Sentenza 22 ottobre 2003
Massime • 1
L'atto di volturazione della concessione edilizia a favore del successore, a titolo universale o particolare, dell'originario concessionario, sebbene si caratterizzi come atto dovuto e privo di contenuto discrezionale (in quanto diretto solo a verificare che sussistano le condizioni richieste dall'art. 4, sesto comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ed, eventualmente, dallo strumento urbanistico locale vigente perché possa verificarsi il trasferimento della concessione), deve necessariamente materializzarsi in un provvedimento scritto, dal quale risulti compiuto l'accertamento delle condizioni necessarie all'attuarsi della novazione soggettiva nel rapporto concessorio. In difetto del formale atto di volturazione, la vicenda successoria resta confinata, rispetto alla P.A., in un ambito privato tra il titolare originario della concessione ed il suo avente causa, con la conseguenza che quest'ultimo è privo di legittimazione in ordine alle azioni giudiziali relative al rapporto concessorio, risultando legittimato esclusivamente il titolare originario della concessione edilizia. (Nel caso di specie, il successore a titolo particolare aveva impugnato il provvedimento con il quale il Sindaco aveva dichiarato la decadenza, per mancato inizio nell'anno dei lavori, dalla concessione edilizia; enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno cassato con rinvio la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche, la quale erroneamente aveva ritenuto sussistente detta legittimazione, nonostante il successore fosse privo di un formale atto di voltura del titolo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/10/2003, n. 15812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15812 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente di Sezione -
Dott. OLLA Giovanni - Presidente di sezione -
Dott. RAVAGNANI Erminio - Consigliere -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. SABATINI FR - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - rel. Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. MORELLI Rosario Mario - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI ACQUARO, in persona del Sindaco "pro-tempore", elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI VILLINI 4, presso lo studio dell'avvocato ARTURO ANTONUCCI, rappresentato e difeso dagli avvocati NAZARENO SAITTA, FABIO SAITTA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AZUR ENERGY AMELLO S.R.L., in persona del legale rappresentante "pro- tempore", elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo studio dell'avvocato ANGELO CLARIZIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCA DI GIANNANTONIO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
e contro
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA;
- intimata -
avverso la sent. n. 73/01 del Tribunale superiore acque pubbliche, depositata il 2 luglio 2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 maggio 2003 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
uditi gli Avvocati Fabio SAITTA, Luca DI GIANNANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha conclusa per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Azur Energy Amelio s.r.l., con ricorso notificato il 25 maggio 2000, impugnò innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in sede di giurisdizione diretta di legittimità, le ordinanze del Comune di Acquaro con le quali: era stata dichiarata la decadenza, per mancato inizio nell'anno dei lavori, dalla concessione edilizia, a suo tempo rilasciata a FR LL (il quale aveva poi ceduto alla ricorrente il ramo d'azienda interessato alle opere) per la realizzazione dell'impianto di utilizzazione delle portate del fiume Amelio ai fini della produzione di energia elettrica;
era stata disposta la sospensione dei lavori relativi ai manufatti siti in località Carrà, sui terreni di proprietà di ZO RÌ e AF FR e ne era stata disposta la demolizione;
era stata dichiarata cessata l'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento, di cui alla delibera del Consiglio Comunale di Acquaro n. 54 del 21 ottobre 1994. Al procedimento furono successivamente riuniti altri procedimenti promossi dalla predetta società avverso:
a) l'ordinanza del Comune di Acquaro con la quale era stata disposta la sospensione della concessione edilizia n. 31 del 1997, già oggetto della pronunzia di decadenza impugnata col ricorso di cui sopra, sino all'ottenimento di altro nulla-osta paesaggistico ed ambientale, ritenendosi decaduto, per decorrenza del termine quinquennale, quello in precedenza rilasciato in data 23 marzo 1994;
b) il provvedimento del Sindaco del Comune di Acquaro con cui eroi stata negata la proroga dei termini di ultimazione dei lavori relativi alla concessione edilizia n. 31 del 1997, già oggetto di pronunzia di decadenza e sospensione;
c) il provvedimento della Provincia di Vibo Valentia di sospensione correlativa "per non oltre 60 giorni" dell'efficacia del nulla-osta paesaggistico n. 1561 del 1995; l'ordinanza del Comune di Acquaro con cui era stata disposta ulteriore sospensione dei lavori relativi alla concessione n. 31 del 1997.
Va precisato che i provvedimenti impugnati col primo ricorso - quello notificato in data 25 maggio 2000 - erano stati precedentemente impugnati dalla stessa società innanzi al T.A.R. della Calabria, la cui ordinanza di sospensione degli atti impugnati era stata annullata dal Consiglio di Stato per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, ordinario, appartenendosi la giurisdizione al T.A.S.P. ed, adito successivamente quest'ultimo giudice, la ricorrente, al fine di superare l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per inosservanza del termine per impugnare, aveva invocato l'errore scusabile.
Nel costituirsi innanzi al T.S.A.P. il Comune di Acquaro e la Provincia di Vibo Valentia chiesero il rigetto dei ricorsi perché infondati, in particolare per carenza di legittimazione attiva in capo alla Azur Energy Amello s.r.l., sul rilievo che la stessa, pur avendo tempestivamente richiesta la volturazione a proprio favore della concessione edilizia già disposta a favore del suo dante causa, LL, non l'aveva ancora conseguita.
L'adito T.S.A.P., con sentenza resa in data 2 luglio 2001, ha accolto ricorsi, annullando i provvedimenti impugnati.
In ordine all'ammissibilità del primo ricorso, il T.S.A.P. ha riconosciuta la scusabilità dell'errore in cui la società ricorrente era incorsa, nel rivolgersi in un primo tempo al T.A.R. Calabria anziché al T.S.A.P., rilevando che gli atti impugnati, in violazione dell'art. 3, ultimo comma, L. 7 agosto 1990, n. 241, non indicavano ne' l'autorità giurisdizionalmente competente a conoscere dell'eventuale impugnazione ne' il termine d'impugnazione ed osservando che le già esistenti difficoltà di individuazione del giudice cui richiedere la tutela giurisdizionale nei confronti della p.a. si erano aggravate a seguito dell'ampliamento della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, senza che un decisivo contributo chiarificatore venisse dalla norma che lasciava inalterate le attribuzioni giurisdizionali del T.S.A.P. previste dal R.D. n. 1775 del 1933, essendo anteriore e non ancora sufficientemente consolidato nel nuovo regime l'orientamento, seguito dal Consiglio di Stato nell'annullare, nel caso in esame, l'ordinanza di sospensione accordata dal T.A.R. Calabria, secondo cui la cognizione del T.S.A.P. si estende anche ai provvedimenti non immediatamente riguardanti il regime delle acque pubbliche e tuttavia comuni.
Quanto all'eccepito difetto di legittimazione sostanziale e processuale della ricorrente, premesso che la legge 7 agosto 1990, n. 241 riconosce rilevanza giuridica agli interessi di soggetti che, pur non diretti destinatari dell'atto amministrativo, da esso possano derivare pregiudizio e siano individuati o facilmente individuabili e che l'intervento della Corte Costituzionale ha riconosciuto ampiamente esperibili, nel giudizio amministrativo, le ragioni del terzo, ancorché non diretto destinatario dell'atto e, quindi, rimasto estraneo al giudizio, allorché il suo esito si risolva in una concreta lesione dei propri rilevanti interessi e ricorrano determinati presupposti, il T.A.S.P. ha ritenuto che la questione posta non potesse risolversi sulla base del date, formale, costituito dall'omessa volturazione della concessione edilizia e ciò soprattutto quando, come nella specie, tale circostanza sia stata determinata da inerzia della P.A., sospetta di avere volontariamente rese più difficoltoso l'esercizio della difesa giudiziale della ricorrente. Ciò premesso, il T.S.A.P. ha desunto l'interesse a ricorrere in capo alla ricorrente dalla sua successione nel ramo d'azienda del LL cui si riferisce l'opera della quale si tratta, dalla domanda di volturazione della concessione edilizia n. 31/97 avanzata dalla ricorrente, dalla volturazione, a favore della ricorrente, dell'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori di derivazione rilasciata al LL, dall'autorizzazione, concessa alla ricorrente, all'occupazione temporanea e d'urgenza per l'esecuzione dei lavori degli immobili necessari alla realizzazione dell'impianto idroelettrico, nonché dal fatto, ritenuto decisivo, che gli stessi enti pubblici resistenti notificando anche alla società ricorrente alcuni atti (provvedimenti di decadenza dalla concessione edilizia e autorizzazione all'occupazione d'urgenza dei terreni), avevano mostrato consapevolezza dell'interesse della stessa ad opporsi agli atti altrimenti intestati.
Nel merito, il T.S.A.P. ha escluso che si fosse verificata la causa di decadenza dalla concessione edilizia individuata dal Comune di Acquaro.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Comune di Acquaro, affidandosi a sette motivi.
Degli intimati, mentre la Provincia di Vibo Valentia non ha svolto attività difensive, resiste con controricorso la Azur Energy Amello s.r.l.
V'è memoria difensiva per il ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. e dei principi in materia di legittimazione a ricorrere, adducendo che erroneamente il T.S.A.P. ha ritenuta la legittimazione sostanziale della Azur Energy Amelio s.r.l., nonostante che la domanda di volturazione della concessione edilizia, dalla stessa avanzata, non fosse stata ancora accolta.
Osserva, all'uopo, il ricorrente che la volturazione di una concessione edilizia deve formare oggetto di esplicitò provvedimento, non essendo sufficiente, per il trasferimento dello "ius aedificandi", la semplice presentazione della domanda di volturazione ne', come nel caso in esame, la cessione del ramo d'azienda cui si riferiscono le opere oggetto della concessione edilizia. Aggiunge il ricorrente che, a meno di voler pervenire all'assurda conclusione che legittimati a ricorrere fossero sia il dott. LL, titolare della concessione edilizia, sia la Azur Energy Amello s.r.l., che aveva proposto la domanda di volturazione, deve ritenersi che solo il dott. LL avesse tale legittimazione, mentre la società subentrante, se avesse voluto dolersi dell'inerzia del Comune nel provvedere sulla sua domanda di volturazione, avrebbe dovuto a suo tempo azionare il meccanismo del silenzio-rifiuto. La censura è fondata.
In linea di principio, poiché la sentenza impugnata solo indirettamente si pone il problema, evitando, tuttavia, di assumere una posizione al riguardo, ritiene la Corte di dovere premettere che l'atto di volturazione della concessione edilizia a favore del successore, a titolo universale o particolare, dell'originario concessionario, sebbene si caratterizzi come atto dovuto e privo di contenuto discrezionale, in quanto diretto solo a verificare che sussistano le condizioni richieste dall'art. 4, comma 6, L. n. 10 del 1977 ed, eventualmente, dallo strumento urbanistico locale vigente perché possa verificarsi il trasferimento della concessione, deve necessariamente materializzarsi in un provvedimento scritto, dal quale risulti compiuto l'accertamento delle condizioni necessarie all'attuarsi della novazione soggettiva nel rapporto concessorio. Tale esigenza formale, imposta in via generale per tutti i provvedimenti amministrativi, specie se a contenuto concessorio od autorizzatorio, da particolarmente avvertita con riferimento alla concessione edilizia, e, conseguentemente, al collegato atto di volturazione, al fine di soddisfare evidenti esigenze di trasparenza dell'attività della P.A. in una materia particolarmente sensibile, come quella del governo del territorio, nonché esigenze di certezza in ordine ai soggetti del rapporto concessorio, all'adempimento delle connesse obbligazioni ed all'assunzione delle relative responsabilità, anche di ordine penale.
D'altro canto, la legge (art. 4, comma 6, L. n. 10 del 1977), statuendo che "La concessione è trasferibile ai successori o aventi causa", mostra di considerare che il trasferimento, pur determinato dalla successione relativa al fondo interessato dalle nuove opere, non si verifica "ipso iure", per effetto di tale vicenda successoria, bensì per effetto del provvedimento del Sindaco, ancorché a contenuto meramente accertativo.
Deve, dunque, ritenersi che, in difetto del formale atto di volturazione, la vicenda successoria resti confinata, rispetto alla P.A. in un ambito privato tra il titolare originario della concessione edilizia ed il suo avente causa e che, conseguentemente, quest'ultimo non sia legittimato alle azioni giudiziali relative al rapporto concessorio, restando legittimato esclusivamente il titolare originario della concessione edilizia.
Tale è anche l'orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui "il semplice trasferimento del diritto di proprietà di un terreno non determina 'ex se' alcun effetto traslativo della concessione di costruzione assentita a suo tempo al dante causa;
pertanto, in mancanza, di un formale atto di voltura del titolo, è inammissibile per difetto di legittimazione il ricorso dell'avente causa avverso un atto di annullamento del titolo stesso" (Sez. V, n. 434/1986) ed, ancora, "l'unico controinteressato all'impugnazione di una concessione edilizia non ancora volturata al terzo che si sia reso acquirente della proprietà del suolo è il concessionario, sebbene non più proprietario del fondo edificatorio, ed ancorché sia stata richiesta, ma non ancora concessa, la volturazione del provvedimento in favore dell'avente causa nel diritto reale" (Sez. IV, n. 313/2001). Verosimilmente consapevole della fondatezza, sotto il profilo ora esaminato, dell'eccezione sollevata dagli enti pubblici resistenti, il T.S.A.P. ha ritenuto che l'ostacolo a ritenere legittimata la "Azur Energy" fosse superabile col ricorso alla disposizione di cui all'art. 7 L. n. 241 del 1990, non avvedendosi, tuttavia, della non pertinenza del principio ispiratore di tale norma.
Essa, invero, valorizza, si badi solo ai fini della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, gli interessi di terzi, diversi dai destinatari dell'atto, mentre nel caso in esame l'interesse che dovrebbe legittimare la "Azur Energy" ad impugnare gli atti pronunciati dal Comune di Acquaro e dalla Provincia di Vibo Valentia è un interesse esattamente coincidente con quello del destinatario degli atti impugnati - il Dott. LL - anzi sostitutivo di esso.
Quanto, poi, alla rilevanza che, secondo la sentenza impugnata, assumerebbero la comunicazione alla "Azur Energy" degli atti impugnati ovvero l'adozione a suo favore di taluni provvedimenti (segnatamente, l'autorizzazione all'occupazione temporanea e d'urgenza data dall'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia), è agevole osservare che la non soddisfatta esigenza di un formale provvedimento di volturazione rendeva quelle comunicazioni irrilevanti e quei provvedimenti manchevoli del loro indefettibile presupposto, costituito dal trasferimento della concessione edilizia. Irrilevanti, infine, risultano le cause della mancata volturazione, al riguardo potendosi solo osservare che la "Azur Energy" ben avrebbe potuto attivare, contro l'inerzia del Comune, il procedimento del silenzio-assenso.
L'accoglimento del motivo riguardante il difetto di legittimazione della "Azur Energy" rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi, imponendo, di per sè, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
La delicatezza della questione giuridica esaminata giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite civili, accoglie il primo motivo del ricorso;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle sezioni unite civili, il 22 maggio 2003. Depositata in Cancelleria il 22 ottobre 2003