Sentenza 23 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2001, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2001 |
Testo completo
AULA A 0 09 25 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE SUPREMA DICASSAZION UFFICIO COfiz In nome del popolo italiano Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE LA CORTE DI CASSAZIONE per divital L. 15.00 23 GEN. 2001 Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro R.G.N. 1478/1998 Composta dai magistrati: De Musis Presidente Dott. Rosario 66 Mario Putaturo Donati - Consigliere Pietro Cuoco Cron. 1831 66 66 66 Corrado Guglielmucci 66 Rep. 0 0 - 1 0 66 Pasquale Picone Relatore '' Ud. 19.10.2000 CANCELLERIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunziato la seguente Rilasciata copia legale al Sig. INPS SENTENZA per diritti L. sul ricorso proposto || - 6 MAR. 2001. IL CANCELLIERE da ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (Inps), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza, n. 17, presso gli avvocati Giorgio Starnoni e Mario Passaro, che lo rappresentano e difendono con procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente- " 4289
contro
ED DD: -intimata- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Isernia n. 188 in data 17 ottobre 1997 (R.G. 32/97); Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19.10.2000 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ennio Attilio Sepe che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo L'Inps domanda per un unico motivo di ricorso la cassazione della sentenza con la quale il Tribunale di Isernia, nella controversia con DD SC avente ad oggetto il riconoscimento dell'assegno di invalidità, ha accolto parzialmente l'appello dell'Istituto, e, in riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto il diritto all'assegno predetto a decorrere dal 1° giugno 1995 (anziché dal 1° gennaio 1995), condannando l'Inps al pagamento dei ratei, "oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria in base agli indici Istat dei crediti di lavoro", mentre il primo giudice aveva condannato al pagamento dei soli interessi legali. DD SC non si è costituita. Motivi della decisione L'unico motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli art. 112 e 113 c.p.c. in relazione all'art. 16 della legge n. 412 del 1991, nonché difetto assoluto di motivazione su punto decisivo, per avere il Tribunale attribuito interessi legali e rivalutazione, cumulati, sebbene il Pretore avesse accordato solo gli interessi e in difetto di impugnazione sul punto, violando altresì il disposto 2 dell'art. 16 1. 412 del 1991. Il motivo risulta, quindi, articolato in due distinti profili di censura. La Corte giudica il ricorso fondato in ordine al primo profilo di censura, con assorbimento dell'esame del secondo profilo. Nelle controversie relative a crediti di lavoro e (a seguito della sentenza n. 156 del 1991 della Corte costituzionale) anche in quelle relative a crediti previdenziali, la statuizione del giudice, positiva o negativa, sulla rivalutazione del credito si pone come un capo della sentenza munito di piena autonomia e suscettibile di autonomo passaggio in giudicato, con la conseguenza che il creditore vittorioso in primo grado ma soccombente con f riguardo alla rivalutazione monetaria, ha l'onere di appellare specificamente in via principale o incidentale tale capo sfavorevole, sia che il giudice di primo grado abbia pronunziato in senso negativo sulla domanda di rivalutazione, sia che abbia omesso di pronunziare sulla domanda stessa, proposta oppure no in termini espliciti, in quanto, in mancanza della detta impugnazione, il giudice di secondo grado non può, né di ufficio, né su istanza dell'interessato, attribuire la rivalutazione monetaria (cfr., tra le numerose decisioni conformi, Cass. 6 aprile 1999, n. 3330; 6 aprile 1998, n. 3532). La cassazione della sentenza impugnata per violazione di norme giuridiche (preclusione derivante dal giudicato interno in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c.) comporta la decisione nel merito della controversia nei termini di cui in dispositivo. In ordine al regolamento delle spese, deve farsi applicazione del principio secondo il quale il capo di sentenza contenente il regolamento delle spese è sempre travolto dal venire meno anche di una soltanto delle statuizioni in essa contenuta e 3 che al regolamento delle spese dell'intero processo provvede la Corte in mancanza della fase del rinvio (art. 385, comma secondo, c.p.c.). Alla regolazione delle spese si provvede come da dispositivo, tenuto conto che, in ordine alla soccombenza dell'assicurato nel giudizio di legittimità, va fatta applicazione dell'art. 152 disp. att. al codice di procedura civile (norma vigente a seguito della sentenza costituzionale 13 aprile 1994, n. 134, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2°, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in l. 14 novembre 1992 n. 438), che non ne consente la condanna, non ricorrendo l'ipotesi della pretesa infondata e temeraria.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alle ragioni di accoglimento del ricorso e, decidendo nel merito, dichiara non dovuta a DD SC la rivalutazione monetaria sui ratei dell'assegno di invalidità che l'Inps deve corrispondere a decorrere dal 1° giugno 1995; lascia ferma statuizione sulle spese contenuta nella sentenza impugnata;
nulla da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2000. Il Consigliere estensore Il Presidente ст или сті ли I A Rapuris be upuis 3 D S 3 , S 5 O A L T . Shillie L , N O A 0 B 1 3 I I COLLABORATORE DI CANCELLERIA . 7 D T - Depositata in Cancelleria C S 8 T A - T 23 GEN. 2001 1 S 1 O O C oggi, P E A DL IL COLLABORATORE M I A G D I M A E DI CANCELLERIA G R A E , E O H D L O T T R E T R I T O T A S C R I L N I L G E D S E E E R O D