in arbitrio, con la conseguenza che, quando la situazione di fatto accertata non risulti altamente allarmante, il giudice disciplinare deve astenersi dall'irrogare la misura cautelare.
La censura è inammissibile per assoluta genericità, poiché il ricorrente si astiene dal dimostrare in concreto come, con riferimento alla valutazione sommaria dei fatti che si poteva compiere al tempo dell'adozione del provvedimento impugnato, la situazione non si presentasse in termini di gravità e pericolosità tali da consigliare che al dott. NOME1 fosse impedito di continuare ad esercitare, nelle more del giudizio di merito, le funzioni di magistrato.
Conclusivamente, il ricorso va respinto, con compensazione integrale tuttavia, delle spese del giudizio di legittimità, ricorrendo giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 24 gennaio 2002. Depositato in Cancelleria il 13 maggio