Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2001, n. 25919
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Sentenza 27 aprile 2001

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In tema di esecuzione di pene detentive, quando il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna, deve essere applicato il decimo comma dell'art.656 cod. proc. e, nel caso in cui il tribunale di sorveglianza abbia negato l'applicazione della detenzione domiciliare, è preclusa l'operatività della disciplina stabilita dal precedente quinto comma dello stesso articolo, atteso che tale ultima disposizione - che consente la sospensione dell'esecuzione - si applica ai condannati in stato di libertà al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna e la mancata applicazione della detenzione domiciliare esclude implicitamente l'esistenza dei presupposti per l'applicazione di misure alternative meno gravi. (Fattispecie precedente all'entrata in vigore della modifica del decimo comma dell'art.656 cod.proc.pen. ad opera dell'art.10 d.l. 24 novembre 2000,n.341, convertito nella l. 19 gennaio 2001, n.4)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2001, n. 25919
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25919
    Data del deposito : 27 aprile 2001

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