Sentenza 17 giugno 2014
Massime • 1
Nell'ipotesi di atti persecutori commessi nei confronti della moglie separata, l'attendibilità e la forza persuasiva delle dichiarazioni rese dalla vittima del reato non sono inficiate dalla circostanza che all'interno del periodo di vessazione la persona offesa abbia avuto transitori momenti di benevola rivalutazione del passato e di desiderio di pacificazione con il marito persecutore.
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- 1. Le dichiarazioni della persona offesa nel filtro della credibilità: la verità processuale oltre ogni ragionevole dubbioDaria Passaro · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Daria Passaro Sommario: 1. La prova dichiarativa proveniente dalla persona offesa dal reato. L'origine della vexata quaestio dell'attendibilità nelle “vittime vulnerabili” - 1.1. La credibilità della vittima nei procedimenti per violenza sessuale. La figura del minore abusato e la Carta di Noto - 2. Il cammino giurisprudenziale sulla credibilità delle persone offese. La sentenza n. 13016/2020 della Corte di Cassazione - 3. Verso i (possibili) criteri di valutazione: il confine tra credibilità e sospetto intorno alle dichiarazioni rese. L'ascolto protetto delle vittime vulnerabili. 1. La prova dichiarativa proveniente dalla persona offesa dal reato. L'origine della vexata quaestio …
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Il delitto di atti persecutori ha natura di reato abituale di evento: l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell'abitualità del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte - elemento non previsto sul fronte della tipicità normativa - potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l'occasione. Le condotte persecutorie non necessitano di una reiterazione in una prolungata …
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L'attendibilità delle dichiarazioni di non voler riprendere la relazione sentimentale interrotta rese dalla vittima del reato non sono necessariamente contraddette dalla circostanza che all'interno del periodo di vessazione la persona offesa abbia vissuto momenti transitori di attenuazione del malessere in cui ha ripristinato il dialogo con il persecutore. CORTE DI CASSAZIONE SEZ. V PENALE - SENTENZA 27 maggio 2016, n.22549 Pres. Fumo – est. Caputo Ritenuto in fatto Con ordinanza in data 24/11/2015, il Tribunale del riesame di Catania, in riforma dell'ordinanza del 03/11/2015 del Giudice delle indagini preliminari di Catania, ha disposto la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/06/2014, n. 41040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41040 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 17/06/2014
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 1959
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 32606/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.G. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 3338/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del 11/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per l'inammissibilità. FATTO E DIRITTO
Con sentenza 11.1.2013, la corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza 23.3.2011 emessa ex art. 438 c.p.p. dal Gup del tribunale di Torino, ha rideterminato nella misura di 6 mesi di reclusione la pena inflitta, previa concessione delle attenuanti generiche, a D.G. , per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di atti persecutori e di violazione di domicilio in danno della moglie separata R.A. , e di minaccia in danno di C.M. .
Il difensore del D. ha presentato ricorso per vizio di motivazione: la corte non ha tenuto conto che la donna è una persona confusa che ha alternato momenti di risentimento e momenti di affetto;
inoltre è stata affermata la pericolosità dell'imputato senza considerare che è stato ricoverato il 4.4.2010 per una crisi di agitazione acuta, ma che è stato qualificato come persona lucida, orientata nel tempo e nello spazio, priva di patologie nella forma e nel contenuto del pensiero. L'atteggiamento provocatorio è un aspetto della sua peculiare struttura personologica. Non esistono integrati e provati gli elementi costitutivi del reato ex art. 612 bis c.p., alla luce della condotta della donna, che ha alternato momenti in cui voleva che il marito si riavvicinasse a lei, magari riprendendo la convivenza, ad altri in cui ha dimostrato risentimento. In tal senso va letta la mancata costituzione di parte civile della R. .
Quanto al reato di violazione di domicilio non è stato provatoci di là delle illogiche e incoerenti dichiarazioni della R. , che l'imputato si sia introdotto e successivamente "installato" nell'abitazione della donna contro la sua volontà.
Quanto al reato di minaccia, la frase "ti faccio la pelle, ti metto sotto terra...non finisce qui", non è idonea, per il contesto in cui è stata pronunciata, a incutere timore e a incidere sulla libertà morale del C. . Tale valutazione sarebbe stata confermata dai quattro testi presenti, che non sono stati esaminati. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto i motivi propongono, in chiave critica, valutazioni fattuali, sprovviste di specifici e persuasivi addentellati storici, nonché prive di qualsiasi coerenza logica, idonea a soverchiante e a infrangere la lineare razionalità, che ha guidato le conclusioni della corte di merito.
Con esse,in realtà, il ricorrente pretende la rilettura del quadro probatorio e, contestualmente, il sostanziale riesame nel merito. Questa pretesa è tanto più ingiustificata nel caso in esame: la struttura razionale della motivazione - facendo proprie le analisi fattuali e le valutazioni logico-giuridiche della sentenza di primo grado - ha determinato un organico e inscindibile accertamento giudiziale, avente una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa, che è saldamente ancorata agli inequivoci risultati dell'istruttoria svoltasi dinanzi al primo giudice, incentrata sulle dichiarazioni della persona offesa, R.A. , la cui piena affidabilità è stata attentamente valutata dai giudici di merito in ordine alla durata, alla continuità degli atti persecutori, alla violenza fisica e morale di brutale spessore, posti in essere dal marito separato. Tali comportamenti hanno necessariamente determinato nella vittima, oltre al contingente dolore fisico, un radicato e stabile stato d'ansia per la incolumità fisica propria e dell'attuale compagno, C.M. . I giudici sulla base di prove dichiarative adeguatamente e razionalmente esaminate, hanno ricostruito sia la situazione di costante ed ossessiva ingerenza dell'imputato nella vita della donna, con sconfinamenti violenti, offensivi e minacciosi, sia le minacce che sono state estese alla sfera morale e psichica del C. .
Lo stravolgimento materiale e psicologico del modo di sentire e di vivere della donna - derivato dalla reiterata condotta dell'imputato - costituisce l'evento tipico del reato di atti persecutori, la cui sussistenza non può essere messa in dubbio da momenti di attenuazione del malessere e del rifiuto di ogni dialogo, ravvisabili nella posizione decisionale e comportamentale della persona perseguitata. Non va sottovalutato che la vittima di questo reato deve assumere atteggiamenti di difesa e di accusa nei confronti di un persecutore, che,in un passato più o meno lontano, è stato al centro del proprio mondo di solidarietà umana e affettiva. Una momentanea volontà di benevola rivalutazione del passato e un transitorio desiderio di pacificazione per il futuro - ravvisabili nell'atteggiamento della R. - non incidono sulla forza persuasiva della rievocazione storica delle reiterate violenze fisiche e morali e sulla loro giuridica rilevanza ex art. 612 bis c.p.. I giudici di merito hanno correttamente evidenziato come questo sconfinamento nella vita della moglie separata abbia avuto una specifica svolta invasiva - avente autonoma rilevanza penale - mediante l'imposizione, da parte dell'imputato, della propria presenza nell'abitazione della R. , protrattasi per alcuni giorni e costellata da ulteriori pressioni psicologiche - dirette al ripristino del rapporto - e da reazioni violente a fronte del reiterato rifiuto della donna.
Quanto al reato di minaccia in danno del C. la precisa ed evidente prospettazione, da parte del D. , del massimo male fisico al nuovo compagno della moglie separata non consente di nutrire dubbi sulla volontà cosciente e libera del suo autore di arrecare danno contra ius al destinatario. È incontestabile storicamente e logicamente la rilevanza penale, a norma dell'art. 612 c.p., della espressioni pronunciate dall'imputato, in quanto idonee a menomare potenzialmente, secondo un criterio di medianità riecheggiante le reazioni dell'uomo comune, la sfera di libertà morale del destinatario.
Il ricorso e va quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2014