Cass. pen., sez. I, sentenza 24/02/1998, n. 1138
CASS
Sentenza 24 febbraio 1998

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Massime1

In sede di applicazione dell'art. 671 cod. proc. pen. non può modificarsi, in più o in meno, la misura della pena inflitta per il reato più grave tra quelli da unificare in sede esecutiva, risultando solo possibile, in deroga al principio dell'intangibilità del giudicato, diminuire le pene inflitte per i reati satelliti dal giudice della cognizione, mentre è esclusa la possibilità di aumento della pena non solo complessiva, ma anche per le singole fattispecie criminose.

Commentario1

  • 1Reato continuato e quantificazione in executivis dell’aumento per i
    Rossella Fonti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Con l'ordinanza in esame viene rimessa alle Sezioni unite la questione «se il giudice della esecuzione nella rideterminazione della pena complessiva finale in dipendenza del riconoscimento della continuazione – una volta individuata la violazione più grave e fatto salvo il contenimento del trattamento sanzionatorio entro il limite della somma delle pene inflitte con ciascuna condanna, come stabilito dall'art. 671, comma 2, cod. proc. pen. – possa quantificare l'aumento per un determinato reato satellite in misura superiore all'aumento originariamente applicato per quel reato». Oggetto di un risalente e mai sopito contrasto giurisprudenziale, il quesito sul quale il Supremo Consesso si …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 24/02/1998, n. 1138
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1138
Data del deposito : 24 febbraio 1998

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