Sentenza 27 gennaio 2003
Massime • 1
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'aumento del termine per la notifica contenuto nell'art. 641 del cod. proc. civ., disposto dall'art. 8 del D.L. 21 giugno 1995, n. 238 ( disposizione reiterata dal D.L. 9 agosto 1995,n. 347 e quindi dal D.L. 21 ottobre 1995, n.432, convertito con modificazioni nella legge 20 dicembre 1995, n.534) deve ritenersi applicabile ai decreti ingiuntivi notificati in epoca successiva alla entrata in vigore del D.L. citato (22 giugno 1995), trattandosi di "ius superveniens" processuale di immediata applicazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/01/2003, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. RIGGIO Ugo - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - rel. Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VA ES, domiciliato in ROMA Via Arno 6, presso lo studio dell'avvocato ES VA, difeso dall'avvocato ALESSANDRA VA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CS VALLE CRATI in persona del legale rapp.te p.t.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 657/99 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 20/12/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/02 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito l'Avvocato VA ALESSANDRA, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 795/98 del 5/6-6-1998 il tribunale di Cosenza, pronunciando sull'opposizione proposta con citazione notificata il 18- 9-1995 dal Consorzio Valle Crati, con sede in Rende, avverso il decreto ingiuntivo emesso su ricorso dell'Avv. Oreste RC dal presidente di quel tribunale il 23-6-1995, notificato il successivo 7 luglio, per il pagamento della complessiva soma di lire 179.808.976 al predetto legale per l'attività professionale che questi aveva svolto a favore del Consorzio, accoglieva l'opposizione e revocava l'opposto decreto, condannando il RC alla restituzione all'Ente delle somme nel frattempo "incassate per le vie forzose, in virtù dell'opposta ingiunzione, con maggiorazione degli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
respingeva inoltre le domande risarcitorie avanzate dal Consorzio, rispettivamente, per il maggior danno da rivalutazione (sugli importi indebitamente riscossi) e per i detrimenti correlati all'anticipata esecuzione del comando monitorio, e compensava, infine, le spese di lite nella misura di un quinto, ponendo a carico dell'ingiungente la residuale aliquota".
Avverso tale sentenza proponeva appello principale l'Avv. Oreste RC e appello incidentale il Consorzio Valle Crati;
e la corte di appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 20-12-1999, ha accolto, per quanto di ragione, l'appello del RC e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata pronuncia, ferma restando la revoca del d.i. opposto, ha condannato il Consorzio al pagamento, in favore del RC, della complessiva somma di lire 5.000.000, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, "determinando, di conseguenza, che la condanna dell'Avv. RC alla restituzione degli importi illegittimamente riscossi, come disposta a suo carico dalla medesima sentenza appellata, deve intendersi comminata previa detrazione di quanto a lui spettante in forza della statuizione di cui al capo che precede"; ha dichiarato, inoltre, inammissibile l'appello incidentale (in quanto tardivamente proposto ex artt. 343 e 166 c.p.c.) e interamente compensate le spese del doppio grado del giudizio.
La corte di appello è pervenuta a tale statuizione sulla base delle argomentazioni che qui di seguito si riassumono.
Ha rigettato, innanzitutto, perché priva di fondamento giuridico, sotto tutti i prospettati profili, l'eccezione, riproposta dall'appellante principale, di tardività e, quindi, di inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo, atteso che alla data di proposizione di questa (avvenuta con citazione notificata il 18-9-1995) il termine di cui all'art. 641 c.p.c. era di quaranta giorni, così come stabilito dall'art. 8, comma 1, del D.L. 18-10-1995 n. 432, convertito, con modificazioni, nella L. 20-12-1995 n. 534; a nulla rilevando che il ricorso per l'ingiunzione di pagamento era stato depositato il 14-6-1995, cioè quando il termine per proporre opposizione era di venti giorni, dovendosi avere riguardo, ai fini che qui interessano, al momento in cui, con notificazione del ricorso e del decreto, determina la pendenza della lite ai sensi dell'art. 643 c.p.c. Ed "essendo inconferente, inoltre, il corollario riconnesso all'art. 1, comma secondo, della citata L. n. 534, posto che la predetta norma di salvataggio, ammenoché non si voglia attribuire un intendimento estremamente stridente con la sua ispiratrice ratio, giammai poteva e/o voleva conferire il crisma della legittimità a quei provvedimenti che tali non erano nell'imperio delle norme vigenti al tempo della loro emanazione" (così, in sentenza).
Inoltre, con riguardo sempre alla dedotta tardività dell'opposizione, ha osservato, la corte, che il ricorso del RC non conteneva alcun accenno, neppure per implicito, ad un'abbreviazione del termine ex art. 641, comma secondo, c.p.c., che, pertanto, non fu concessa a differenza della provvisoria esecuzione, che invece fu richiesta e concessa), per cui, in definitiva, l'opposizione stessa deve ritenersi tempestivamente proposta.
Quanto al merito, la corte, dopo avere ricordato che per il conferimento di incarichi professionali da parte di enti pubblici la legge esige, a pena di nullità, il contratto in forma scritta, ha evidenziato, tuttavia, che nella fattispecie, in ragione della peculiarità della prestazione domandata al legale, la volontà della pubblica amministrazione di conferire l'incarico al RC si è validamente estrinsecata con la deliberazione n. 36 del 23-4-1993 del consiglio di amministrazione del Consorzio Valle Crati, con la quale il predetto legale "si vide nominare "difensore dell'Ente" (senza che, dunque, occorresse, stante la tipologia delle mansioni attribuitegli, un integrativo mandato ad hoc) in ogni fase e grado di giudizio pendente in relazione al verbale di sequestro dell'impianto in oggetto specificato in premessa ed allegato sub A) al presente atto" (così, in sentenza).
Per l'attività espletata in base a legittimo e valido titolo vale a dire per la redazione dell'istanza di dissequestro 24-4-1993, per il conseguimento dell'auspicato obiettivo e per la stesura di due lettere in data 28 e 29 aprile 1993) egli ha diritto, quindi, all'onorario che va quantificato a norma di tariffa (D.M. 5-10-1994 n. 585) in complessive lire 5.000.000, oltre interessi legali dal dì della domanda al soddisfo.
Nulla gli compete, invece, per la restante attività rivendicata, "non rinvenendosi, a tal fine, ne' un impegnativo atto negoziale ad substantiam ne' un'ingerenziale situazione omologa a quella poc'anzi valutata ne', tanto meno, un coacervo di documenti scritti, da cui estrapolare un insieme di salde e inscindibili dichiarazioni di scambio (sottoscritte e/o non) dalle parti contraenti". È inammissibile, infine, oltre che parzialmente assorbita dall'accoglimento dell'azione contrattuale, la domanda d'indebito arricchimento, in quanto proposta solo in stadio avanzato di causa, e stante anche il tempestivo ed espresso rifiuto di accettazione del contraddittorio da parte dell'ente.
Ricorre per la cassazione della sentenza l'Avv. Oreste RC, denunciando violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. per tre motivi.
Nessuna attività difensiva ha svolto il Consorzio Valle Crati. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente ripropone l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sotto il duplice profilo della intempestività della stessa rispetto al termine di venti giorni fissato in decreto, essendo applicabile all'epoca della presentazione del ricorso (e, quindi, dell'instaurazione e della pendenza della lite ex art. 39, comma 3, c.p.c.) l'art. 641 c.p.c. vecchia formulazione, ed avendo, d'altra parte, l'art. 1, comma 2, della L. 20-12-1995 n. 534 confermato validità agli atti ed ai provvedimenti adottati medio tempore e, quindi, anche al decreto ingiuntivo de quo, Che aveva fissato in venti giorni il termine per proporre opposizione); nonché per la concessa abbreviazione, su richiesta del ricorrente corredata di idonea documentazione, del termine ex art. 641 comma 2 c.p.c. Con il secondo motivo il ricorrente si duole del fatto che la corte di appello, pur avendo riconosciuto che nella fattispecie vi era stata la chiara manifestazione della volontà dell'Ente di conferire l'incarico professionale al legale e che, dunque, a quest'ultimo spettava il compenso, non ha tenuto conto, poi, nel quantificare l'onorario, dell'enorme mole di attività giudiziale ed extragiudiziale da lui svolta e dei significativi e positivi risultati e vantaggi patrimoniali conseguiti dall'Ente, soprattutto con il dissequestro dell'impianto di smaltimento rifiuti, il tutto risultante dalla copiosa documentazione versata in atti;
violando, così, ed applicando falsamente le tariffe professionali di cui al D.M. 5-10-1994 n. 585. Censura, infine, il ricorrente con il terzo motivo la statuizione della corte in ordine alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di indennizzo del professionista per indebito arricchimento dell'Ente, che si pone in contrasto con l'indirizzo espresso da questo Supremo Collegio nella sua più recente giurisprudenza.
Il ricorso è infondato.
Quanto alle censure mosse alla sentenza impugnata con il primo motivo, relativamente alla discussa tempestività dell'opposizione, è risultato che il decreto ingiuntivo emesso, su richiesta dell'Avv. Oreste RC, in data 23 giugno 1995 dal presidente del tribunale di Cosenza, fu notificato il 7 luglio successivo, per cui il termine per proporre opposizione - che è termine di legge, con l'obbligo per il giudice di farne, peraltro, espresso avvertimento al debitore ingiunto - non poteva che essere quello di quaranta giorni, così come disposto dall'art. 8 del D.L. 21 giugno 1995 n. 238, modificativo, in parte qua, dell'art. 641 c.p.c. ed entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla G.U. 22 giugno 1995 n. 144; vale a dire il termine più ampio stabilito dalla legge entrata in vigore prima della notifica del decreto stesso (ius superveniens), secondo il principio tempus regit actum (ved. sent. n. 5235/2000 e n. 424/2001). Da quanto precede discende che l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal Consorzio Valle Crati con citazione notificata il 18 settembre 1995 è tempestiva, così come esattamente ritenuto dalla corte di appello.
È appena il caso di aggiungere che a nulla rileva, ai fini che qui interessano, che il ricorso per l'ingiunzione di pagamento sia stato depositato in data anteriore alla menzionata modifica dell'art. 641 c.p.c., per cui, dovendosi fare riferimento, secondo il ricorrente,
a quella data, quale momento di instaurazione e pendenza della lite ex art. 39 c.p.c., sarebbe comunque applicabile, quanto al termine per proporre opposizione, la predetta norma nella formulazione ante modifica;
con la conseguenza che, nella fattispecie, l'opposizione risulterebbe proposta tardivamente.
L'assunto è destituito di fondamento, posto che la legge espressamente prevede che il dies a quo della decorrenza del termine per proporre opposizione è quello della notifica del ricorso, cosicché, essendo stata questa eseguita quando era già intervenuta la modifica del termine per proporre opposizione, portato da venti a quaranta giorni, e dovendosi fare riferimento appunto alla data della notifica del ricorso per verificare la tempestività dell'opposizione, deve ancora una volta concludersi che questa è stata tempestiva.
Conclusione che non cambia, ove si consideri che, contrariamente a quanto dedotto sempre dall'odierno ricorrente con il motivo in esame, il termine de quo non risulta ridotto (da quaranta a venti giorni) ai sensi dell'art. 641, comma 2, c.p.c.; e che, infine, la disposizione di cui all'art. 1, comma 2, della legge 20 dicembre 1995 n. 534 - con la quale fu convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 432/1995, con cui fu reiterato il d.l. n. 347/1995, che a sua volta aveva reiterato quello n. 238/95 -, nel confermare la validità di tutti gli atti e provvedimenti adottati medio tempore, non può essere ragionevolmente intesa ed interpretata nel senso preteso dal ricorrente, dovendosi ritenere, viceversa, che la predetta norma di "salvataggio" non poteva non preservare e fare salvi, appunto, anche quegli effetti provvedimenti giudiziali che si erano già prodotti sotto il vigore della legge del tempo in cui i provvedimenti medesimi erano stati emanati.
E, nel caso che ne occupa, tra gli "effetti" fatti salvi dalla legge, come ha ben osservato la corte territoriale, non può non comprendersi anche la facoltà del debitore Consorzio Valle Crati di opporsi al decreto ingiuntivo entro il quarantesimo giorno dalla notifica.
Neppure sotto tale ultimo profilo, in definitiva, l'opposizione risulta tardivamente proposta.
Con il secondo motivo il ricorrente si duole deducendo sostanzialmente errori di valutazione e vizi di motivazione - del mancato riconoscimento, da parte della corte di appello, del diritto all'onorario spettantegli per tutta la complessa ed utile attività professionale svolta nell'interesse del Consorzio Valle Crati e risultante dalla copiosa documentazione versata in atti. Anche tale censura non coglie nel segno, in quanto, una volta individuato dalla corte di appello nella deliberazione n. 36 del 23- 4-1993 del Consiglio di amministrazione del Consorzio Valle Crati l'unico legittimo titolo della pretesa di pagamento fatta valere dall'Avv. Oreste RC nei confronti del predetto Consorzio, ed in mancanza dell'imprescindibile contratto in forma scritta di conferimento di incarico professionale, richiesto ad substantiam nella fattispecie, correttamente è stato liquidato l'onorario limitatamente all'attività professionale per la quale, come chiaramente spiegato in sentenza, il legale aveva avuto specifico incarico dall'ente ed in ordine alla quale era sorta appunto a carico di quest'ultimo l'obbligazione di pagamento. Cosicché, espletata siffatta attività, specificatamente indicata nel mandato contenuto nella delibera, è seguita la liquidazione del relativo e corrispondente onorario, sulla base dei riscontri compiuti nella competente sede di merito, secondo la tariffa applicabile nel caso concreto (D.M. 15-10-1994 n. 585); liquidazione contestata, con riguardo al quantum, soltanto genericamente con il proposto gravame.
È del tutto generica, infine, la censura di cui al terzo motivo, con cui si critica la statuizione della corte territoriale per la dichiarata inammissibilità della domanda di indebito arricchimento per tardività ("inconciliabile - secondo il ricorrente - con indirizzo espresso dalla Suprema Corte nella sua più recente giurisprudenza") rimasta, peraltro, effettivamente assorbita dall'accoglimento, sia pure parziale, di quella basata sul titolo più sopra richiamato.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2003