Sentenza 27 aprile 2001
Massime • 1
In tema di esecuzione di pene detentive, quando il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna, deve essere applicato il decimo comma dell'art.656 cod. proc. e, nel caso in cui il tribunale di sorveglianza abbia negato l'applicazione della detenzione domiciliare, è preclusa l'operatività della disciplina stabilita dal precedente quinto comma dello stesso articolo, atteso che tale ultima disposizione - che consente la sospensione dell'esecuzione - si applica ai condannati in stato di libertà al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna e la mancata applicazione della detenzione domiciliare esclude implicitamente l'esistenza dei presupposti per l'applicazione di misure alternative meno gravi. (Fattispecie precedente all'entrata in vigore della modifica del decimo comma dell'art.656 cod.proc.pen. ad opera dell'art.10 d.l. 24 novembre 2000,n.341, convertito nella l. 19 gennaio 2001, n.4)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2001, n. 25919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25919 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI TORQUATO - Presidente - del 27/04/2001
1. Dott. LOSANA CAMILLO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE GIORGIO - Consigliere - N. 3075
3. Dott. DE NARDO GIUSEPPE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO - Consigliere - 042667/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) FA MA N. IL 26/05/1943
avverso ORDINANZA del 18/07/2000 CORTE APPELLO di MILANO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO lette le conclusioni del P.G. Dr. Amedeo Galasso, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese. OSSERVA
1^. Con ordinanza del 18 luglio 2000, la corte di appello di Milano, agendo in veste di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza con la quale FA AN - la cui pena residua da espiare rientrava nel limite posto dall'art. 656 c.p.p. e che era agli arresti domiciliari al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna - chiedeva l'applicazione della procedura prevista dal comma 5 dello stesso art. 656 c.p.p., che prevede la sospensione dell'esecuzione della pena e l'avviso di poter presentare istanza di applicazione di una delle misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento penitenziario.
Secondo la corte, l'intervenuta decisione del tribunale di sorveglianza del 24 maggio 2000 - che aveva escluso l'applicabilità al condannato della detenzione domiciliare difettandone i presupposti e aveva indotto il PG a disporre la sua traduzione in carcere per espiare la pena residua a suo carico - rendeva inutile l'avviso previsto dal comma 5 all'interno del particolare procedimento regolato dal comma 10 dello stesso art. 656 c.p.p., tanto più che il AV non aveva richiesto l'affidamento in prova al servizio sociale mentre era agli arresti domiciliari e prima della decisione del tribunale di sorveglianza;
e che, in ogni caso, quand'anche il AV avesse avuto diritto all'avviso previsto dal comma 5, l'esecuzione della pena residua non avrebbe potuto essere sospesa, essendosi il tribunale di sorveglianza già pronunciato in contraddittorio delle parti, non potendo la sospensione dell'esecuzione essere disposta più di una volta, ai sensi del comma 7 del più volte citato art.656 c.p.p. Ricorre per cassazione il AV, il quale deduce, sotto il profilo della violazione dell'art. 656 commi 5 e 8 c.p.p., che l'art. 656 comma 10 è rivolto a tutto il comma 5 e quindi anche alla parte relativa all'avviso delle istanze che può presentare, una volta esperita con esito negativo la procedura prevista dallo stesso comma 10, e che, non avendo egli - presentato alcuna istanza al tribunale di sorveglianza, erroneamente il PG aveva disposto la revoca della sospensione dell'esecuzione della pena.
2^. Il ricorso non è fondato.
Le questioni poste all'esame di questa Corte sono due: la prima è quella di stabilire se l'applicazione del comma 10 dell'art. 656 c.p.p. escluda o meno la successiva applicazione del comma 5 dello stesso articolo una volta esaurita la procedura da esso prevista, tendente a sostituire agli arresti domiciliari usufruiti prima della condanna la misura della detenzione domiciliare dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna;
la seconda questione investe il comma 8 dell'art. 656 c.p.p., trattandosi di stabilire se la revoca da esso prevista si riferisca soltanto all'ipotesi in cui trovi applicazione il comma 5 ovvero ricomprenda tutte le ipotesi previste dall'art. 656 e quindi anche i casi in cui sia stata già applicata la procedura prevista dal comma 10.
Il Collegio è dell'avviso che l'intervenuta applicazione del comma 10 dell'art. 656 c.p.p., che è disciplina speciale riguardante i soggetti che si trovino agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, non consenta la successiva applicazione del comma 5, in caso di mancata applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare da parte del tribunale di sorveglianza. E ciò per un duplice ordine di ragioni: da un lato perché la mancata applicazione della detenzione domiciliare implica l'assenza dei presupposti per l'applicazione di misure alternative meno gravi (come l'affidamento in prova al servizio sociale) e dall'altro perché il comma 5 si applica ai condannati liberi e non a quelli che si trovino in stato di detenzione (e gli arresti domiciliari costituiscono una forma di custodia cautelare: cfr. art. 284 comma 5 c.p.p.). Nulla vietava naturalmente al condannato, una volta attivata la procedura di cui al comma 10, di poter in quella stessa sede, davanti al tribunale di sorveglianza cui il pubblico ministero aveva trasmesso gli atti, presentare istanza di concessione di una delle misure alternative alla detenzione previste dagli artt. 47 e 50 comma 1 dell'ordinamento penitenziario. Il ricorrente però non lo ha fatto.
Si deve perciò ritenere che l'applicazione del comma 10 esaurisca la fase prodromica della concreta esecuzione della pena da eseguire, ferma restando la possibilità per il condannato di poter presentare in ogni momento, dopo la mancata applicazione della detenzione domiciliare, istanze dirette ad ottenere gli altri benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, ivi compreso l'affidamento in prova al servizio sociale.
L'esattezza di questa interpretazione sembra trovare conferma nella recente modifica del comma 10 primo periodo dell'art. 656 c.p.p., introdotta dall'art. 10 d.l. 24 novembre 2000, n. 341, convertito nella l. 19 gennaio 2001 n. 4, che consente ora di sostituire "senza formalità" gli arresti domiciliari non soltanto - com'era prima - con la detenzione domiciliare, ma anche con altre misure. La nuova espressa previsione di questo "eventuale" potere di apprezzamento del giudice sembra quindi offrire una riprova che il richiamo dell'art. 5 contenuto nel decimo comma era in origine limitato unicamente all'entità della pena detentiva che poteva consentire, anche se costituente residuo di maggior pena, la sospensione della sua esecuzione, senza comportare un richiamo allo stesso comma nella sua interezza.
Quanto alla seconda questione, è fin troppo evidente che il comma 8 dell'art. 656, anche per la sua collocazione sistematica, regola la procedura aperta dal comma 5 e non esaurisce affatto tutte le ipotesi di revoca della sospensione dell'esecuzione della pena previste dall'art. 656 c.p.p. La revoca prevista dal comma 8 trova il suo fondamento nella stessa logica dell'istituto della sospensione che è limitato temporalmente "fino alla decisione del tribunale di sorveglianza". Con la conseguenza che, all'esito di tale decisione, in caso di rigetto, il PG non può far altro che revocare la sospensione e dar corso all'esecuzione della pena in carcere. Al rigetto del ricorso seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p.. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2001