Sentenza 21 dicembre 2015
Massime • 1
In sede esecutiva, il giudice, quando procede alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, per più reati unificati dal vincolo della continuazione, deve quantificare la pena in maniera non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o decreto di condanna, e allo stesso è inoltre preclusa la possibilità di rettificare in aumento la pena inflitta in sede di cognizione per le singole fattispecie criminose, anche qualora erroneamente il giudice della cognizione non abbia disposto aumenti di pena per uno dei reati riconosciuti in continuazione. (In applicazione del principio, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio, rideterminando la misura della sanzione inflitta, la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva applicato per la prima volta in fase esecutiva un aumento di pena per uno dei reati per i quali vi era stata condanna in continuazione).
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- 1. Le Sezioni Unite sull’applicazione della disciplina del reatoLucia Fuccio Sanzà · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in esame, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno posto fine alla risalente – ma quanto mai attuale – querelle giurisprudenziale in ordine al potere del giudice dell'esecuzione di quantificare, in sede di applicazione della disciplina della continuazione, gli aumenti di pena previsti per i reati-satellite in misura superiore a quelli inflitti dal giudice della cognizione. Sulla questione, invero, si contrapponevano due opposti orientamenti giurisprudenziali. Secondo un primo e maggioritario indirizzo esegetico[1], il giudice dell'esecuzione ben poteva quantificare la pena …
Leggi di più… - 2. Reato continuato e quantificazione in executivis dell’aumento per iRossella Fonti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con l'ordinanza in esame viene rimessa alle Sezioni unite la questione «se il giudice della esecuzione nella rideterminazione della pena complessiva finale in dipendenza del riconoscimento della continuazione – una volta individuata la violazione più grave e fatto salvo il contenimento del trattamento sanzionatorio entro il limite della somma delle pene inflitte con ciascuna condanna, come stabilito dall'art. 671, comma 2, cod. proc. pen. – possa quantificare l'aumento per un determinato reato satellite in misura superiore all'aumento originariamente applicato per quel reato». Oggetto di un risalente e mai sopito contrasto giurisprudenziale, il quesito sul quale il Supremo Consesso si …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/12/2015, n. 3276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3276 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2015 |
Testo completo
327 6/ 1 6 : REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza camera di consiglio del 21/12/2015 Registro generale n. 10918/2015 Sentenza n..3560/2015 Composta dai Consiglieri: Presidente Dott. Maria Cristina Siotto Dott. Antonio Minchella Dott. Raffaello Magi Relatore Dott. Alessandro Centonze Dott. Antonio Cairo ha pronunciato la seguente SENTENZA : Sul ricorso proposto da: 1) Di LA AN, nato il [...]; : Avverso l'ordinanza n. 1013/2014 emessa il 05/12/2014 dal G.I.P. del Tribunale di Roma;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
RILEVATO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 05/12/2014 il G.I.P. del Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza proposta da AN Di LA, ai sensi degli artt. 666 e 673 cod. proc. pen., rideterminava la pena che era stata irrogata all'esecutato dallo stesso organo giurisdizionale con la sentenza irrevocabile emessa il 05/04/2010, alla luce della sentenza della Corte costituzionale 11 febbraio 2014. Per effetto di tale rideterminazione, conseguente alla riformulazione dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, imposta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, il trattamento sanzionatorio che era stato originariamente quantificato al Di LA, ritenuta la continuazione tra i reati contestati ai capi A), B) e C), in anni sedici di reclusione e 80.000,00 euro di multa - veniva rideterminato in anni sedici di reclusione.
2. Avverso tale ordinanza, il condannato ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, deducendo un unico motivo di ricorso articolato in tre distinte doglianze difensive. Si deduceva, innanzitutto, che giudice dell'esecuzione, aveva assunto come pena base quella prevista per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato ai sensi dell'art. 80 dello stesso decreto, senza tenere conto del fatto che il giudice della cognizione, nell'irrogare la pena oggetto di rideterminazione, aveva riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e alle contestate aggravanti. Si deduceva, inoltre, che l'aumento per la continuazione tra i reati contestati ai capi A), B) e C), era stato effettuato senza tenere conto del fatto che, per una delle ipotesi delittuose in contestazione, il G.I.P. del Tribunale di Roma, in sede di cognizione, non aveva erroneamente conteggiato alcun aumento di pena per il reato di cui al capo B). Si deduceva, infine, che il giudice dell'esecuzione, pur avendo rideterminato la pena sulla base degli attuali parametri edittali, aveva rivalutato il disvalore penale dei fatti delittuosi contestati al Di LA, eludendo i principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, come risultava evidente dal fatto che, nonostante la rideterminazione, all'esecutato veniva irrogata la stessa pena detentiva, quantificata in sedici anni di reclusione. Per queste ragioni, l'ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma doveva essere annullata. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il ricorso è fondato limitatamente alla doglianza riguardante l'aumento di pena irrogata in relazione al capo B). Deve, in proposito, rilevarsi che tale censura riguarda l'aumento di pena per la continuazione tra i reati contestati ai capi A), B) e C), che era stato effettuato dal giudice dell'esecuzione senza tenere conto del fatto che, per l'ipotesi delittuosa di cui al capo B), il G.I.P. del Tribunale di Roma, nella sentenza irrevocabile presupposta, non aveva erroneamente conteggiato alcun aumento di pena. In questo contesto, occorre osservare che risulta incontroverso che il G.I.P. del Tribunale di Roma, nel calcolare l'aumento di pena per la continuazione tra i reati contestati, ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio richiesto dal Di LA, non ha tenuto conto del fatto che per l'ipotesi di cui al capo B), in sede di cognizione, erroneamente non era stato disposto alcun aumento di pena. Ne consegue che il giudice dell'esecuzione non poteva applicare l'aumento di pena di un anno di reclusione per il capo B), disposto - nella sola fase esecutiva a titolo di continuazione con il reato più grave, che veniva individuato nell'ipotesi delittuosa di cui al capo A), per la quale veniva stabilita la pena base di anni venti di reclusione. In questi termini, l'erroneità del calcolo della continuazione applicata al Di LA in sede esecutiva comporta, limitatamente all'aumento di pena irrogata per il capo B), l'accoglimento della doglianza difensiva proposta nell'interesse del ricorrente, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: «In sede esecutiva, il giudice, quando procede alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per più reati unificati dal vincolo della continuazione, deve quantificare la pena in maniera non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o decreto di condanna, ed allo stesso è inoltre preclusa la possibilità di rettificare in aumento la pena inflitta in sede di cognizione per le singole fattispecie criminose» (cfr. Sez. 1, n. 44240 del 18/06/2014, Palaia, Rv. 260847). Queste considerazioni impongono l'eliminazione della pena di un anno di reclusione, applicato a titolo di continuazione per il capo B), con la conseguente rideterminazione della pena complessiva irrogata al Di LA, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., in anni quindici e mesi quattro di reclusione. Tale quantificazione consegue all'individuazione della pena base di anni venti di reclusione stabilità per il reato di cui al capo A), alla quale deve essere applicato l'aumento di pena di anni tre di reclusione per la continuazione con il reato di cui al capo C), cui consegue la riduzione di pena per il rito abbreviato con cui si procedeva nei confronti del Di LA, giungendosi alla pena finale sopra indicata. 3 2. Passando a considerare le residue doglianze difensive, occorre innanzitutto osservare che non appare meritevole di accoglimento la censura relativa al fatto che il giudice della cognizione nella sentenza irrevocabile del 05/04/2010 - con la quale era stata irrogata al Di LA la pena di anni sedici di reclusione e 80.000,00 euro di multa aveva riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e alle contestate aggravanti, formulando un giudizio dosimetrico di cui il giudice dell'esecuzione non aveva tenuto conto nel provvedimento impugnato. Nel caso di specie, l'infondatezza della doglianza difensiva consegue al fatto che l'eventuale contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza doveva essere censurato, mediante impugnazione, dalla difesa del Di LA in sede di cognizione e non poteva essere risolto, al contrario di quanto dedotto dal ricorrente, dal giudice dell'esecuzione, nemmeno ricorrendo alla procedura di correzione di errore materiale, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: «L'eventuale contrasto tra dispositivo letto in udienza e motivazione, non dedotto nella fase di cognizione, non può essere rilevato nella fase esecutiva con la richiesta di correzione di errore materiale» (cfr. Sez. 1, n. 43048 del 25/09/2012, Dicanosa, Rv. 253630). Tali ragioni impongono di ritenere infondata la doglianza difensiva in esame.
3. Devono, infine, ritenersi infondate devono ritenersi le censure riguardanti il giudizio dosimetrico compiuto dal giudice dell'esecuzione, nel valutare il quale deve rilevarsi che, nel caso in esame, occorreva compiere una verifica preliminare sulla rilevanza della sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma il 05/04/2010, all'atto della domanda, sulla libertà personale del Di LA, per essere in esecuzione la pena derivante da una norma incostituzionale. A tale operazione preliminare, in caso di esito positivo dell'accertamento, occorreva fare seguire la rideterminazione della pena irrogata al condannato, tenendo conto della ricostruzione del fatto così come accertato nella sentenza della cui esecutività si controverte e delle norme applicabili al momento della - decisione sotto il profilo della commisurazione della pena. Questa operazione comportava una rivalutazione complessiva del fatto di reato, che veniva effettuata in termini congrui dal giudice dell'esecuzione - ferme restando le considerazioni espresse nel paragrafo precedente tenendo - conto dell'originaria verifica giurisdizionale, eseguita nei confronti del Di LA dal G.I.P. del Tribunale di Roma, fornendo una motivazione adeguata ai parametri edittali e ai criteri dosimetrici alla stregua dei quali la pena 4 originariamente irrogata era stata rideterminata (cfr. Sez. 1, n. 53019 del 04/12/2014, Schettino, Rv. 261581). Nel caso di specie, la congruità del vaglio dosimetrico della pena originaria ferme restando le discrasie motivazionali evidenziate nel paragrafo 1 emerge dalla motivazione dell'ordinanza, nella quale si procedeva a una rideterminazione della pena irrogata al Di LA fondata sul disvalore delle condotte illecite contestate, consistenti in due distinte importazioni di 851 e 181,4 chilogrammi di hashish, che imponevano, nei termini correttamente esplicitati a pagina 3 del provvedimento impugnato, di ritenere congrua la pena base di anni venti anni di reclusione calcolata per il reato più grave, individuato nell'ipotesi delittuosa contestata al capo A). Queste ragioni impongono di ritenere infondata la doglianza difensiva esaminata.
4. Per queste ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all'aumento di pena per la continuazione con il capo B), che deve essere eliminato, cui consegue, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., la rideterminazione della pena finale da parte di questa Corte in anni quindici e mesi quattro di reclusione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'aumento di pena irrogata in relazione al capo B) che elimina e ridetermina la pena in anni quindici e mesi quattro di reclusione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 dicembre 2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Cristina SiottoCristing Alessandro Centonze Plememe DEPOSITATA IN CANCELLERIA 25 GEN 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 5