Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/07/2016, n. 40752
CASS
Sentenza 5 luglio 2016

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Massime1

Integra il delitto di simulazione di reato, e non quello di calunnia indiretta, la condotta di colui che, dopo aver effettuato l'acquisto di un bene versando un anticipo, denunci falsamente lo smarrimento della propria carta di identità, ipotizzando che ignoti abbiano formato un falso contratto utilizzando il suo nome, non emergendo dalla denuncia un'accusa riferibile in modo preciso ad una determinata persona.

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    La massima Integra il delitto di simulazione di reato, e non quello di calunnia indiretta, la condotta di colui che, dopo aver effettuato l'acquisto di un bene versando un anticipo, denunci falsamente lo smarrimento della propria carta d'identità, ipotizzando che ignoti abbiano formato un falso contratto utilizzando il suo nome, non emergendo dalla denuncia un'accusa riferibile in modo preciso ad una determinata persona (Cassazione penale , sez. VI , 05/07/2016 , n. 40752). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. VI , 05/07/2016 , n. 40752 RITENUTO IN FATTO …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/07/2016, n. 40752
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40752
Data del deposito : 5 luglio 2016

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