Cass. civ., sez. III, sentenza 24/01/2002, n. 847
CASS
Sentenza 24 gennaio 2002

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Ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., la prescrizione è interrotta soltanto dall'atto con cui si inizia un giudizio contro il debitore ovvero da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore; è pertanto priva di efficacia interruttiva la lettera, inviata dal prenditore di un assegno non trasferibile alla banca ove il titolo era stato presentato per l'incasso, di disconoscimento dell'autenticità della firma di girata per l'incasso apposta sull'assegno, non rilevando che in detta missiva si faccia riserva di far valere ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge, trattandosi di espressione che, per la sua assoluta genericità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento.

Nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., non è consentito il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso; non è pertanto ammissibile la produzione di nuovi documenti con i quali parte ricorrente intenda dimostrare che lo stesso giudice d'appello, in un caso identico, avrebbe deciso in senso diverso dalla sentenza impugnata e conformemente a quanto da essa propugnato.

Nella circolazione dell'assegno bancario ne' la banca trattaria ne' la banca girataria del titolo per l'incasso rivestono la qualità di obbligato cambiario nei confronti del prenditore dell'assegno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 24/01/2002, n. 847
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 847
    Data del deposito : 24 gennaio 2002

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