Sentenza 19 novembre 2014
Massime • 1
Nel caso in cui il procedimento venga definito nelle forme del giudizio abbreviato, il risarcimento del danno ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. deve avere luogo prima dell'inizio della discussione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/11/2014, n. 10490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10490 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 19/11/2014
Dott. SAVINO Mariapia - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 3285
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere - N. 14398/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.F. , nato il (OMISSIS) ;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 6 marzo 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. ANDRONIO Alessandro M.;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per l'imputato, l'avv. FALCONE Marcello.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 17 giugno 2010, resa a seguito di giudizio abbreviato, il Gup del Tribunale di Brindisi ha riconosciuto la responsabilità penale dell'imputato in relazione al reato di cui all'art. 81 c.p., comma 2, art. 609 bis c.p., a lui contestato per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, indotto una donna, incapace di intendere e di volere e dichiarata interdetta, a compiere e subire rapporti sessuali completi, approfittando delle sue condizioni di inferiorità psichica e di immaturità sentimentale e sessuale, a lui noti anche per motivi di lavoro, conducendola in luoghi appartati con la sua auto e cagionandone anche lo stato di gravidanza;
con le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62 c.p., n. 6). Con sentenza del 6 marzo 2013, Corte d'appello di Lecce, in accoglimento del ricorso del pubblico ministero, ha escluso la circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6) e ha conseguentemente aumentato la pena.
2. - Avverso quest'ultima sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. - Con un primo motivo di doglianza, si rilevano la violazione degli artt. 192, 530 e 533 c.p.p., nonché l'erronea applicazione della disposizione incriminatrice. Ad avviso della difesa, i profili centrali dell'imputazione sono rappresentati dalla conoscenza o conoscibilità delle condizioni di inferiorità fisica della vittima, dall'induzione all'atto sessuale e dall'abuso di dette condizioni. Secondo la ricostruzione difensiva, la persona offesa non appariva priva di cognizioni circa la sua sfera sessuale ne' aveva mai dimostrato turbamenti o traumi successivi ai rapporti sessuali;
inoltre non aveva parlato dei fatti con la madre e il suo stato di gravidanza era stato accertato solo alla 19a settimana. La sentenza d'appello si sarebbe limitata ad una motivazione per relationem sul punto, sostanzialmente affermando che il Gup aveva individuato con chiarezza la condotta di approfitta mento posta in essere dall'imputato.
2.2. - In secondo luogo, si denunciano l'erronea applicazione della disposizione incriminatrice, nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione quanto alla pena. Non si sarebbe tenuto conto, in particolare dell'ottimo comportamento processuale dell'imputato, ne' si sarebbe riconosciuta l'ipotesi di minore gravità di cui dell'art. 609 bis c.p., u.c.. Sarebbe stata necessaria, quanto a tale ultimo profilo,
una valutazione globale del fatto, in considerazione della più totale assenza di violenza o minaccia e in mancanza di un esplicito dissenso rifiuto della persona offesa, che avrebbe potuto aver ingenerato l'erroneo convincimento dell'esistenza di un valido consenso. Sarebbe stata trascurata, inoltre, la valutazione delle componenti soggettive del reato di cui all'art. 133 c.p., con particolare riferimento al "trasporto sentimentale". 2.3. - Si lamenta, in terzo luogo, l'erronea applicazione dell'art. 62 c.p., n. 6). La difesa evidenzia che l'aspetto controverso è
quello relativo alla tempestività dell'offerta risarcitoria, formulata dall'imputato prima della celebrazione del giudizio abbreviato, anche se successivamente alla richiesta e all'emanazione dell'ordinanza ammissiva del rito. La difesa lamenta che la Corte d'appello ha escluso che l'offerta possa essere riconosciuta tempestiva quando avvenga dopo l'ordinanza ammissiva del rito (richiamando Cass. sez. 4^, 28 giugno 2012, n. 32455 , rv. 253231). La stessa Corte d'appello menziona anche la sentenza la sentenza Cass. sez., 17 giugno 2010, n. 25950, la quale ritiene invece tempestiva l'offerta formulata prima della fase di discussione. La Corte d'appello sostiene che tale ultimo orientamento vale però per il rito abbreviato puro e che dunque non si attaglia al caso di specie, senza considerare che il giudizio abbreviato è stato, appunto, un giudizio puro e non condizionato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è fondato limitatamente all'esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6). 3.1. - Il primo motivo di doglianza - con cui si rilevano la violazione degli artt. 192, 530 e 533 c.p.p., nonché l'erronea applicazione della disposizione incriminatrice, quanto alla conoscenza o conoscibilità delle condizioni di inferiorità fisica della vittima, all'induzione all'atto sessuale e all'abuso di dette condizioni - è inammissibile, per genericità.
La sentenza impugnata richiama sul punto le pagg. 6 e 7 della sentenza di primo grado, dalle quali emerge con sufficiente chiarezza che la persona offesa aveva sostanzialmente riferito di un'opera di convincimento sottile e subdola ai suoi danni, posta in essere dall'imputato con abuso della sua condizione di inferiorità psichica. Da parte della vittima era emerso, in sostanza, che la stessa non aveva minimamente acconsentito ai rapporti sessuali, pur essendo soggiogata dall'imputato. Quanto all'attendibilità della persona offesa e al suo stato mentale, la Corte d'appello precisa che dagli atti era emerso che questa non era pienamente consapevole della propria soggezione rispetto ad una serie di comportamenti prevaricatori,nè della sua progressiva induzione ad atti sessuali, che non aveva comunque mai condiviso. Dalle risultanze della perizia psicologica era emerso, in ogni caso, che la persona offesa non aveva la capacità di prestare un valido consenso a una relazione sessuale nella sua completezza, a causa sia del suo ritardo mentale sia della sua personalità disarmonica con tratti di infantilismo. I giudici di primo e secondo grado hanno dunque correttamente valutato gli elementi di fatto emergenti dall'istruttoria, evidenziando che l'approfittamento dell'uomo nei confronti della donna era cominciato negli incontri presso la scuola di ballo, ed era continuato attraverso i passaggi in auto e il superamento delle titubanze di quest'ultima con piccoli regali. E l'imputato aveva piena conoscenza dello stato di infermità della vittima, nella sua qualità di autista del pulmino che trasportava disabili per conto di una cooperativa, avendo egli stesso ammesso di sapere che la ragazza non era autonoma, ma dipendente dalla madre, e aveva palesi difficoltà di espressione e concentrazione.
Come anticipato, le censure del ricorrente non contengono puntuali rilievi critici a tali passaggi motivazionali, perché sono limitate a una generica denuncia dell'utilizzazione, peraltro solo parziale, della tecnica della motivazione per relationem da parte della Corte d'appello. Del tutto congetturali e sganciati da ogni riferimento agli atti di causa risultano, poi, i rilievi difensivi secondo cui la persona offesa non appariva priva di cognizioni circa la sua sfera sessuale, non aveva mai dimostrato turbamenti o traumi successivi ai rapporti sessuali, non aveva parlato dei fatti con la madre, tanto che il suo stato di gravidanza era stato accertato solo alla 19a settimana.
3.2. - Parimenti inammissibile è il secondo motivo di doglianza, relativo al mancato riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità di cui dell'art. 609 bis c.p., u.c. e alla determinazione della pena. Quanto alla configurabilità dell'ipotesi di minore gravità, deve richiamarsi la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di reati sessuali, per l'applicazione della circostanza attenuante speciale prevista dall'art. 609 bis c.p., comma 3, rilevano solo gli elementi indicati nel primo comma e non quelli indicati nel secondo comma dell'art. 133 c.p., non rispondendo la mitigazione della pena all'esigenza di adeguamento alla colpevolezza del reo e alle circostanze attinenti alla sua persona ma solo alla minore lesività del fatto, da rapportare al grado di violazione del bene giuridico della libertà sessuale della vittima, (ex plurimis, sez. 3^, 15 giugno 2010, n. 27272 e 18 novembre 2007, n. 1192 ). La Corte d'appello ha fatto corretta applicazione di tale principio, là dove ha escluso la configurabilità della circostanza attenuante in parola evidenziando che nel caso in esame vi è stata una seria compromissione della libertà sessuale della vittima, sia per le modalità subdolamente prevaricatrici del comportamento posto in essere dall'imputato, sia per il numero e la tipologia dei rapporti sessuali, che hanno addirittura cagionato una gravidanza indesiderata. Quanto alle deduzioni difensive relative alla motivazione circa la determinazione della pena, deve rilevarsi che le stesse risultano del tutto generiche, perché riferite ad un non meglio precisato e del tutto indimostrato "trasporto sentimentale" che i giudici di merito avrebbero omesso di valutare sul piano soggettivo.
3.3. - Il terzo motivo di doglianza - con cui si lamenta l'erronea applicazione dell'art. 62 c.p., n. 6), - è invece fondato. L'interpretazione data dalla Corte d'Appello in ordine all'individuazione del termine ultimo per il risarcimento del danno ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6), nel giudizio abbreviato, nel senso di ricollegare alla dichiarazione del giudice di ammissione al rito speciale richiesto il momento entro il quale detto risarcimento debba essere effettuato, non è condivisibile. Devono essere sostanzialmente richiamate e ribadite, sul punto, le conclusioni a cui è giunta la recente sentenza Cass. pen., sez. 3^, 28 novembre 2013, n. 5457/2014, attraverso l'analitica disamina della precedente giurisprudenza di questa Corte.
In tale pronuncia si è infatti chiarito che la norma, nel prevedere che la riparazione debba avvenire "prima del giudizio", ha inteso con ciò evitare che la circostanza attenuante in oggetto possa essere fruita sulla base di una dimostrazione di ravvedimento che, manifestata successivamente all'inizio del giudizio di primo grado, ben potrebbe essere "interessata" e non, invece, il frutto di uno spontaneo ravvedimento, posto che, una volta preso atto dell'andamento del dibattimento, l'imputato potrebbe determinarsi, secondo un calcolo di mera opportunità, al comportamento previsto dalla norma in esame. In altri termini, la ragione del limite temporale fissato dal legislatore va individuata nella possibilità di verifica, da parte del giudice, del sincero ravvedimento, la cui prova può essere data dall'imputato, secondo la presunzione logica che si evince dalla norma, solo prima che egli si sia sottoposto al vaglio del giudizio, mentre è invece oggettivamente preclusa l'applicabilità di detta attenuante sulla base di qualsiasi dimostrazione di ravvedimento, pur nel senso previsto dalla norma, resa successivamente all'inizio del giudizio di primo grado, nell'ambito del quale, una volta visto appunto l'andamento del dibattimento, ancor prima della sentenza, l'imputato potrebbe determinarsi, seguendo un calcolo di opportunità, a risarcire il danno ovvero al comportamento alternativo previsto dalla norma in esame (ex plurimis, sez. 6^, 25 novembre 1993, n. 897 , rv. 197360). Non è, di conseguenza, condivisibile una interpretazione che, nel caso di giudizio abbreviato, finisca per pretendere, come accaduto nella specie, che l'imputato debba risarcire il danno necessariamente prima della ordinanza di ammissione al rito abbreviato. Tale atto non ha, infatti, alcun significato di ragionevole discriminazione tra manifestazioni dell'imputato di ravvedimento davvero disinteressate e manifestazioni, invece, possibilmente suggerite dallo sfavorevole andamento processuale. Un tale momento deve, invece, ravvisarsi nell'inizio della discussione ex art. 421 c.p.p., come richiamato dall'art. 442 c.p.p., posto che solo successivamente a detto inizio possono insorgere elementi predittivi di un epilogo processuale sfavorevole, tali da indurre l'imputato a risarcire il danno allo scopo di ottenere l'attenuante.
Al contrario, nessun elemento in tal senso può trarsi dalla mera ammissione al rito abbreviato puro, di per sè del tutto neutra. Deve quindi, in definitiva, affermarsi, non potendosi condividere gli esiti di segno opposto raggiunti da altre pronunce di questa Corte (sez. 2^, 13 novembre 2012, n. 45629 , rv. 254356; sez. 4^, 28 giugno 2012, n. 32455 , rv. 253231, secondo cui il termine ultimo è segnato dalla pronuncia dell'ordinanza ex art. 438 c.p.p., comma 4), che nel caso - come quelle qui in esame - in cui il procedimento venga definito con giudizio abbreviato puro, è sufficiente che il risarcimento del danno, ai fini del riconoscimento della relativa circostanza attenuante, avvenga prima che abbia inizio la discussione.
4. - La sentenza impugnata deve essere dunque annullata senza rinvio, limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6), che può essere direttamente ritenuta sussistente con la presente sentenza, perché la sua esclusione in grado di appello era stata determinata solamente dall'interpretazione di diritto qui non condivisa. La pena deve essere dunque determinata nella misura di anni uno e mesi sei di reclusione, già indicata dal giudice di primo grado, il quale aveva invece correttamente applicato la circostanza attenuante. Il ricorso deve essere rigettata nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6), che ritiene sussistente, e ridetermina la pena in anni uno e mesi sei di reclusione. Rigetta nel resto ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2015