Cass. pen., sez. I, sentenza 21/12/2015, n. 3276
CASS
Sentenza 21 dicembre 2015

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In sede esecutiva, il giudice, quando procede alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, per più reati unificati dal vincolo della continuazione, deve quantificare la pena in maniera non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o decreto di condanna, e allo stesso è inoltre preclusa la possibilità di rettificare in aumento la pena inflitta in sede di cognizione per le singole fattispecie criminose, anche qualora erroneamente il giudice della cognizione non abbia disposto aumenti di pena per uno dei reati riconosciuti in continuazione. (In applicazione del principio, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio, rideterminando la misura della sanzione inflitta, la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva applicato per la prima volta in fase esecutiva un aumento di pena per uno dei reati per i quali vi era stata condanna in continuazione).

Commentari2

  • 1Le Sezioni Unite sull’applicazione della disciplina del reato
    Lucia Fuccio Sanzà · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in esame, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno posto fine alla risalente – ma quanto mai attuale – querelle giurisprudenziale in ordine al potere del giudice dell'esecuzione di quantificare, in sede di applicazione della disciplina della continuazione, gli aumenti di pena previsti per i reati-satellite in misura superiore a quelli inflitti dal giudice della cognizione. Sulla questione, invero, si contrapponevano due opposti orientamenti giurisprudenziali. Secondo un primo e maggioritario indirizzo esegetico[1], il giudice dell'esecuzione ben poteva quantificare la pena …

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  • 2Reato continuato e quantificazione in executivis dell’aumento per i
    Rossella Fonti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Con l'ordinanza in esame viene rimessa alle Sezioni unite la questione «se il giudice della esecuzione nella rideterminazione della pena complessiva finale in dipendenza del riconoscimento della continuazione – una volta individuata la violazione più grave e fatto salvo il contenimento del trattamento sanzionatorio entro il limite della somma delle pene inflitte con ciascuna condanna, come stabilito dall'art. 671, comma 2, cod. proc. pen. – possa quantificare l'aumento per un determinato reato satellite in misura superiore all'aumento originariamente applicato per quel reato». Oggetto di un risalente e mai sopito contrasto giurisprudenziale, il quesito sul quale il Supremo Consesso si …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 21/12/2015, n. 3276
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3276
Data del deposito : 21 dicembre 2015

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