Sentenza 13 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/05/2003, n. 7343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7343 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2003 |
Testo completo
CC 71434 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 MATERIA REPUBBLICA ITALIANA 1 DEL D.P.R. 26/4/1986 REGISTRAZIONE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUTARIA f LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SI07 343/ 03 Composta dagli Ill.mi Sigg fi Mag ati: Dott. Ugo Favara Preside R.G. n. 17927/2000 Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Cron. 16269 Dott. Aldo Ceccherini Consigliere Rep. Dott. Achille Meloncelli C.C. 25 novembre Consigliere 2002 Dott. Giuseppe Marinucci Consigliere ha pronunciato la seguente: OGGETTO SENTENZA Tributi diretti / inte- sul ricorso proposto l'11 settembre 2000 da: ressi ritenute / enti Ministero delle Finanze in persona del Ministro pro tempore - rap- presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, pubblici. presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 Ils ricorrente
contro
Azienda Energetica S.p.A. - Etschwerke AG (già Azienza energetica consorziale Etschwerke di Bolzano e Merano) - in persona - dell'amministratore delegato dott. Franco Dorigoni rappresentata e difesa in virtù di procura a margine del controricorso dagli avv.ti Ste- fano Paltrinieri di Bolzano ed Andrea Manzi di Roma, presso il quale ultimo elettivamente domicilia in Roma, alla via Federico Confalo- *TE SUPREMA DI CASSAZIONE nieri, n. 5 SHONE CIVILE 282 proc. n. 17927/2000 R.G. 41434 4 controricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria di 2° grado di Bol- -n. 77 del 23 giugno 1999. zano sez. I Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio udien- za del 25 novembre 2002 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
sentito per la controricorrente l'avv. Andrea Manzi;
lette del conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonietta Carestia, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Azienda elettrica consorziale - Etschwerke di Bolzano e Merano presentava alla Direzione delle entrate della provincia di Bolzano i- stanza di rimborso di ritenute alla fonte operate sugli interessi attivi per le somme depositate presso istituti bancari per l'anno 1996. 含 Avverso il silenzio-rifiuto dell'ufficio finanziario l'istante proponeva ricorso alla Commissione di 1° grado, sostenendo che, quale azienda speciale consortile, costituita dai comuni di Bolzano e Merano, non poteva essere assoggetta ad I.r.pe.g. per la durata di tre anni dal 6 a- prile 1995, data di trasformazione da consorzio ad azienza speciale, e, conseguentemente, neppure alle ritenute sugli interessi attivi, ai sensi dell'art. 88, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 4, co. 3°-bis. d.1. 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla 1. 22 dicembre 1990, n. 403. Il ricorso era accolto dal giudice adíto e la decisione, appellata dal- l'Ufficio, era confermata dalla Commissione tributaria di 2° grado di proc. n. 17927/2000 R.G. 2 Bolzano con sentenza del 23 giugno 1999 sull'assunto che gli enti non soggetti ad I.r.pe.g., diversamente da quelli esenti, non possono essere assoggettati a ritenuta sugli interessi attivi. Avverso tale sentenza il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un mezzo d'annullamento e l'Azienda Energetica ha resistito con controricorso notificato il 16 ottobre 2000 e depositato memoria il 18 novembre 2002. MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 26, 4° co, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, intro- dotto dal d.p.r. 28 marzo 1975, n. 60, e dell'art. 88, d.p.r. n. 917/86, nonché omessa motivazione su punto decisivo, in relazione all'art. 360, nn. 3 e n. 5, c.p.c., deduce che il citato art. 26 sancisce espres- samente l'assoggettabilità a ritenuta alla fonte degli interessi maturati OID sui depositi in conto corrente, non soltanto nel caso in cui il percetto- re fruisca di un regime di esenzione totale o parziale, ma anche "in ogni altro caso" con ciò intendendosi anche le ipotesi di esclusione soggettiva dall'I.r.p.e.g.-e che le ritenute previste dall'art. 26, d.p.r. n. 600/73, da considerarsi norma speciale, costituiscono un'imposi- zione autonoma e sostitutiva. Il motivo è fondato. Con sentenza n. 4904 del 20 maggio 1999 questa Corte ha ritenuto che la questione della soggezione ad I.r.p.e.g. degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari e sui conti correnti, corrisposti ai soggetti esclusi da tale imposta deve essere risolta - in proc. n. 17927/2000 R.G. 3 senso affermativo - in forza dell'art. 14, 1. 18 febbraio 1999, n. 28, il quale espressamente dispone che l'art. 26, terzo periodo, 4° co., d.p.r. n. 600/73, deve essere inteso "nel senso che la ritenuta si applica an- che nei confronti dei soggetti esclusi dall'I.r.p.e.g. e che la norma so- pravvenuta, essendo un atto d'interpretazione autentica per la sua e- splicita formulazione, nel quale il legislatore ha preso direttamente posizione sulla problematica suscitata dal testo originario, è assistita da efficacia retroattiva, rispetto ai rapporti non ancora definiti (cfr. anche: Cass. civ., sez. V, sent. 24 agosto 2001, n. 11251; Cass. civ., sez. V, sent. 17 settembre 2001, n. 11658; Cass. civ., sez. V, sent. 22 novembre 2001, n. 14774). Tale interpretazione deve essere condivisa, giacché non sono state الله prospettate decisive ragioni per discostarsi dalla stessa, ed i dubbi sollevati sulla legittimità della disposizione, oltre che fugati dalla Corte Costituzionale con ordinanze 31 maggio 2001, n. 174, e 26 giugno 2001, n. 208, trovano espressa smentita negli argomenti già esposti nella sentenza della Corte Cass., sez. V, 2 giugno 2000, n. 7384, la quale ha precisato che non appare irragionevole l'interpreta- zione della disposizione in esame nel senso poi fissato dall'art. 14, 1 18 febbraio 1999, n. 28, in quanto la relativa disciplina non può dirsi innovativa rispetto alla previsione precedente, essendosi limitata ad armonizzarla con la successiva esclusione di alcuni enti dal novero dei soggetti ad i.r.pe.g., e che questa non ha compromesso la regola della certezza dei rapporti preteriti, perché essi erano ancora
contro
- versi e non si era formato un diritto vivente di segno contrario. proc. n. 17927/2000 R.G. Alla fondatezza del motivo seguono la cassazione e, ricorrendone le condizioni, la decisione della controversia nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, deciden- do nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 25 novembre 2002. Il consigliere est. Il presidente dott. Ugo FavaraThe Javana dott. Massimo Oddo Il cancelliere Depositata in Cancelleria i13 MAG. 2003 IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli proc. n. 17927/2000 R.G.