Cass. pen., sez. I, sentenza 05/03/1998, n. 1338
CASS
Sentenza 5 marzo 1998

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Una volta che l'azione penale sia stata esercitata con l'emissione del decreto di citazione a giudizio da parte del P.M. presso la Pretura, non è ammissibile, per il principio di irretrattabilità dell'azione penale, una successiva richiesta di archiviazione dello stesso P.M., ed è illegittima la pronuncia di sentenza di non doversi procedere da parte del g.i.p., essendo stato investito della decisione il Pretore. (Nella specie, si trattava, peraltro, di richiesta ritenuta dalla S.C. erronea nel merito, essendo stato ritenuto ignoto l'autore del reato per la semplice mancata identificazione dello stesso, a causa dell'inesattezza delle indicazioni anagrafiche).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/03/1998, n. 1338
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1338
    Data del deposito : 5 marzo 1998

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