Sentenza 27 giugno 2005
Massime • 1
Integra uno degli elementi richiesti per la configurabilità del reato di abuso di ufficio la violazione della disposizione che impone di accertare, al fine del rilascio di una concessione edilizia, che il richiedente si trovi nelle condizioni di legittimazione previste dall'art. 4 L. 28 gennaio 1977 n. 10 (ora sostituito dall'art. 11 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) (nella specie, il Sindaco aveva rilasciato la concessione edilizia ad un soggetto non proprietario nè titolare di altro diritto reale sull'area da edificare, ma soltanto parte ad un contratto preliminare di vendita).
Commentario • 1
- 1. Concessione edilizia e preliminare di vendita: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 2 settembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/06/2005, n. 33047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33047 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO NI - Presidente - del 27/06/2005
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - N. 1006
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI NI - Consigliere - N. 26290/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI TA, n. a Imperia il 14.9.1942;
TR MA, n. a Forlì il 23.9.1938;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova, emessa in data 21.6.2002;
letti i ricorsi e il provvedimento impugnato;
udita in pubblica udienza la relazione del Cons. Dr. F. Ippolito;
udita la requisitoria del P.G., Dr. G. Ciani, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori, avv. PALAZZO F. per le p.c. OI e AR e avv. IMPERIO M. per la p.c. CC, i quali hanno richiesto il rigetto del ricorso, nonché l'avv. VERNAZZA A. per l'imputato AI e l'avv. A. Lerici per l'imputato LT, i quali hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
1. TA AI e MA LT furono rinviati a giudizio dinanzi al Tribunale d'Imperia per vari reati. Con sentenza datata 10.4.2002, il Tribunale, dichiarata la prescrizione di alcuni reati, ritenne la responsabilità di entrambi gli imputati per i capi A e A- bis: abuso d'ufficio (artt. 110, 323 cod. pen.), perché, in concorso tra loro, il AI quale Sindaco del Comune di Diano Aretino ed il LT quale privato favorito, agendo il AI nella sua qualità di pubblico ufficiale, in violazione dell'art. 4 l. n. 10/1977 - omettendo di previamente accertare che il richiedente avesse la disponibilità dell'intera area e rilasciando alla "Immobiliare BA s.a.s.", di cui il LT era procuratore generale ed amministratore di fatto, una concessione edilizia illegittima in quanto parzialmente relativa a terreni di cui il richiedente non era proprietario ne' titolare di altro diritto reale tale da legittimarlo alla concessione edilizia - intenzionalmente procurava al LT ed all'Immobiliare BA il conseguente vantaggio patrimoniale consistente nella possibilità di edificare sui terreni di cui sopra.
Il LT, inoltre, fu dichiarato colpevole dei reati di cui all'art. 20 lett. c) L. 47/85 (capo C); del delitto di cui agli artt. 110, 48 e 480 cod. pen., in concorso con FR OD (capo E),
nonché di questo stesso delitto in concorso con BA IS, legale rappresentante della "Immmobiliare BA sas", del delitto di cui agli artt. 110, 48 e 480 cod. pen., perché aveva falsamente attestato all'Uffico Ambiente della Provincia di Imperia, nella domanda con cui si chiedeva l'autorizzazione ambientale ex art. 7 L. 1497/39, che la IS era proprietaria del terreno sito nel
Comune di Diano Arentino (map. 95 fl. 5), inducendo così in errore l'amministrazione che rilasciava l'autorizzazione su tale falso presupposto (capo D).
Il medesimo LT fu invece assolto dal delitto di truffa (artt. 81 cpv., 640, 61 nn. 2 e 7 cod. pen.) perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella qualità già specificata, al fine di assicurarsi il profitto dei reati sopra indicati - con artifizi e raggiri consistiti nel tacere, in fase di trattative per la compravendita degli immobili da costruirsi in località Diano Borello, agli acquirenti AR IO, OI TT e CC NI la circostanza essenziale relativa alla mancata disponibilità qualificata, da parte dell'Immobiliare BA s.a.s. di parte dei terreni, per cui sarebbe stata richiesta la concessione edilizia e su cui dovevano sorgere parte degli immobili, nonché serbando il silenzio su tale requisito sino a quando gli acquirenti non ne vennero a conoscenza in altro modo- aveva indotto gli stessi in errore su tal essenziale circostanza inducendoli a stipulare i contratti preliminari di compravendita degli immobili, procurandosi l'ingiusto profitto consistente nella disponibilità delle promesse d'acquisto e nella percezione degli ingenti anticipi di pagamento, quantificabili in L. 304.000.000 da parte di AR e OI e L. 60.000.000 da parte del LO (capo F).
La corte d'appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarò la prescrizione dei reati d cui ai capi C) ed E), contestati al LT, confermando nel resto le condanna penale per il LT e per il OI. In accoglimento dell'appello delle parti civili AR IO, OI TT e CC NI, dichiarò il LT anche responsabile dei delitti di truffa di cui al capo F.
2. Avverso la sentenza d'appello ricorrono per Cassazione il OI e il LT a mezzo di separati ricorsi, che si possono trattare unitariamente per quanto concerne il reato d'abuso d'ufficio (capi A e A-bis), commesso il 19.4.1995 e, pertanto, estinto per prescrizione il 19 ottobre 2002.
Gli imputati deducono innanzitutto l'assenza di violazione dell'art. 4 L. n. 10/1977, secondo cui "la concessione edilizia è data dal
Sindaco al proprietario dell'area o a chi abbia titolo per richiederla", assumendo che un'interpretazione "più elastica" di tale norma debba comprendere anche colui che possa avere una "sostanziale disponibilità" dell'area anche a mezzo di semplice scrittura privata.
Il motivo è infondato. L'interpretazione della legge non può essere più o meno "elastica", ma deve essere corretta, ossia deve ancorarsi alla lettera, allo spirito e alla rotto della norma e del sistema giuridico, cosicché deve ritenersi, in adesione alla prevalente giurisprudenza, che legittimato ad ottenere la concessione è non soltanto il proprietario dell'area edificanda, ma anche colui che si trova con essa in una relazione qualificata, che può sinteticamente esprimersi nella possibilità giuridica che il richiedente disponga del suolo (v. Cons. St. sez. 5^, 28 settembre 1993, n 965), ciò che può derivare anche dalla titolarità di altro diritto reale o di obbligazione, purché egli abbia, per effetto di quest'obbligo, la facoltà di eseguire i lavori per i quali chiede la concessione (Id., 4 novembre 1997, n. 1227). Contrariamente ad un'infondata e minoritaria tesi che ritiene il promissario acquirente legittimato all'ottenimento del titolo edificatorio (Cons. giust. Sic. 16.9.1994, n. 309, in F. amm. 1994, 2160), la giurisprudenza del Consiglio di Stato e di questa Corte ha affermato che non ha titolo per richiedere la concessione edilizia il soggetto che sia parte di un preliminare di vendita, e ciò perché il trasferimento del diritto di costruire a favore del promittente- acquirente avviene soltanto al momento della stipulazione del contratto definitivo (Cons. St. sez. 5^, 23 settembre 1998, n. 1173;
Cass. pen, sez. 3^, 16 maggio 1983, Cotroneo;
Cass. civ. 10 Ottobre 1997, n. 9850; Cass. civ., SS.UU., 22 ottobre 2003 n. 15812). Lo stessa sentenza del Consiglio di Stato, che la sentenza impugnata ascrive (erroneamente) all'indirizzo minoritario "meno rigoroso", in realtà ha statuito che il titolo concessorio può essere validamente assentito in presenza, non soltanto di un contratto preliminare, ma anche dell'immissione nel possesso e nel godimento dell'area da parte del promissario acquirente.
È del tutto ovvio, poi, come ripetutamente è stato chiarito dalla giurisprudenza, che l'amministrazione, e per essa il Sindaco titolare del potere di rilasciare la concessione, debba previamente accertare che chi richiede di costruire si trovi nella condizioni di legittimazione sopra indicate (Cons. St. sez. 5^, 13 marzo 2001, n. 1432). Del tutto infondati sono pertanto i rilevi che sul punto muove il AI.
Inammissibili sono i motivi dei ricorsi (presentati come travisamento o vizio di motivazione) che censurano la valutazione probatoria relativa alle testimonianze assunte e ai c.d. "preliminari" asseritamente stipulati, nonché quelli relativi all'elemento soggettivo del reato (dolo intenzionale) dei due imputati e all'attività di concorso del LT nel reato proprio del Sindaco, perché inerenti a valutazioni in fatto di competenza dei giudici di merito quando, come nel caso in esame, risultano motivati in maniera non manifestamente illogica.
Senza pregio risultano, infine, i motivi che deducono violazione di legge e vizio di motivazione in tema di contestazione e modificazione dell'imputazione (LT) e di correlazione tra contestazione e sentenza (AI): la contestazione sostanziale è rimasta immutata e la violazione di legge contestata (con riferimento al reato di abuso d'ufficio) è stata sempre l'art. 4 L. 10/1977 e sussiste piena correlazione tra contestazione e responsabilità ritenuta dai giudici.
Il ricorso degli imputati è pertanto infondato, ma la sentenza va annullata senza rinvio, limitatamente ai capi A-Abis per estinzione del reato di abuso di ufficio per intervenuta prescrizione.
3. Eguale conclusione va adottata per il capo D, risultando il reato di cui all'art. 480 c.p. estinto per prescrizione e non sussistendo alcuna evidenza di causa di assoluzione che possano prevalere sulla declaratoria estintiva.
4. Deve essere rigettato infine il ricorso del LT avverso la sentenza d'appello che, in riforma della decisione di primo grado, lo ha condannato, ai soli effetti civili, in relazione ai delitti di truffa (capo F dell'imputazione).
Il ricorrente deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione per inesistenza della truffa contrattuale e per insistenza del danno, in quanto gli acquirenti ben avrebbero potuto stipulare il contratto definitivo e divenire proprietari. Il motivo è del tutto infondato, risultando analiticamente e compiutamente motivata la decisione della corte di appello che ha adeguatamente esaminato e criticato gli argomenti che aveva addotto il primo giudice per motivare la pronuncia assolutoria. Il Tribunale ha individuato la condotta fraudolenta del LT nell'avere indotto le persone offese a stipulare in contratti preliminari di compravendita, tacendo che l'Immobiliare BA non era ancora all'epoca proprietaria dell'intera area edificabile. La sentenza precisa che il LT non soltanto serbò un assoluto silenzio sulla situazione dei tre mappali relativi ad aree ancora non acquisite, ma dichiarò nelle scritture private che la parte promittente venditrice era "l'unica ed esclusiva proprietaria del complesso immobiliare in via di costruzione". Ulteriore elemento qualificante del raggiro del LT è stato individuato nel riferimento dei contratti preliminari all'esistenza della concessione edilizia, che all'epoca non era stata ancora rilasciata, elemento che, pur non formalmente contestato, assume valenza sotto il profilo del dolo, per la situazione assolutamente tranquillizzante prospettata dall'imputato ai promissori acquirenti: un dolo determinante nella stipulazione dei compromessi.
Quanto alla situazione dei mappali in discussione, la sentenza esclude che il LT avesse la disponibilità dei terreni in forza di una disponibilità qualificata da scritture private: per il mappale 93 (acquistato dall'Immobiliare BA il 24.9.1996) risulta da deposizione testimoniale che era intercorsa una trattativa risalente agli anni 1993-94, che prevedeva la cessione di un terreno alla "BA" in cambio della costruzione di un muro: sta di fatto che il LT non aveva alcun titolo idoneo al trasferimento allorché trattò con le parti offese;
per il mappale 95 esiste una scrittura tra il LT e le sorelle TR datata 30.12.1994; per il mappale 91, vi è una scrittura privata con i fratelli IO con data IO maggio 1994. La Corte d'appello osserva che le date di tali scritture private non assumono rilevanza dirimente, in quanto con esse il LT non acquisiva alcun diritto reale sulle aree, ma soltanto una promessa di cessione a determinate condizioni (costruzione di un garage per le TR e le IO), condizioni che non si realizzarono.
Rispetto a tale analitica ricostruzione e valutazione, le obiezioni del ricorrente non valgono a scalfire minimamente la corretta decisione della Corte d'appello, apparendo del tutto singolare e infondato il rilievo che, sol che avessero voluto, gli acquirenti avrebbero potuto stipulare il contratto definitivo per cui il danno è imputabile alla loro omissione: la realtà è, come osserva sensatamente il giudice d'appello, che le parti offese versarono cospicui acconti nella convinzione, indotta artificiosamente dal LT, che tutta l'area fosse già di proprietà della "Immobiliare BA" e che non vi fosse alcun rischio legato al verificarsi o meno di determinate condizioni (permuta con i garages da costruire), condizioni che non si verificarono.
5. Ferme restando le statuizioni civili relative ai capi per i quali si dichiara l'estinzione dei reati per prescrizione, i ricorrenti vanno condannati in solido alla rifusione delle spese sostenute dalla parti civili NI CC, TT OI e IO AR, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente ai reati di cui ai capi A), A-bis, e D, ascritti a LT MA e AI TA per essere i reati stessi estinti per prescrizione, ferme restando e statuizioni civili con riferimento a tali capi. Rigetta il ricorso del LT limitatamente alla statuizioni civili relative al reati di truffa di cui al capo F). Condanna i ricorrenti in solido alla rufusione delle spese sostenute dalle parti civili CC NI, che si liquidano in complessivi euro 1.700 per onorario, oltre IVA e CPA, e OI TT e AR IO, che si liquidano per ciascuno in euro 2.200, di cui 1700 per onorario, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2005.