Sentenza 5 marzo 1998
Massime • 1
Una volta che l'azione penale sia stata esercitata con l'emissione del decreto di citazione a giudizio da parte del P.M. presso la Pretura, non è ammissibile, per il principio di irretrattabilità dell'azione penale, una successiva richiesta di archiviazione dello stesso P.M., ed è illegittima la pronuncia di sentenza di non doversi procedere da parte del g.i.p., essendo stato investito della decisione il Pretore. (Nella specie, si trattava, peraltro, di richiesta ritenuta dalla S.C. erronea nel merito, essendo stato ritenuto ignoto l'autore del reato per la semplice mancata identificazione dello stesso, a causa dell'inesattezza delle indicazioni anagrafiche).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/03/1998, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 5 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 05/03/1998
1. Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MOCALI PIERO Consigliere N. 1338
3. Dott. CANZIO GIOVANNI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO Consigliere N. 36664/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) Procuratore Generale della Repubblica presso
Corte di Appello di Firenze
nei confronti di
GIOCA ALBANA
N.IL 13.10.1970
avverso sentenza del 04.04.1997 G.I.P. PRETURA di PISTOIA
sentita la relazione fatta dal Consigliere
LA GIOIA VITO
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. Giovanni Vacca che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Osserva in fatto con sentenza emessa il 4/4/1997 il Pretore di Pistoia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Gioca Albana in ordine al reato di cui all'art. 650 c.p. per essere ignoto l'autore del fatto. Ha osservato che la imputata non è stata mai identificato con certezza ne' anagraficamente ne' fisicamente.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il P.G. di Firenze deducendo la erronea applicazione degli artt. 129 e 66 c.p.p. ed osservando che l'imputata ha indicato alla polizia giudiziaria le proprie generalità complete le quali devono essere considerate vere fino a prova contraria.
Motivi della decisione
Il ricorso del P.G. è fondato e deve essere accolto con il conseguente annullamento della sentenza impugnata Anzitutto deve essere messo in evidenza l'errore in cui è incorso il G.I.P. nel pronunziare la sentenza di non doversi procedere in accoglimento della richiesta di archiviazione formulata dal P.M.
Risulta infatti, dal testo della sentenza, che il P.M. aveva già esercitato l'azione penale disponendo la citazione a giudizio dell'imputato, all'esito delle indagini preliminari, per l'udienza dibattimentale.
Ne consegue, per il principio della irretrattabilità dell'azione penale, che il P.M. non poteva più chiedere l'archiviazione e il G.I.P. avrebbe dovuto rilevare la irritualità della richiesta.
Inoltre la competenza a decidere era in ogni caso del Pretore del dibattimento e non più del G.I.P.. L'art. 559 c.p.p., indicato dal G.I.P. per affermare la persistenza della propria competenza, anche dopo la richiesta di rinvio a giudizio, non è in realtà applicabile perché, anche se non risultava ancora ,la trasmissione al Pretore del dibattimento del fascicolo formato ai sensi dell'art.558 co.1 c.p.p.", la sentenza di non doversi procedere non rientra tra gli atti urgenti indicati nel detto art. 559.
Passando all'esame del merito deve essere rilevata la inesattezza della affermazione secondo cui dalla mancanza di identificazione certa dell'imputata deve dedursi che è ignoto l'autore del fatto.
La identificazione dell'imputato, infatti, può avvenire anche nel dibattimento o in una successiva fase di correzione dei dati anagrafici (art.66 c.p.p.) essendo sufficiente, ai fini della procedibilità dell'azione penale, la conoscenza della identità fisica della persona dell'imputato.
Nel caso concreto risulta dal capo di imputazione che la imputata è stata certamente individuata ed invitata a presentarsi presso la Questura di Pistoia. Perciò la eventuale inesattezza delle indicazioni anagrafiche che la riguardano potrà essere anche rilevata e corretta successivamente, ma non impedisce, allo stato, la celebrazione del dibattimento nei suoi confronti.
Da quanto precede emerge chiaramente l'errore commesso dal G.I.P. nell'applicare l'art. 129 c.p.p. sulla base della inesatta affermazione che è ignota la persona dell'imputata. La sentenza deve essere perciò annullata con rinvio al Pretore competente per il giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Pretura Circondariale di Pistoia per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 1998