Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/10/2003, n. 15812
CASS
Sentenza 22 ottobre 2003

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L'atto di volturazione della concessione edilizia a favore del successore, a titolo universale o particolare, dell'originario concessionario, sebbene si caratterizzi come atto dovuto e privo di contenuto discrezionale (in quanto diretto solo a verificare che sussistano le condizioni richieste dall'art. 4, sesto comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ed, eventualmente, dallo strumento urbanistico locale vigente perché possa verificarsi il trasferimento della concessione), deve necessariamente materializzarsi in un provvedimento scritto, dal quale risulti compiuto l'accertamento delle condizioni necessarie all'attuarsi della novazione soggettiva nel rapporto concessorio. In difetto del formale atto di volturazione, la vicenda successoria resta confinata, rispetto alla P.A., in un ambito privato tra il titolare originario della concessione ed il suo avente causa, con la conseguenza che quest'ultimo è privo di legittimazione in ordine alle azioni giudiziali relative al rapporto concessorio, risultando legittimato esclusivamente il titolare originario della concessione edilizia. (Nel caso di specie, il successore a titolo particolare aveva impugnato il provvedimento con il quale il Sindaco aveva dichiarato la decadenza, per mancato inizio nell'anno dei lavori, dalla concessione edilizia; enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno cassato con rinvio la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche, la quale erroneamente aveva ritenuto sussistente detta legittimazione, nonostante il successore fosse privo di un formale atto di voltura del titolo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/10/2003, n. 15812
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15812
    Data del deposito : 22 ottobre 2003

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