Cass. civ., sez. I, sentenza 07/07/1999, n. 7044
CASS
Sentenza 7 luglio 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'art. 201 del codice della strada - il quale considera le notificazioni delle ordinanze ingiunzioni "validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto risultante dalla carta di circolazione ... " - va interpretato nel senso che la validità della notificazione non è fondata sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi risultanti da detto documento, bensì sul necessario espletamento delle formalità previste per l'ipotesi d'irreperibilità del destinatario, sia per quanto riguarda la notificazione ordinaria, sia quella postale. Ne consegue che, nell'ipotesi di trasferimento del trasgressore in un luogo non annotato sulla carta di circolazione, la notificazione (sia ordinaria che postale), per essere valida, richiede necessariamente l'espletamento delle formalità previste dall'art. 140 cod. proc. civ. per il caso d'irreperibilità del destinatario.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 07/07/1999, n. 7044
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7044
    Data del deposito : 7 luglio 1999

    Testo completo