Sentenza 31 gennaio 2007
Massime • 1
L'applicazione di pena detentiva patteggiata in misura non inferiore ai tre anni comporta anche quella dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, a nulla rilevando che non si faccia menzione nell'accordo tra le parti della pena accessoria, la quale va applicata "ex lege".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/01/2007, n. 9007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9007 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 31/01/2007
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 235
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 013172/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DIBRESCIA;
nei confronti di:
1) RL SA N. IL 09/12/1955;
avverso SENTENZA del 23/02/2006 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRESCIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERPICO FRANCESCO;
lette le conclusioni del P.G. presso questa Corte intese all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia sulla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque e conseguente applicazione di tale pena.
OSSERVA
Avverso la sentenza del GIP presso il Tribunale di Brescia in data 23- 02-2006 con la quale, ex art. 444 c.p.p., su conforme richiesta delle parti, era stata applicata a AR SA la pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa in ordine al reato di concorso in detenzione, previo illecito acquisto e importazione, a fine di spaccio di Kg. 2,2 di cocaina, ex artt. 81 cpv., 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 4 e art. 80, comma 2, concesse le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante, il PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la Corte di Appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame la violazione dell'art. 445 c.p.p., comma 1 per omessa applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pp.uu., stante la misura della pena inflitta e trattandosi di cd. "patteggiamento allargato" di cui alla L. n. 134 del 2003 che, a differenza di quello "normale" prevede l'applicazione di tale pena.
Il ricorso è fondato.
Ed invero, avuto riguardo al disposto dell'art. 29 c.p., alla condanna alla reclusione per un tempo non inferiore ad anni tre (come nel caso di specie), consegue sempre la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Ciò posto, vertendosi in tema di c.d. "patteggiamento allargato"ex L. n. 134 del 2003, se è vero che il giudice ha potuto operare con l'emissione di una sentenza che applica una pena superiore agli anni due di reclusione ex art. 444 c.p.p. in tema di rito speciale "normale", è altrettanto vero che, a prescindere da una previsione specifica fatta dalle parti nel contesto della richiesta, il giudice è tenuto ex lege ad applicare anche la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque in caso di pena applicata in misura superiore ad anni tre di reclusione. Nella specie, dunque, l'omessa statuizione di tale pena accessoria costituisce un errore di diritto correttamente rilevabile in questa sede di legittimità, con la conseguenza che, come, peraltro, già affermato da questa Corte, stante il carattere obbligatorio "ex lege" della detta pena accessoria, si prescinde dalla volontà delle parti in tema di accordo sulla pena, sicché, previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione di detta pena, quest'ultima va applicata direttamente in questa sede, senza il ricorso alla pronuncia di annullamento con rinvio per provvedere all'uopo.
P.Q.M.
ANNULLA senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni cinque, che APPLICA.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2007