Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/11/2025, n. 38424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38424 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
38424-25
an caso di diffusione del presente prewormento omettera lo generità e gli altrid Seativi a norma dst. 32 digs. 1000 ganto:
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parte
imposto dalla logge
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da
PE De RZ RA FA AN di IU LA ER CU
MA IA MO
ha pronunciato la seguente
- Presidente-
- Relatore -
SENTENZA
sul ricorso proposto da
EL MO, nato in [...] il [...]
Sent. n. sez. 3446 CC-26/11/2025 R.G.N. 37948/2025
avverso il decreto del 29/10/2025 del Giudice di Pace di Torino
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere RA FA;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha richiamato la memoria depositata dal suo Ufficio e ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
che MO EL ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, avverso il decreto in epigrafe, con cui il Giudice di Pace di Torino ha convalidato il provvedimento questorile di trattenimento del ricorrente presso il locale C.P.R. (Centro di permanenza per i rimpatri), disposto ai sensi dei commi 1 ss. del medesimo art.
14;
che, con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998, in relazione all'art. 8 CEDU, sull'assunto che l'espulsione, decretata a suo carico, violerebbe il diritto, convenzionalmente tutelato, al rispetto della sua vita privata e familiare, stante il suo avvenuto radicamento sul territorio nazionale e l'assenza di prevalenti ragioni di ordine e sicurezza pubblica;
il decreto impugnato motiverebbe, al riguardo, in modo solo apparente;
che, con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 13, secondo comma, e 25, terzo comma, Cost., sull'assunto che l'attuale regolamentazione dei trattenimenti ex art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998 sarebbe in larga parte rimessa a fonti subprimarie, in spregio alla riserva assoluta di legge esistente in materia di libertà personale, come anche riconosciuto dalla Corte cost. nella sentenza n. 96 del 2025, che il giudice a quo avrebbe di fatto pretermesso;
in subordine, il ricorrente invita questa Corte a promuovere, sul punto, nuovo incidente di legittimità costituzionale;
che il ricorso è stato trattato all'odierna udienza nelle forme stabilite dall'art. 22, commi 3 e 4, della legge 22 aprile 2005, n. 69, richiamate dall'art. 14, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2005;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo di ricorso, da esaminare in via logicamente pregiudiziale, è infondato per le ragioni già espresse da Sez. 1, n. 30294 del 04/09/2025, [...], e da Sez. 1, n. 35682 del 15/10/2025, [...], da intendersi qui richiamate;
che in tali pronunce si rammenta che il giudice delle leggi, nella menzionata sentenza n. 96 del 2025, pubblicata il 3 luglio 2025, ha, in realtà, appena dichiarato inammissibili questioni di legittimità costituzionale esattamente sovrapponibili a quelle evocate dal ricorrente, rimettendo al legislatore una più compiuta regolamentazione delle modalità esecutive dei trattenimenti ex art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998; che, nel tempo al legislatore necessario per intervenire, durante il quale sarebbe sterile la riproposizione dell'incidente di costituzionalità, la disciplina primaria dettata in materia conserva piena validità ed efficacia, essendo l'ordinamento giuridico interno imperniato su un modello di controllo accentrato di legittimità costituzionale, che non consente al giudice ordinario la disapplicazione di norme di legge passate formalmente indenni al vaglio della Consulta;
2
che, anche indipendentemente da ciò, il ricorrente non individua profili specifici di regolamentazione, rispetto ai quali la violazione del principio della riserva di legge sarebbe nella specie effettivamente rilevante, sicché questa Corte non è neppure posta nelle condizioni di ricostruire il sistema nella prospettiva corrispondente, apprezzando in concreto l'esistenza effettiva della violazione e il suo grado d'incidenza; che il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato;
che, in effetti, in sede di convalida del trattenimento ex art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998, il controllo del giudice, nei limiti del devoluto e compatibilmente con i tempi ridotti della procedura, deve estendersi alla legittimità del provvedimento amministrativo di espulsione, che del trattenimento costituisce presupposto (Sez. 1, n. 15754 del 22/04/2025, [...], Rv. 287842-01; Sez. 1 civ., n. 3843 del 2025, Rv. 673844-02); che, sotto altra aspetto, l'espulsione in discorso non può trovare applicazione neppure dopo l'entrata in vigore dell'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, che ha abrogato l'art. 19, comma 1.1, terzo e quarto periodo, d.lgs. n. 286 del 1998 quando si risolva in un'ingerenza nella vita privata e familiare dell'interessato, vietata dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte EDU (Sez. 1, n. 43082 del 07/11/2024, [...], Rv. 287150-01; Sez. 1 civ., n. 29953 del 10/11/2025); che, se adeguatamente compulsato, il giudice della convalida deve quindi approfondire al riguardo, anche mediante celere acquisizione officiosa degli elementi di prova documentale eventualmente necessari, e deve dare conto del convincimento raggiunto;
che a questa Corte compete, nell'ambito del sindacato di sua spettanza, limitato alla violazione di legge, il riscontro dell'esistenza di una motivazione sul punto, effettiva e non meramente apparente (Sez. 1, n. 2967 del 24/01/2025, [...], Rv. 287362-03); che - tutto ciò premesso il decreto impugnato è in proposito incensurabile, giacché le allegazioni dell'interessato in ordine all'asserita sua integrazione socio- familiare nella realtà nazionale, contenute nella memoria difensiva prodotta in sede di convalida, e riprese in ricorso, sono state confutate dal giudice a quo con motivazione nient'affatto evanescente o illusoria;
che in detta motivazione si dà atto, ineccepibilmente, dell'assenza di stabili legami intrattenuti da EL con familiari residenti nel nostro Paese, nonché di valide prospettive di reinserimento socio-lavorativo, e ciò a fronte di una devianza ormai consolidata, tale da far ritenere prevalenti, nel giudizio comparativo, le esigenze di tutela della collettività;
che il ragionamento del giudice a quo possiede i necessari requisiti di coerenza e completezza, capaci di rendere comprensibile l'iter logico da lui seguito, e a tale rilievo si arresta l'odierno scrutinio di legittimità; che a tanto seguono la reiezione del proposto ricorso e la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D. Lgs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge.
Così deciso il 26/11/2025
Il Consigliere estensore
RA FA
Presidente PE De RZ
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prime alone Penale Depositat in Cancelieria oggi 26/11/2025
Roma,
L'ASSISTENTA GIUDIZIARIO
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