Sentenza 21 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/06/2002, n. 9072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9072 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2002 |
Testo completo
03 072 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA ) 4 7 . A n E S I IN NOME DEL POPOLO LIAI 7 S D 8 O 9 A 1 A R T T o CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T z S r S A I a O Oggetto R G m P T & E M L I SEZIONE PRIMA CIVILE ' R A e L g L L I g D u A N L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: D , G 0 O 1 E O B L T L A N A ( Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G. N. 3807/00 O E D S B Cron. 24672 E Dott. Mario ADAMO Consigliere Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Rep. Consigliere Ud. 21/02/02 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Dott. Angelo SPIRITO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: LI RI, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE TIZIANO 80, presso l'avvocato PAOLO RICCIARDI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI CAPPUZZELLO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
AD AG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GALILEI 45, presso l'avvocato GIOVANNI MAGNANO DI SAN LIO, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE MARLETTA, giusta delega a 2002 margine del controricorso;
controricorrente 471 -1- avverso la sentenza n. 927/99 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 16/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/2002 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso in via principale: per l'acquisizione del fascicolo di ufficio;
in subordine: per il rigetto del ricorso. -2- R.G. 3807/2000 Svolgimento del processo Il Tribunale di Ragusa, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg. MA IN e AG AR, con la definitiva sentenza del 15 settembre 1998 fece obbligo allo AR di contribuire al mantenimento dei due figli mediante la corresponsione di un assegno di complessive £ 800.000 ed assegnò alla IN la casa coniugale. Contro la sentenza proposero appello lo AR, in via principale, e la IN, in via incidentale. Per quanto oggi ancora interessa, il primo chiese la restituzione della casa coniugale (di sua esclusiva proprietà) o che l'assegnazione della stessa fosse li- mitata sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli;
la seconda chie- se che le fosse corrisposto l'assegno di divorzio. La Corte d'appello di Catania respinse l'appello incidentale della IN ed accol- se parzialmente quello principale dello AR, disponendo che l'assegnazione della casa coniugale alla ex moglie permanesse fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di entrambi i figli. A sostegno della decisione il giudice spiegò che il red- dito mensile percepito dagli ex coniugi era pressoché uguale, che la situazione im- mobiliare della donna era certamente superiore e migliore rispetto a quella dell'uomo ("anche se per alcuni beni di sua proprietà la IN ha optato per la monetizza- zione dei medesimi procedendo alla loro vendita"), che dunque la donna non aveva diritto all'assegno divorzile, in considerazione del carattere assistenziale di questo. La IN propone ora ricorso per la cassazione della sentenza della Corte cata- nese, svolgendo due motivi. Risponde lo AR con controricorso. Cons. Spirito est. R.G. 3807/2000 Motivi della decisione Nel primo motivo di ricorso la IN - nel lamentare la violazione e falsa appli- cazione degli artt. 112, 324 e 329, 2° comma, c.p.c., 2909 c.c., nonché omessa moti- vazione su un punto decisivo della controversia - premette che il Tribunale aveva as- segnato alla moglie la casa coniugale, in alternativa all'assegno divorzile, per riequi- librare la posizione di entrambi i coniugi in conseguenza dello scioglimento del vin- colo matrimoniale (cita sul punto il passo in cui il primo giudice afferma:" Va inoltre confermata l'assegnazione alla medesima della casa familiare con i mobili che l'ar- redano, e ciò avuto riguardo all'apporto personale ed economico che ha dato alla famiglia ed altresì al fatto che essa l'abita con i figli seco conviventi"). Sostiene, poi, che l'impugnazione dello AR aveva sì riguardato l'assegnazione della casa co- niugale, ma esclusivamente sotto il profilo del mancato vincolo di detta assegnazione alla coabitazione del coniuge assegnatario con almeno uno dei figli;
senza che fosse proposto alcun gravame avverso la diversa e distinta ragione di assegnazione, consi- stita nel contributo economico e personale dato dalla moglie alla conduzione della famiglia (motivo da solo sufficiente a sorreggere la decisione in merito). Aggiunge, quindi, la IN che, costituitasi in appello, sollevò l'eccezione di giudicato par- ziale della sentenza impugnata per difetto di specifica censura sul punto concernente la casa familiare. Di tale eccezione la Corte catanese avrebbe del tutto omesso l'esa- me. Con il secondo motivo la IN - nel lamentare la violazione dell'art. 5, comma 6°, della legge n. 898 del 1970, nonché i vizi della motivazione - ripropone, per l'ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo, la domanda d'attribuzione del- Cons. Spirito est. 2 R.G. 3807/2000 l'assegno divorzile, rilevando che il giudice non avrebbe tenuto conto, a tale riguardo, che la domanda stessa era stata proposta in via alternativa rispetto all'eventuale ri- forma della sentenza di primo grado, in sostituzione dell'assegnazione della casa co- niugale. I motivi, che possono essere congiuntamente trattati, sono entrambi infondati. Dalla lettura delle conclusioni delle parti nel giudizio d'appello (così come trascritte nella sentenza impugnata) può evincersi che lo AR chiese in primo luogo la re- stituzione dell'appartamento di sua esclusiva proprietà, in subordine (ossia, per l'ipo- tesi che l'abitazione dovesse permanere nell'assegnazione alla IN ed ai figli) che egli fosse sollevato dall'assegno mensile per il mantenimento dei figli, e che, co- munque, in questa ultima ipotesi il dispositivo della sentenza del Tribunale fosse in- tegrato con la specificazione che il diritto di abitazione restasse limitato sino al tem- po in cui entrambi i figli avessero raggiunto l'indipendenza economica. Dal canto suo la IN chiese, in via incidentale e condizionata all'ccoglimento dell'appello principale, che lo AR fosse condannato a corrisponderle l'assegno divorzile, nonché la percentuale sull'indennità di fine rapporto da lui percepita. Da quanto finora esposto possono trarsi le seguenti considerazioni. Innanzitutto, dalla frase della sentenza di primo grado trascritta dalla stessa IN nel suo ri- corso è agevole rilevare che le ragioni che hanno indotto il Tribunale ad assegnarle la casa coniugale sono poste in via congiuntiva tra loro (ovvero, ragioni consistenti sia nell'apporto personale ed economico da lei dato alla famiglia, sia nella circostanza dell'abitazione della donna in quella casa in convivenza con i figli), senza la possibi- lità di svincolare le due proposizioni e porle in via alternativa tra loro. In secondo Cons. Spino est. 3 R.G. 3807/2000 luogo, lo AR ha chiesto al giudice d'appello la restituzione della casa e dei mo- bili di sua proprietà, così censurando la sentenza di primo grado nella sua comples- sità, senza alcuna distinzione e menzione delle ragioni per le quali il Tribunale l'ave- va assegnata alla moglie. Il giudice d'appello, in accoglimento della subordinata domanda dello AR, ha mantenuto l'assegnazione della casa in favore della IN, ma l'ha limitata nel tempo fino al conseguimento dell'autosufficienza economica da parte dei figli. La stessa Corte d'appello, nell'esaminare il gravame incidentale della moglie, ha valutato la sostanziale parità reddituale dei coniugi, ma una migliore "situazione immobiliare" della IN, così respingendo la domanda di quest'ultima al conseguimento del- l'assegno divorzile. Va, dunque, del tutto escluso che la Corte territoriale abbia violato il giudicato for- matosi in primo grado (o che, comunque, abbia omesso di esaminare la relativa ecce- zione), sia perché non è possibile individuare nella motivazione del primo giudice (così come trascritta nel ricorso) due diverse ragioni di giudizio poste in alternativa tra loro, sia perché lo AR impugnò la sentenza del Tribunale nella sua comples- sità, in ordine alla assegnazione della casa coniugale alla moglie. Quanto al mancato accoglimento dell'appello incidentale condizionato proposto dalla moglie per il con- seguimento dell'assegno divorzile, il giudice ha motivato in maniera congrua e logi- ca, facendo riferimento (come s'è visto) alla sostanziale parità reddituale tra i coniugi ed alla superiore ricchezza immobiliare della donna, così soddisfacendo al precetto dell'art. 6 della legge n. 898 del 1970. Cons. Spirito est. 4 R.G. 3807/2000 Pertanto, il ricorso va respinto e la IN va condannata a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione, come liquidate nel dispositivo.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giu- dizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 1.276,00 di cui eu- י ro 1.200 (milleduecento) per onorari. ) 4 7 A . I E n S D S 7 O Cosi deciso in Roma, il 21 febbraio 2002. 8 A A 9 R T 1 T T S e Il Presidente S a O A I r a P R G m M T E I ' L L'Estensore R L A L e I g I A D g N e D , L G E O 9 O 1 T L . t N L r A E A O ( D S B E Andrea 21 ONU. 2002 CANCEL DERE 1 0Cons. Spirito est. 5