Sentenza 19 gennaio 2001
Massime • 1
Il provvedimento con cui il giudice nell'espropriazione presso terzi a fronte dell'eccezione per incompetenza per territorio sollevata dal debitore escusso, senza pronunciarsi sull'eccezione stessa procede a raccogliere la dichiarazione del terzo, ai sensi dell'art. 547 cod. proc. civ., non integra una specifica statuizione sulla competenza, impugnabile con l'istanza di regolamento, trattandosi di provvedimento meramente ordinatorio, volto ad ottenere un riconoscimento di debito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/01/2001, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - rel. Consigliere -
Dott. Michele LO PIANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
RN TT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F.CORRIDONI 15, presso lo studio dell'avvocato PAOLO AGNINO, difeso dall'avvocato BERNOT LIVIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IL SA, PROVINCIA LOMBARDO VENETA DELL'ORDINE DI S.GIOVANNI DI DIO;
- intimati -
avverso il provvedimento del Pretore di GORIZIA, emesso il 28/05/99;
N. 60/99
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 26/09/00 dal Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO SCHIRÒ che ha chiesto si dichiari inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 3 e l'8 giugno 199 rispettivamente alla creditrice esecutante AR RO e alla Provincia Lombardo Veneta dell'Ordine di S. Giovanni di Dio, terzo dichiarante, il debitore esecutato IO NI, proponeva istanza di regolamento di competenza "avverso il verbale di udienza del 28 maggio 1999 e la dichiarazione del terzo dell'11 maggio 1998", nel procedimento di espropriazione presso terzi in corso davanti al Pretore di Gorizia, chiedendo che fosse dichiarata la competenza per territorio del Pretore di Milano, tenuto conto che la Provincia Lombardo Veneta dell'Ordine di S. Giovanni di Dio aveva sede legale in Milano.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Il P.M. ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Com'è noto, il provvedimento con cui il Pretore, nel procedimento di espropriazione presso terzi, a fronte dell'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal debitore escusso, senza pronunciarsi sull'eccezione stessa, procede a raccogliere la dichiarazione del terzo, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., non integra un'implicita statuizione sul competenza, impugnabile con l'istanza di regolamento, trattandosi di provvedimento meramente ordinatorio, volto ottenere un riconoscimento di debito (Cass. 16 febbraio 1996 n. 1191, Cass. 6 novembre 1990 n. 10636). In effetti, il procedimento de quo non si esaurisce con la dichiarazione del terzo, ancorché positiva, ma prosegue con gli atti ulteriori indicati dall'art. 552 c.p.c. (Cass. 2 ottobre 1996 n. 8623).
Nel caso di specie, l'istanza di regolamento riguarda i provvedimenti con i quali il Pretore di Gorizia ha ammesso e raccolto la dichiarazione del terzo, concedendo termine ai debitore esecutato per replicare alla memoria avversaria, senza pronunciarsi sull'eccezione d'incompetenza territoriale da lui sollevata. Pertanto, in applicazione del condivisibile principio sopra enunciato, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nessuna pronuncia occorre sulle spese della presente fase del giudizio, poiché l'intimato non ha svolto difese.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso, nulla spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 26 settembre 2000. Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2001