Sentenza 7 luglio 1999
Massime • 1
L'art. 201 del codice della strada - il quale considera le notificazioni delle ordinanze ingiunzioni "validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto risultante dalla carta di circolazione ... " - va interpretato nel senso che la validità della notificazione non è fondata sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi risultanti da detto documento, bensì sul necessario espletamento delle formalità previste per l'ipotesi d'irreperibilità del destinatario, sia per quanto riguarda la notificazione ordinaria, sia quella postale. Ne consegue che, nell'ipotesi di trasferimento del trasgressore in un luogo non annotato sulla carta di circolazione, la notificazione (sia ordinaria che postale), per essere valida, richiede necessariamente l'espletamento delle formalità previste dall'art. 140 cod. proc. civ. per il caso d'irreperibilità del destinatario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/07/1999, n. 7044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7044 |
| Data del deposito : | 7 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - rel. Consigliere -
Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
Dott. Simonetta SOTGIU - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CO ZO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEI NAVIGATORI 19, presso l'avvocato I. PEDERZOLI, rappresentato e difeso dall'avvocato SECONDINO CO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA DI CUNEO;
- intimata -
avverso la sentenza n. 134/95 della Pretura di SALUZZO, depositata il 18/01/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/99 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.7.1995 CO ZO proponeva opposizione avverso l'ordinanza del Prefetto di Cuneo, notificatagli il 6.7.1995, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di L 1.000.000 a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 142 comma 9 Cod. d. Str., commessa il 18.3.1993 sulla S.S. n. 663 in territorio del Comune di Moretta.
Sosteneva il ricorrente la tardività della notificazione del processo verbale di accertamento, avvenuta il 16.8.1993, ben oltre il termine di 150 gg. previsto dall'art. 201 Cod. d. Str., con la conseguente estinzione dell'obbligazione.
Il Prefetto si costituiva, depositando la documentazione. All'esito del giudizio il Pretore con sentenza del 13.12.1995- 18.1.1996 rigettava l'opposizione, sostenendo che la mancata osservanza del termine di 150 gg. previsto per la notificazione era attribuibile allo stesso opponente in quanto aveva omesso di richiedere l'annotazione del mutamento di indirizzo sulla carta di circolazione ed al P.R.A., mutamento risultante dal certificato di residenza storico rilasciato dal Comune di Torino che riportava i seguenti cambiamenti: in Via Lancia n. 124/2 fino al 24.10.1991; in Via Lancia n. 122 da tale data fino al 18.9.1993; in Corso Montecucco n.129/2 dal 18.9.1993.
Precisava che dagli atti risultavano due notificazioni: una prima in data 8.6.1993 all'indirizzo di Via Lancia n. 124/2 rilevato dalla carta di circolazione ma che non aveva raggiunto lo scopo in quanto il plico era stato restituito al mittente ed una seconda in data 30.8.1993 all'indirizzo di Via Lancia n. 122 dopo gli opportuni accertamenti, con la conseguenza che la procedura eseguita ai sensi dell'art. 386 Reg. al Cod. d. Str. doveva considerarsi perfettamente valida.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione, notificandolo all'Avvocatura Generale dello Stato, CO ZO, deducendo tre motivi di censura, illustrati anche con memoria. All'udienza del 12.10.1998 questa Corte disponeva il rinnovo della notificazione, ordinando che venisse eseguita al Prefetto di Cuneo presso il suo ufficio in quanto in primo grado non si era costituito tramite l'Avvocatura dello Stato.
La Prefettura non ha svolto alcuna attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso CO ZO denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 201 Cod. d. Str., lamentando che il Pretore non abbia considerato che il termine di 150 gg. per la notifica decorre dall'accertamento della violazione con l'unica eccezione, non configurabile nel caso in esame, di successiva identificazione dell'effettivo responsabile per l'ipotesi in cui questi sia persona diversa da quella risultante dai pubblici registri. Sostiene che l'Amministrazione, dopo aver tentato inutilmente una prima notifica in Via Lancia n. 124/2, effettuò poi una seconda ma intempestiva notifica al reale indirizzo di Via Lancia 122 risultante dall'anagrafe comunale, senza che ricorresse l'ipotesi che avrebbe potuto giustificare una tale ritardo.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia falsa applicazione dell'art. 386 comma 2 D.P.R. 16.12.1992 n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione al Cod.d.Str.). Sostiene che erroneamente il Pretore abbia fatto riferimento a detto art. 386 per ritenere tempestiva la notifica, riferendosi tale norma alla diversa ipotesi in cui il soggetto al quale viene effettuata la notifica dimostri di non essere proprietario del veicolo.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione. Sostiene che il Pretore non ha tenuto conto, nel ritenere impossibile la notificazione nel prescritto termine di 150 gg., che all'anagrafe comunale, come egli stesso dà atto, risultava l'avvenuto mutamento d'indirizzo e che il mancato aggiornamento della carta di circolazione avrebbe potuto semmai renderla solo lievemente difficoltosa.
Il ricorso, con cui si deduce la nullità della notifica del processo verbale di accertamento per il mancato rispetto del termine di 150 gg. previsto dall'art. 201 Cod. d. Str., merita accoglimento anche se in base a considerazioni in parte diverse da quelle prospettate.
È certamente corretta l'interpretazione data dal ricorrente con i primi due motivi agli artt. 201 Cod. d. Str. e 386 del relativo Regolamento, in base ai quali la possibilità di una decorrenza del termine da una data successiva rispetto a quella dell'accertamento è consentita limitatamente alle ipotesi di successiva identificazione del trasgressore o di uno dei soggetti indicati nei pubblici registri, anche a seguito di comunicazione dell'avvenuta alienazione del veicolo.
Il rilievo del resto è senza dubbio pertinente, non essendo il mancato rispetto del termine dall'accertamento dipeso da difficoltà di identificazione del responsabile, ma dal cambiamento di indirizzo del medesimo, operato senza la dovuta richiesta di annotazione negli atti e nei registri indicati al comma 3 dell'art. 201 Cod. d. Str., come risulta dall'impugnata sentenza.
L'ipotesi in esame trova quindi la sua disciplina proprio in tale ultima previsione la quale, dopo aver richiamato, per le modalità da osservare ai fini delle notificazioni, le norme del C.P.C. in alternativa a quelle che disciplinano la loro esecuzione a mezzo del servizio postale, le considera "validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto risultante dalla carta di circolazione o...".
Devesi pertanto individuare il significato da attribuire a tale espressione e quindi stabilire se con essa la norma abbia inteso fondare la validità della notificazione sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi risultanti da detti atti ovvero sull'espletamento - da considerarsi quindi necessario - delle formalità previste per l'ipotesi di irreperibilità del destinatario;
ciò per entrambe le forme di notificazione (quella ordinaria e quella postale).
Il Collegio ritiene corretta tale seconda soluzione. Nel disciplinare l'impossibilità della notifica per il mutamento di indirizzo non annotato negli atti e nei registri sopra indicati, il legislatore avrebbe potuto assimilare tale situazione a quella di cui al comma 1 della norma "de qua", relativa alla mancata identificazione del trasgressore, e far decorrere così il termine per la notificazione della violazione dal giorno in cui venga accertato, a seguito di ricerche, il nuovo indirizzo. Il legislatore però - evidentemente per evitare le lungaggini che avrebbe comportato un tale ulteriore accertamento, dovuto in definitiva ad un comportamento negligente del soggetto cui l'atto deve essere notificato - ha presunto, con una sorta di "fictio iuris", detto soggetto residente nel luogo risultante da tali atti o registri, indipendentemente dalla rispondenza di questi a verità e, conseguentemente, ha equiparato il trasferimento del destinatario della notifica da detto luogo alla situazione, prevista dall'art. 140 C.P.C., in cui siano conosciuti la residenza o il domicilio o la dimora, ma sia impossibile consegnare la copia per irreperibilità del destinatario (ovvero per incapacità o rifiuto a ricevere la copia medesima delle persone in tal caso a ciò abilitate). È questa la portata della norma in esame.
Consegue che nell'ipotesi di trasferimento del destinatario della notifica "de qua", questa, per essere valida, richiede (altresì) necessariamente anche l'espletamento delle formalità richieste dall'art.140 C.P.C. per il caso di irreperibilità del destinatario (deposito della copia nella Casa del Comune dove la notificazione deve essere eseguita, affissione dell'avviso di detto deposito alla porta dell'abitazione, notizia di questo mediante raccomandata con avviso di ricevimento).
Detto espletamento è necessario sia allorché la notifica avvenga nelle forme ordinarie sia allorché sia fatta a mezzo del servizio postale se, in questa seconda ipotesi, il plico sia restituito, ai sensi dell'art. 9 u.c. della Legge n.890 del 1982, senza che l'amministrazione postale abbia provveduto secondo le formalità previste dai primi due commi del citato art.
9. Conforta l'interpretazione adottata la sua coerenza con il sistema generale notificatorio il quale, in caso di mancata consegna al destinatario, richiede, per la validità della notifica, l'espletamento di particolari formalità - da osservare a pena di nullità - costituenti una residua garanzia a tutela del destinatario medesimo nell'ambito dell'articolato procedimento notificatorio volto a conciliare gli interessi di chi richiede la notifica e di chi ne è destinatario.
Nella specie pertanto, in cui il plico è stato restituito ai sensi dell'art. 9 u.c. della Legge n.890/82 senza l'espletamento successivo di alcuna altra attività, la notifica deve considerarsi non (validamente) eseguita.
Il ricorso deve essere quindi accolto con la conseguente cassazione dell'impugnata sentenza.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può provvedersi nel merito, ai sensi dell'art. 384 comma 1 C.P.C., accogliendo l'opposizione proposta avanti al Pretore ed annullando l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto.
Sussistono giusti motivi per una totale compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione di CO ZO ed annulla l'ordinanza ingiunzione del Prefetto. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 15 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1999