Cass. civ., sez. III, sentenza 27/05/2002, n. 7712
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Sentenza 27 maggio 2002

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La polizza fideiussoria, tanto se diretta a garantire al beneficiario l'adempimento dell'obbligazione originariamente assunta verso di lui dal contraente della polizza quanto se volta ad assicurargli la somma dovuta per inadempimento o inesatto adempimento, assolve la funzione di garantire un obbligo altrui secondo lo schema previsto dall'art.1936 cod. civ., affiancando al primo un secondo debitore di pari o diverso grado. Ove, però, sia prestata garanzia dell'obbligazione dell'appaltatore, la polizza fideiussoria non è configurabile come fideiussione, bensì come garanzia atipica ("fideiussio indemnitatis"), in quanto l'insostituibilità della prestazione dell'appaltatore fa venir meno la solidarietà dell'obbligazione del garante e comporta che il creditore può pretendere da lui solo un indennizzo o un risarcimento, che è prestazione diversa da quella alla quale aveva diritto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 27/05/2002, n. 7712
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7712
    Data del deposito : 27 maggio 2002

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