Sentenza 26 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/01/2001, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL POL IT LIAN W0 108 9 / 0 1 REPUBBLICA ITALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto AMMISSIONE SEZIONE PRIMA CIVILE ME221 SI PRONK Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Corrado CARNEVALE Presidente R.G.N. 7926/99 Cron.2318 Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO Rep. 348 Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere - Rel. Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Ud. 10/10/00 Dott. Walter CELENTANO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio S EN TENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L.Boop sul ricorso proposto da: || 26 GEN 2001. MEDIOFACTORING SpA, in persona del Direttore Generale IL CANCELLIERE pro tempore, appartenente al GRUPPO CARIPLO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PREVESA 11, LIRE 3000 CANCELLERIA presso l'avvocato SIGILLO' ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati BENATTI FRANCESCO e SANTORELLI FULVIO, giusta delega in calce al ricorso;
CB220575 - ricorrente
contro
FALLIMENTO EDILSCAMA;
- intimato 2000 avverso la sentenza n. 977/98 della Corte d'Appello di 1775 NAPOLI, depositata il 27/04/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica C CASSAZIONE udienza del 10/10/2000 dal Consigliere Dott. Donato A CUPIE Rilasciata copia legale PLENTEDA;
al Sig. SIGILLO udito per il ricorrente, l'Avvocato Siggillò, che ha per diritti L. 12,000+2 APR 2001-|| 11 chiesto l'accoglimento del ricorso;
IL CANCELLIERE udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 13 13000 00678050 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La società Mediofactoring s.p.a., con atto del 30.7.1992, convenne dinanzi al Tribunale di Napoli il curatore del fallimento della società Edilscama s.r.l., dichiarato nel dicembre 1989, e ne chiese la condanna al pagamento della somma di L. 24.860.454, che aveva riscosso dal Comune di Cernusco sul Naviglio e dal Consorzio Intercomunale Salvaguardia e Tutela del Lago di Monate, benchè corrispondesse a crediti ad essa attrice ceduti dalla fallita con contratto 5.6.1987, che aveva preceduto di oltre due anni il fallimento. Nella contumacia del convenuto, il tribunale, sentenza 8.11.1995, dichiarò la domanda con improponibile, in quanto non era stato adito il tribunale fallimentare ai sensi dell'art. 24 L.F.. La soc. Mediofactoring propose appello, che la Corte di appello di Napoli accolse in parte, rigettando la domanda di ripetizione di indebito. Ritenne, infatti, la corte di merito che il tribunale di Napoli era stato correttamente adito, in quanto corrispondeva a quello che aveva dichiarato il fallimento, irrilevante essendo la sezione che aveva deciso;
nel merito rilevò che non era stata offerta la prova della riscossione dei 3 crediti da parte del fallimento e pertanto rigettò la domanda di ripetizione. На proposto ricorso per cassazione la Mediofactoring con unico motivo;
non ha presentato difese il fallimento. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunzia la ricorrente la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725 e 2726 C.C., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Lamenta che la sentenza impugnata abbia implicitamente ritenuto la necessità che la prova del fatto costitutivo della domanda ― la riscossione dei crediti - non potesse essere data con testimoni e, per l'effetto, non W abbia accolto la richiesta di prova siffatta, specificamente dedotta con l'indicazione dei testimoni. La censura è fondata. In realtà la corte territoriale, nel ritenere non provata la domanda, non ha compiuto alcuna valutazione in ordine all'ammissibilità dei mezzi istruttori dedotti, limitandosi ad Osservare che non era stata offerta con i documenti prodotti la prova della predetta riscossione. Pertanto, non già 4 in termini di violazione di legge la censura risulta fondata, ma piuttosto in relazione al vizio motivazionale, pure denunziato, non avendo il giudice di merito indicato le ragioni della mancata della prova per testi, debitamenteammissione formulata. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, altra hoooo sezione, anche per le spese di cassazione. 2900001
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Napoli, altra Sezione. Roma 10.10.2000. lona lamunte Il Relatore Duerly Il Presidente Stud 女 UFFICIO DELLE ENTRARE ELLIERE Serie 4 Registrato in data a 290.000 on 10862 versate 9. DUECENTONOVANTAMILA p. II Dirigento Area Servizi (D.sea Maria Grazia FILIPPO Responsabile Service Eudizia 300. (Dr. M. RATCCHANI)