Sentenza 21 maggio 2002
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative, la norma dell'art. 23, quinto comma, della legge n. 689 del 1981 - che prevede la ricorribilità in cassazione del provvedimento con il quale il giudice di primo grado convalida l'ordinanza - ingiunzione nel caso in cui l'opponente o il suo procuratore non si presentino alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento- si applica anche nei procedimenti relativi alle violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie attinenti al mancato versamento di contributi assicurativi. Infatti, il combinato disposto degli artt. 35, comma quarto, della citata legge n. 689 del 1981 e degli artt. 440, 442 e 443 cod. proc. civ. - da cui si desumono l'appellabilità (secondo il rito del lavoro e salvo il limite di valore di lire cinquantamila) delle decisioni di primo grado relative alle suddette controversie e la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione immediato- è applicabile esclusivamente nell'ipotesi in cui, a seguito della revoca dell'ordinanza - ingiunzione, il giudizio di opposizione venga ad instaurarsi e sia definito con una sentenza che decide la controversia. (Nella specie la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di convalida di una ordinanza - ingiunzione relativa a sanzioni amministrative attinenti al mancato versamento di contributi assicurativi in materia di previdenza obbligatoria emessa dal giudice civile ordinario a causa della mancata comparizione degli opponenti e dei loro procuratori alla prima udienza di comparizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/05/2002, n. 7457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7457 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. BRUNO D'ANGELO - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - rel. Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ATA 3S SAUNA SOLARIUM SALUTE DI AO LU & CC NA e AO LUANO in qualità di socio accomandatario, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CICERONE 44, presso lo studio dell'avvocato BRUNO AGUGLIA, rappresentati e difesi dall'avvocato FRANCESCO DONOLATO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE TRIESTE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO MARCHINI, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso l'ordinanza n. 999999/99 del Tribunale di TRIESTE, emessa il 01/10/99 - R.G.N. 357/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/02 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato SGROI per delega FONZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza - ingiunzione in data 9 marzo 1999 emessa dal Direttore della sede INPS di Trieste veniva intimato alla società in accomandita semplice Ata 3S Sauna Solarium Salute e a AN IN, socio accomandatario, il pagamento della somma di lire 18.160.000 a titolo di sanzioni amministrative per il mancato versamento di contributi assicurativi in materia di assistenza e previdenza obbligatorie, dovuti in relazione ad alcuni dipendenti della società.
Gli intimati proponevano opposizione a ministero di difensore. Il Pretore alla fissata udienza di comparizione, non essendo comparsi gli opponenti confermava l'ordinanza - ingiunzione opposta e condannava gli opponenti alle spese del giudizio.
Questi ultimi ricorrono per cassazione con due motivi. Resiste l'INPS con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli opponenti deducono che il Pretore, in violazione e falsa applicazione degli arti. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, non aveva dichiarato la nullità, l'invalidità
o l'irregolarità della notifica del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, notificato presso la cancelleria del Tribunale civile di Trieste, nonostante la avvenuta elezione di domicilio presso il geometra IN fatta nell'atto di ricorso. Con il secondo motivo gli opponenti denunziano violazione dell'art. 112 c.p.c., non avendo il Pretore pronunciato sulla eccezione di incompetenza sollevata dall'INPS in riferimento alla competenza spettante per legge nella specifica materia previdenziale al Pretore del lavoro.
Con il controricorso l'INPS eccepisce l'inammissibilità del ricorso per cassazione, perché ai sensi dell'art. 35 della legge n. 689 del 1981 l'ordinanza andava impugnata con ricorso in appello e non direttamente in cassazione, avendo essa ad oggetto sanzioni amministrative attinenti alla previdenza e assistenza obbligatorie. In subordine l'INPS eccepisce ancora l'irritualità della proposta opposizione, non incombendo alla cancelleria ma alla stessa parte opponente l'onere di eseguire la notifica del decreto di fissazione dell'udienza nel temine previsto dall'art. 415 c.p.c. Il mancato adempimento di tale incombenza, secondo l'Istituto resistente, aveva comportato l'estinzione del giudizio con conseguente inesistenza dello stesso provvedimento di convalida. Va, in via preliminare esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione sollevata dall'INPS.
A norma dell'art. 23 quinto comma della legge 24 novembre 1981 n. 689, dopo che è stata proposta opposizione all'ordinanza -
ingiunzione, se l'opponente non si presenta alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice convalida il provvedimento opposto e condanna l'opponente alle spese del giudizio con ordinanza ricorribile per cassazione.
La legittimità o illegittimità dell'impedimento costituisce un accertamento di spettanza del giudice davanti a cui è proposta l'opposizione.
Tuttavia è sufficiente la mancata presentazione dell'opponente, ritenuta non giustificata dal giudice che deve esaminare l'opposizione all'ordinanza - ingiunzione, perché questa venga convalidata con provvedimento non più appellabile. Ne consegue che contro l'ordinanza di convalida del provvedimento opposto è consentito soltanto il ricorso per cassazione, essendo, invece, previsto l'appello, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione immediato, nell'ipotesi in cui, a seguito della revoca dell'ordinanza-ingiunzione, venga a instaurarsi il giudizio di opposizione (disciplinato ai sensi dell'art. 35 quarto comma legge n. 689del 1981 dal rito del lavoro, in quanto l'ordinanza ingiunzione abbia ad oggetto, come nella specie, omissioni contributive) definito con sentenza che abbia deciso la controversia, purché di valore superiore a lire cinquantamila, essendo in caso contrario anche tale sentenza ricorribile soltanto per cassazione per violazione di legge ex art. 111 sesto comma Cost. (v. combinato disposto di cui agli artt.35 quarto comma legge 24 novembre 1981 n. 689, 442 secondo comma, 443 primo comma e 440 c.p.c.: v. altresì
Cass. 21 febbraio 1990 n. 1295; Cass. 28 novembre 1992 n. 12748;
Cass. 28 aprile 1994 n. 4092; Cass. 26 novembre 1999 n. 13228 Cass. 22 novembre 2000 n. 16720). Pertanto essendo stato proposto il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di convalida dell'ordinanza-ingiunzione in conseguenza della mancata presentazione degli opponenti alla prima udienza di comparizione, ritenuta dal giudice convalidante non giustificata, tale ricorso è ammissibile ai sensi dell'art. 23 quinto comma legge n. 689 citata.
Del pari da respingere è l'eccezione di estinzione del giudizio fondata su una pretesa irregolarità della notifica del decreto di fissazione della prima udienza.
A norma dell'art. 23 secondo comma l'opposizione e il decreto di fissazione dell'udienza vengono notificati all'opponente a cura della cancelleria e, quindi, non a istanza di parte.
Passando, quindi, all'esame del ricorso la Corte rileva che è infondato il primo motivo, avendo gli opponenti proposto l'opposizione a ministero di difensore regolarmente munito di procura e, perciò, essendo stato notificato il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ritualmente, ai sensi dell'art. 23 secondo comma legge n. 689 citata, al loro procuratore presso la cancelleria del Tribunale di Trieste, atteso che tale procuratore non aveva effettuato elezione di domicilio, indicata, invece, personalmente dagli opponenti senza che ciò potesse avere giuridica rilevanza.
Gli opponenti, infatti, erano rappresentati da un procuratore unico destinatario delle rettifiche.
Infondato, infine, è anche il secondo motivo, poiché del pari ritualmente, ai sensi dell'art. 23 quinto comma legge n.689 citata, non essendo comparsi alla prima udienza gli opponenti in via preliminare e prima di ogni altra statuizione, pur se attinente alla competenza, il giudice aveva disposto la convalida dell'ordinanza - ingiunzione.
Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2002