Sentenza 22 settembre 1998
Massime • 1
Qualora un componente del collegio che ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di revisione abbia in precedenza partecipato al giudizio di merito, non sussiste alcuna causa di nullità ma si configura un'ipotesi di incompatibilità la quale, stante la natura e la forma del procedimento di cui all'art. 634 cod. proc. pen., può essere fatta valere con istanza di ricusazione solo successivamente alla pronuncia, e cioè quando, con la notifica dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità, detta causa è divenuta nota. (In applicazione di tale principio la Corte, ritenuta l'applicabilità nella specie dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., ha qualificato il ricorso - con cui l'incompatibilità era stata denunciata "sub specie nullitatis" - come dichiarazione di ricusazione ed ha trasmesso gli atti per la decisione ad una sezione della Corte d'appello diversa da quella di appartenenza del giudice ricusato, secondo il disposto dell'art. 40 cod. proc. pen.).
Commentario • 1
- 1. Art. 40 c.p.p. Competenza a decidere sulla ricusazionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/09/1998, n. 5337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5337 |
| Data del deposito : | 22 settembre 1998 |
Testo completo
composta dai signori: Camera di consiglio
Dott. Pasquale LA CAVA Presidente del 22/9/98
Dott. Pietro Antonio SIRENA Consigliere SENTENZA
Dott. Giacinto CIANCAGLINI Consigliere N. 5337
Dott. Ernesto PERNA LA TORRE Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Michele BESSON Consigliere N. 7331/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AL AL BI, nato a [...], il [...], avverso l'ordinanza della Corte di appello di Firenze, sezione II penale, in data 18 dicembre 1997. Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Pietro Antonio Sirena.
Letta la requisitoria del Procuratore generale, del seguente testuale tenore:
"letti gli atti del procedimento n. 7331/98 R.G. Cass., osserva:
risulta fondato il rilievo prospettato nel ricorso, atteso che l'ordinanza di ammissibilità dell'istanza di revisione impugnata è stata emessa da un collegio di cui faceva parte, nella qualità di presidente, il dottor Alberto Corrieri, che ha svolto le medesime funzioni nel procedimento di merito. cioè quale presidente della sezione della Corte di appello di Firenze che ha emesso la sentenza 29.4.96 di cui il ricorrente ha chiesto la revisione. Ricorre quindi la causa di incompatibilità espressamente prevista dall'articolo 34, comma 1, c.p.p.. È noto, peraltro, che l'incompatibilità non da luogo a nullità, ma può solo costituire motivo di ricusazione, da proporsi nelle forme e nei termini previsti dall'articolo 38 c.p.p.. Nella specie, questi appaiono sostanzialmente rispettati, perché trattasi di ricorso personale e perché, essendosi il procedimento ex articolo 634 c.p.p. svolto in camera di consiglio, il AL è venuto a conoscenza della causa di incompatibilità solo con la notifica dell'ordinanza impugnata (l'ipotesi non è espressamente contemplata nell'articolo 38, ma questo è ispirato al principio che la ricusazione va proposta non appena ne sia nota la causa). Ora, la ricusazione non è, a stretto rigore, un mezzo di impugnazione, essendo rivolta non contro un provvedimento, ma contro un comportamento del giudice (nella specie, partecipazione al giudizio). Tuttavia, la lata formulazione dell'articolo 568 c.p.p., comma 5, c.p.p., e l'interpretazione estensiva che ne da la giurisprudenza inducono a ritenere che il principio generale della conversione dell'impugnazione - con cui il legislatore ha intesa farla salva anche in caso di erronea individuazione del mezzo previsto dalla legge - sia applicabile anche nell'ipotesi in esame. Di conseguenza, spettando la decisione sulla ricusazione di un giudice della Corte di appello ad una sezione della Corte stessa diversa da quella cui appartiene il giudice ricusato (articolo 40 c.p.p.) è a quest'ultima che va demandata la decisione sul ricorso,
non potendo la Corte di cassazione, nel caso in esame, pronunciare annullamento.
Per questi motivi
, visti gli articoli 34, 38, 40, 568, comma 5, c.p.p., chiede che la Corte di cassazione, qualificato il ricorso come dichiarazione di ricusazione, trasmetta gli atti per la decisione sulla medesima a diversa sezione della Corte di appello di Firenze".
Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni del Procuratore generale presso questa Corte, sopra integralmente riportate, e le fa proprie, decidendo in conformità.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come ricusazione dispone trasmettersi gli atti per la decisione sulla medesima ad altra sezione della Corte di appello.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 22 settembre 1998. Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 1998