Sentenza 24 gennaio 2002
Massime • 3
Ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., la prescrizione è interrotta soltanto dall'atto con cui si inizia un giudizio contro il debitore ovvero da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore; è pertanto priva di efficacia interruttiva la lettera, inviata dal prenditore di un assegno non trasferibile alla banca ove il titolo era stato presentato per l'incasso, di disconoscimento dell'autenticità della firma di girata per l'incasso apposta sull'assegno, non rilevando che in detta missiva si faccia riserva di far valere ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge, trattandosi di espressione che, per la sua assoluta genericità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento.
Nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., non è consentito il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso; non è pertanto ammissibile la produzione di nuovi documenti con i quali parte ricorrente intenda dimostrare che lo stesso giudice d'appello, in un caso identico, avrebbe deciso in senso diverso dalla sentenza impugnata e conformemente a quanto da essa propugnato.
Nella circolazione dell'assegno bancario ne' la banca trattaria ne' la banca girataria del titolo per l'incasso rivestono la qualità di obbligato cambiario nei confronti del prenditore dell'assegno.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/01/2002, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Rel. Consigliere -
Dott. Italo PURCARO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MA AU, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato SICA Pier Francesco, difesa dall'avvocato GIUBBILEI GABRIELLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCA COMMERCIALE ITALIANA, in persona dei sottoscritti funzionari della Sede di Livorno e legali rappresentanti dell'istituto, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CONDOTTI 9, presso lo studio dell'avvocato PICOZZI ALESSANDRO, che la difende unitamente all'avvocato D'URSO LORENZO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
MA ST;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1409/97 della Corte d'Appello di FIRENZE, sezione seconda civile emessa il 27/02/1996, depositata il 25/08/97 RG.1360/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/01 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 28.1.1993 RC LA, premesso che in suo favore la s.p.a. SO aveva tratto 12 assegni bancari non trasferibili sulla Banca Popolare di Lodi, lamentò che nel settembre 1985 suo padre RC GI, apponendo sui titoli la firma falsa della prenditrice, li aveva incassati presso la Banca Commerciale TA. Convenne, quindi, dinanzi al Tribunale di Livorno la Banca Commerciale TA per sentirla condannare, a titolo di risarcimento dei danni, al pagamento della somma di L. 11.789.061 (corrispondente all'importo complessivo degli assegni) e della ulteriore somma di L. 103.669.782. La banca convenuta contestò il fondamento della domanda e chiamò in causa il RC GI, che si rese contumace. Il Tribunale, con sentenza del 13.4.1996, ritenuta la prescrizione del credito, rigettò la domanda. La RC ha interposto appello e nel giudizio di secondo grado ha proposto querela di falso relativamente alla documentazione bancaria concernente la pratica in contestazione. Ha chiesto, inoltre, la condanna del RC GI al risarcimento dei danni, in solido con la banca o in alternativa rispetto a quest'ultima. Contumace il RC, la Banca Commerciale TA ha chiesto il rigetto dell'appello. La Corte di Firenze, con sentenza del 25.8.1997, ha ritenuto inammissibile per ininfluenza la querela di falso, ha dichiarato inammissibile, perché nuova, la domanda proposta dalla appellante nei confronti del RC GI ed ha confermato nel resto la sentenza del Tribunale.
Ricorre la RC LA con due motivi.
Resiste la Banca Commerciale TA con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la ricorrente sostiene in via preliminare che in un caso identico a quello di specie la Corte fiorentina avrebbe pronunziato nel senso da lei qui propugnato e, quindi, in netto contrasto con la decisione impugnata. Produce documentazione a sostegno del suo assunto. La documentazione non può essere esaminata e l'allegazione della ricorrente non può assumersi in considerazione perché nel giudizio di cassazione, a termini dell'art. 372 cod. proc. civ., possono prodursi per la prima volta soltanto documenti riguardanti la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso e cioè vizi che la ricorrente non ha dedotto e che, comunque non ricorrono nel caso di specie. Con lo stesso motivo la ricorrente denunzia violazione dell'art. 2943 cod. civ., nonché vizi motivazionali. Sostiene di avere interrotto la prescrizione del proprio credito risarcitorio nei confronti della Banca Commerciale TA, avendo inviato nell'anno 1988 all'istituto di credito una lettera contenente il disconoscimento della firma di girata per l'incasso, asseritamente apposta da altri a suo nome sugli assegni in argomento, ed avendo, inoltre, convenuto in giudizio (sia pure con esito per lei sfavorevole) la traente SO s.p.a. e la trattaria Banca Popolare di Lodi. Lamenta che la Corte di merito abbia immotivatamente escluso la idoneità di questi atti ad interrompere il corso prescrizionale. La doglianza non ha fondamento. Ai sensi dell'art. 2943 cod. civ. la prescrizione è interrotta soltanto dall'atto con cui si inizia un giudizio contro il debitore ovvero da altro atto che valga a costituire il debitore in mora. Nella specie il giudizio è stato promosso dalla RC nei confronti della SO e della Banca Popolare di Lodi, che sono soggetti diversi dalla pretesa debitrice Banca Commerciale TA, e la lettera inviata a quest'ultima non avrebbe potuto considerarsi alla stregua di un atto di costituzione in mora perché, a differenza di quanto dispone l'art. 1219 cod. civ., non conteneva alcuna espressa intimazione o richiesta di pagamento, ma solo la negazione dell'autenticità della firma di girata per l'incasso apposta sugli assegni ed una riserva della mettente RC LA di far valere "ogni consequenziale pronuncia di ragione e/o di legge" e cioè una espressione che per la sua assoluta genericità non avrebbe sotto alcun profilo potuto equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento. La ricorrente obbietta che il giudizio introdotto nei confronti dell'SO e della Banca Popolare di Lodi avrebbe, ai sensi dell'art. 1310, interrotto la prescrizione anche nei confronti della Banca Commerciale TA, essendo quest'ultima - ad avviso della stessa ricorrente - coobbligata solidale delle prime due. L'obbiezione non può condividersi perché nella circolazione dell'assegno bancario la banca trattaria non assume in alcun caso la qualità di obbligata cambiaria (Cass. 17.1.1977 n. 218; Cass. 19.1.2000 n. 535) e tale qualità può ancor meno attribuirsi nella specie alla Banca Commerciale italiana, che si è limitata a dar corso ad una mera operazione di sconto di assegni tratti su un'altra banca.
Col secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 355 cod. proc. civ., lamentando che la querela di falso da lei proposta sia stata immotivatamente ritenuta inammissibile dalla Corte di merito. La doglianza è infondata, giacché la querela di falso, in quanto intesa a realizzare il presupposto di fatto per l'esercizio del diritto di credito vantato dalla RC, è apparsa alla Corte territoriale evidentemente superflua in considerazione della rilevata prescrizione di quel credito.
Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione degli onorari, che stimasi di liquidare in L. 5.000.000.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in L. 90.000 (Euro 46,50), oltre agli onorari, liquidati in L. 5.000.000 (Euro 2.582,29).
Roma, 8.10.2001.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 24 GENNAIO 2002