Sentenza 24 febbraio 1998
Massime • 1
In sede di applicazione dell'art. 671 cod. proc. pen. non può modificarsi, in più o in meno, la misura della pena inflitta per il reato più grave tra quelli da unificare in sede esecutiva, risultando solo possibile, in deroga al principio dell'intangibilità del giudicato, diminuire le pene inflitte per i reati satelliti dal giudice della cognizione, mentre è esclusa la possibilità di aumento della pena non solo complessiva, ma anche per le singole fattispecie criminose.
Commentario • 1
- 1. Reato continuato e quantificazione in executivis dell’aumento per iRossella Fonti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con l'ordinanza in esame viene rimessa alle Sezioni unite la questione «se il giudice della esecuzione nella rideterminazione della pena complessiva finale in dipendenza del riconoscimento della continuazione – una volta individuata la violazione più grave e fatto salvo il contenimento del trattamento sanzionatorio entro il limite della somma delle pene inflitte con ciascuna condanna, come stabilito dall'art. 671, comma 2, cod. proc. pen. – possa quantificare l'aumento per un determinato reato satellite in misura superiore all'aumento originariamente applicato per quel reato». Oggetto di un risalente e mai sopito contrasto giurisprudenziale, il quesito sul quale il Supremo Consesso si …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/02/1998, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 24/02/1998
1. Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2. " OL DO " N. 1138
3. " IE ER " REGISTRO GENERALE
4. " CAMPO STEFANO " N. 35724/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto:
1) CO IL n. il 22.04.1965;
avverso ordinanza del 26.07.1997 G.I.P. TRIBUNALE di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CAMPO STEFANO;
lette le conclusioni del P G. Dr. Luigi CIAMPOLI, il quale chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 20 maggio 1997 il G. I. P. del
Tribunale di Catania disponeva la unificazione per continuazione, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., dei fatti di reato, per i quali CO FI era stato condannato in data 5 novembre 1984 dalla Corte d'appello di Catania alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione e lire un milione e cinquecentomila di multa e in data 25 febbraio 1997 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Catania a quella di anni due di reclusione, determinando la pena complessiva in quella di anni sette e mesi due di reclusione e lire un milione cinquecentomila di multa (reato più grave quello giudicato dalla corte d'appello; pena base anni quattro e mesi sei di reclusione e lire un milione trecentomila di multa più aumento per continuazione sino ad anni sette mesi due di reclusione e lire un milione cinquecentomila di multa.
2. Ricorre per cassazione il CO, con motivi personalmente redatti e con motivi proposti dal proprio difensore, deducendo erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 671 medesimo codice) in quanto il giudice dell'esecuzione nel determinare la pena complessiva ha modificato la pena determinata in sede di cognizione per il reato base e aumentato quella irrogata nella stessa sede per quello satellite.
3. Il ricorso è fondato.
Il giudice dell'esecuzione, nell'unificare per continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. i fatti di reato oggetto di diverse sentenze di condanna, deve determinare una pena unica complessiva mediante l'accertamento della più grave delle violazioni penali in esame, alla cui pena, così come risultante dalla relativa sentenza, va aumentata, in misura che motivatamente riterrà congrua, per ciascuno dei reati satelliti.
Nell'effettuare tale operazione, peraltro, l'entità della misura di pena apportata in continuazione a quella del reato base non potrà essere di entità superiore a quella irrogata per lo stesso in sede di cognizione, altrimenti operandosi, infatti, verrebbe meno la funzione di mitigare i gravosi risultati dell'applicazione del cumulo materiale delle pene affidata dal legislatore all'istituto della continuazione, così come nella determinazione della pena complessiva non può essere modificata in sede esecutiva la misura di quella irrogata per il reato ritenuto più grave in violazione del principio dell'intangibilità del giudicato, che, per la specialità dell'art.671 c.p.p., è derogabile soltanto in ordine alla misura delle pene irrogate per i reati satelliti.
Infatti questa Corte ha più volte affermato (cfr., ex plurimis, Cass. 13.1.1992. ric. Frigato) che in sede di applicazione dell'art.671 c.p.p. non può modificarsi, in più o in meno, la misura della pena inflitta per il reato più grave tra quelli da verificare in sede esecutiva, risultando solo possibile, in deroga al principio dell'intangibilità del giudicato, diminuire le pene inflitte per i reati satelliti dal giudice della cognizione, mentre è esclusa la possibilità di aumento della pena non solo complessivo, ma anche per le singole fattispecie criminose .
Ne discende che l'ordinanza impugnata, avendo illegittimamente diminuito la pena irrogata in sede di cognizione per il reato base (da cinque anni e sei mesi di reclusione e lire un milione cinquecentomila di multa a quattro anni e sei mesi di reclusione e lire un milione trecentomila di multa) e aumentato invece di diminuirla quella inflitta per il reato satellite (da due anni di reclusione a due anni e otto mesi di reclusione e lire duecentomila di multa), ha violato il principio di diritto sopra enunciato, di tal che deve essere annullata con rinvio degli atti allo stesso giudice dell'esecuzione, il quale, in diversa composizione soggettiva, provvederà a nuovo esame dell'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva avanzata dal ricorrente.
P. Q. M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catania.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 1998