Sentenza 13 dicembre 2005
Massime • 1
In tema di provvedimenti del Questore, resi per ragioni di ordine pubblico in relazione a turbative nelle manifestazioni sportive, il controllo giurisdizionale in sede di convalida sulla legittimità formale del provvedimento amministrativo non si estende alla competenza territoriale dell'organo che lo ha emesso, con la conseguenza che non può formare oggetto del ricorso in cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/12/2005, n. 2917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2917 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 13/12/2005
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - N. 01399
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 007023/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AP CA ND, N. IL 19/10/1981;
avverso ORDINANZA del 10/12/2004 G.I.P. TRIBUNALE di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MAIO GUIDO;
lette le conclusioni del P.G. dichiararsi infondato il ricorso. MOTIVAZIONE
Con ordinanza in data 10/12/2004 il G.I.P. del Tribunale di Milano convalidò il provvedimento con cui il Questore di quella città, a norma della L. n. 401 del 1989, art. 6, aveva imposto a PE CA AN il divieto di frequentazione delle manifestazioni sportive calcistiche per anni tre, con contestuale prescrizione dell'obbligo di presentazione presso l'Ufficio ricezione denunce della Questura di Milano trenta minuti dopo l'inizio e trenta minuti prima della fine di ogni incontro di calcio che la squadra dell'A.C. Milan avrebbe disputato nel campionato e nelle coppe nazionali e internazionali.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del PE. Il Proc. Gen. ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha denunciato: 1) l'incompetenza territoriale del G.I.P. del Tribunale di Milano, conseguente all'incompetenza del Questore di quella stessa città, in quanto "i fatti che danno avvio al procedimento amministrativo volto alla applicazione del provvedimento si erano verificati presso la stazione Termini di Roma"; 2) violazione del diritto di difesa, in quanto - essendo il provvedimento del Questore stato notificato al PE in data 09/12/2004 e la richiesta del P.M. stata sottoscritta in data 10/12/2004 - la convalida del G.I.P., depositato quello stesso 10/12/2004, non avrebbe lasciato all'interessato "un adeguato margine temporale per apprestare idonea memoria o deduzioni difensive da presentare al Giudice"; 3) vizio di motivazione perché, costituendo l'obbligo di presentazione una misura restrittiva della libertà personale, la convalida del G.I.P. presuppone "una valutazione completa e sostanziale che si esplichi attraverso un provvedimento in modo compiuto e adeguato su tutti i punti", valutazione che nella specie sarebbe mancata;
4) per gli stessi motivi, vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla richiesta di convalida del P.M., formulata mediante un modulo prestampato, nel quale si da atto del rispetto dei termini di legge e contenente solo "alcune considerazioni generali e generiche che nessun riferimento fanno al caso concreto". Sono stati depositati motivi aggiunti coi quali il ricorrente, oltre a ribadire quanto già dedotto con il ricorso, ha sollevato, in relazione all'art. 24 Cost., questione di legittimità costituzionale della L. n. 401 del 1989, art. 6, "nella parte in cui non prevede che la persona interessata possa prendere visione ed esaminare gli atti posti a fondamento della misura prescritta prima di presentare memorie e deduzioni al Giudice competente per la convalida".
Non meritevole di accoglimento è l'eccezione di incompetenza di cui al primo motivo, dovendo ritenersi decisivo: 1) che il legislatore, nel prescrivere che il provvedimento di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6 deve essere adottato dal Questore, non ha fornito alcuna indicazione in ordine alla sfera di competenza territoriale della detta Autorità; 2) che, in conseguenza, la scelta del criterio in concreto adottato non può essere sindacata dal giudice della convalida e non può formare oggetto del ricorso per Cassazione (così, tra le altre, sez. 3^, 25/10/2005 n. 1130, Masi). In tale decisione questa Corte ha chiarito al riguardo che - due essendo, in astratto, i criteri di collegamento, quello del luogo dei fatti segnalati ovvero quello della residenza del destinatario del provvedimento, e dovendosi considerare la particolarità della misura in questione (che concerne situazioni di pericolosità desunte in via esclusiva da fatti specifici commessi in occasione di manifestazione sportive) - ai fini del collegamento territoriale assumono preminente rilievo la realtà nella quale gli episodi di violenza o le condotte di incitamento alla violenza si sono verificate e potrebbero ripetersi, nonché la relativa esigenza di allestire adeguate misure d'interdizione per garantire ordine e sicurezza alle manifestazioni medesime nell'ambito locale considerato (cfr. in tal senso anche la sent. Cass. 23418/2005). I rilievi sottolineati chiariscono la non arbitrarietà del collegamento territoriale della misura in questione con il luogo di residenza del soggetto interessato.
Inammissibile per manifesta infondatezza è il quarto motivo, in quanto il citato art. 6 prescrive sì che il P.M. debba avanzare la richiesta con decreto motivato, ma non prevede nessuna sanzione in relazione ad eventuali vizi della motivazione della richiesta stessa;
da tale rilievo deve dedursi che la richiesta del P.M. è configurata dalla norma come un atto interno alla procedura in esame, che ha rilevanza solo in riferimento al termine entro il quale la richiesta stessa deve avvenire (cfr. in tal senso, da ultimo, Cass. sez. 3^, 27/06/2005, Pozzobon). Fondato è, invece, il terzo motivo, in quanto il provvedimento impugnato deve essere ritenuto del tutto carente di motivazione, essendo lo stesso redatto su un modulo prestampato del seguente testuale tenore: "letta la richiesta del P.M. volta ad ottenere...; ritenuto che la stessa appare fondata e va quindi condivisa sussistendo i presupposti del provvedimento;
risultando lo stesso adeguatamente motivato". Questa Corte ha precisato al riguardo: 1) che l'obbligo di presentazione personale presso il Comando di Polizia competente costituisce una misura restrittiva della libertà personale del soggetto interessato;
2) che dall'esistenza della riserva assoluta di giurisdizione prevista dall'art. 13 Cost. per i provvedimenti del tipo indicato, deriva che il controllo di legalità devoluto al giudice deve essere esteso alla verifica dell'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità ed urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma) ed investire altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal Giudice della convalida (giurisprudenza consolidata dalla sent. Sez. Un. 12/11/2004 n. 44273, Labbia). Ne deriva che in sede di convalida dei provvedimenti in questione, il Giudice non può limitarsi a un mero controllo formale, ma deve accertare, in concreto, la pericolosità del soggetto, verificando altresì la sussistenza, oltre che dei presupposti previsti dalla legge per l'applicazione delle prescrizioni, degli elementi indiziari in base ai quali i fatti posti a fondamento del provvedimento vengono attribuiti al soggetto e l'adeguatezza della durata fissata dall'autorità amministrativa. Risulta evidente che il provvedimento impugnato è totalmente venuto meno a tali compiti. Nè potrebbe parlarsi di motivazione per relationem, data la totale carenza di valutazione sui punti indicati, alcuni dei quali presuppongono la verifica proprio dell'adeguatezza della misura.
Pertanto, l'ordinanza impugnata, in quanto inficiata dal denunciato carenza di motivazione, va annullata. Deve trattarsi di annullamento con rinvio (in aderenza a quanto stabilito dalla sentenza delle Sez. Un. 29/11/2005, Spinelli e altri), con la conseguenza che, essendosi la richiesta del P.M. e il provvedimento del G.I.P. verificati nel rispetto dei termini di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 3, nel giudizio di rinvio non è applicabile la sanzione di inefficacia di cui alla disposizione stessa (analogamente a quanto ritenuto per l'annullamento con rinvio da parte di questa Corte per vizio di motivazione di un provvedimento del Tribunale del riesame, cfr. Sez. Un. 08/0 5/1996 n. 5, D'Avino). È, da ultimo, opportuno precisare che, in conseguenza della presente decisione di annullamento con rinvio, perdono rilevanza sia la questione di costituzionalità, incentrata sulla mancata previsione da parte della citata legge, art. 6 della necessaria discovery degli atti, che il secondo motivo, in relazione al quale può, in ogni caso, essere osservato che questa Corte ha ritenuto (sez. 1^, 31/10/2003 n. 41693; 24/01/2003 n. 3761;
22/11/2002 n. 39340; 20/12/2001 n. 45785) l'illegittimità della convalida da parte del G.I.P. qualora tra la notifica del provvedimento del Questore all'interessato e la convalida del G.I.P. intercorrano meno di 24 ore, mentre nel caso in esame tale termine deve ritenersi rispettato (non potendo trarsi argomento in contrario dalla mancata indicazione dell'ora del deposito del provvedimento di convalida, v. Cass. Sez. Un. 29/11/2005, Zito e altri).
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2006