Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/05/2002, n. 7457
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Sentenza 21 maggio 2002

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In tema di sanzioni amministrative, la norma dell'art. 23, quinto comma, della legge n. 689 del 1981 - che prevede la ricorribilità in cassazione del provvedimento con il quale il giudice di primo grado convalida l'ordinanza - ingiunzione nel caso in cui l'opponente o il suo procuratore non si presentino alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento- si applica anche nei procedimenti relativi alle violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie attinenti al mancato versamento di contributi assicurativi. Infatti, il combinato disposto degli artt. 35, comma quarto, della citata legge n. 689 del 1981 e degli artt. 440, 442 e 443 cod. proc. civ. - da cui si desumono l'appellabilità (secondo il rito del lavoro e salvo il limite di valore di lire cinquantamila) delle decisioni di primo grado relative alle suddette controversie e la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione immediato- è applicabile esclusivamente nell'ipotesi in cui, a seguito della revoca dell'ordinanza - ingiunzione, il giudizio di opposizione venga ad instaurarsi e sia definito con una sentenza che decide la controversia. (Nella specie la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di convalida di una ordinanza - ingiunzione relativa a sanzioni amministrative attinenti al mancato versamento di contributi assicurativi in materia di previdenza obbligatoria emessa dal giudice civile ordinario a causa della mancata comparizione degli opponenti e dei loro procuratori alla prima udienza di comparizione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/05/2002, n. 7457
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7457
    Data del deposito : 21 maggio 2002

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