Sentenza 12 luglio 2011
Massime • 1
Il riconoscimento della continuazione fra reati oggetto di diverse sentenze e giudicati tutti con rito abbreviato comporta che la pena ridotta applicata in uno dei precedenti riti deve costituire il tetto non superabile rispetto al quale computare l'aumento per la continuazione, non potendo determinarsi alcuna duplicazione di benefici a favore del condannato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/07/2011, n. 34112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34112 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 12/07/2011
Dott. LANZA IG - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - N. 1263
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 5000/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. ER IG, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 02/12/2009 della Corte d'appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dr. Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato in ordine al calcolo della pena;
udito il difensore, avv. Giuseppe Milicia, che si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. La difesa di IG ER propone ricorso avverso la sentenza emessa il 2 dicembre 2009 dalla Corte d'appello di Messina, chiamata a giudicare in sede di rinvio, a seguito di parziale annullamento della pronuncia di merito intervenuta nel corso di precedente giudizio di legittimità.
La sentenza impugnata, applicato il principio di diritto stabilito in tale giudizio, ha poi accolto l'istanza della difesa di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto del procedimento in corso e quelli già giudicati con le sentenze della Corte d'appello di Reggio Calabria emesse in data 13 dicembre 1993 e 21 maggio 2009; in quest'ultima pronuncia era già intervenuto l'accertamento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di quel procedimento, tra i quali era stata identificata quale fattispecie più grave la tentata estorsione, cui era stato parametrato il calcolo della pena base, ed i delitti di associazione per delinquere, tra cui quello giudicato con sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 24 gennaio 1997, in relazione ai quali è stato operato in quella sede l'aumento per la continuazione. Si eccepisce nel ricorso violazione di legge, ravvisata nella determinazione della misura degli aumenti di pena operati nella sentenza impugnata, con riferimento ai reati di cui alla sentenza del 21 maggio 2009, lamentando violazione dell'art. 606 cod. proc. pen., lett. b) e c), in quanto la Corte non ha tenuto conto della riduzione prevista dall'art. 442 cod. proc. pen., da calcolarsi sull'aumento di pena, posto che i due giudizi per i quali si era provveduto al riconoscimento del vincolo della continuazione erano stati celebrati con il rito abbreviato;
ciò comporta, secondo il ricorrente, che richiama le pronunce della giurisprudenza di legittimità in materia, che la riduzione debba operare anche ove la parte di pena fissata in quei giudizi venga considerata ai fini dell'aumento per la continuazione.
2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di norma penale e processuale riguardo all'aumento per la continuazione operato in relazione ai reati di cui alla sentenza del 21 maggio 2009, che attiene ai reati di estorsione tentata, unito in continuazione con il reato di associazione mafiosa di cui alla sentenza 21 aprile 2007. La Corte di merito, secondo il ricorrente, è incorsa in un errore che ha determinato un aumento indebito della pena di anni due di reclusione e Euro 100 di multa sulla sanzione complessiva. Tale errore risulterebbe evidenziato dal riferimento dell'aumento indicato ad altri reati non meglio precisati, aumento effettuato omettendo l'indicazione di imputazioni diverse da quelle già comprese nella sentenza del 2009, non potendo l'inciso riferirsi ai reati già calcolati in continuazione nella sentenza, cioè quelli indicati con la pronuncia 24 gennaio 1997, sia perché in tale ultima sentenza è stato giudicato un unico reato di partecipazione all'associazione mafiosa e non una pluralità, sia in quanto, in ogni caso, il reato oggetto di quest'ultima pronuncia non prevede la pena pecuniaria.
3. Si lamenta inoltre violazione di norma penale e difetto di motivazione relative al calcolo della pena nell'individuazione dei criteri per stabilire gli aumenti in relazione alle imputazioni di cui alla sentenza del 1993. In quell'occasione il giudice aveva determinato una pena complessiva finale di anni nove di reclusione lire 5 milioni di multa, senza indicare il percorso di calcolo, carenza cui si era supplito in sede esecutiva, ove era stata sollecitata l'applicazione dell'indulto. In quella sede il reato più grave era stato individuato nell'estorsione consumata aggravata e l'aumento per la continuazione era stato riferito all'art. 416 bis cod. pen.. La sentenza impugnata ha modificato tale determinazione, distribuendo gli aumenti a titolo di continuazione nella misura di quattro anni di reclusione per il reato associativo e di anni uno Euro 2.500 di multa per i rimanenti reati, tra i quali l'estorsione aggravata. Tale scelta non solo appare irrazionale per l'entità della pena determinata, ma risulta ingiustificata alla luce delle precedenti valutazioni del giudice di merito in punto di individuazione del più grave reato.
Inoltre tale scelta penalizza l'interesse del ricorrente a vedersi riconosciuto il beneficio dell'indulto, in relazione alla pena di estorsione consumata, la cui incidenza sulla base del nuovo calcolo è drasticamente ridotta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Il ricorrente, richiamati precedenti di questa Corte che hanno ritenuto applicabile la riduzione per il rito anche all'aumento determinato a titolo di continuazione, assume non essere intervenuta tale riduzione nel concreto, desumendo tale circostanza dalla mancata esplicitazione del calcolo sul punto.
Richiamati i principi in tema di determinazione della pena, secondo cui nel caso di valutazione svolta integralmente nel corso del giudizio abbreviato l'aumento per la continuazione deve precedere la riduzione finale del terzo, che opera sulla pena determinata in concreto per tutti i reati che hanno formato oggetto del giudizio speciale (Sez. U, Sentenza n. 45583 del 25/10/2007, dep. 06/12/2007, imp. Volpe, Rv. 237692) ritiene la Corte che nel caso di specie, in cui sia diversa la natura dei giudizi che hanno accertato i reati considerati unificati nel vincolo della continuazione, il giudice di merito non sia tenuto, nell'operare il calcolo della pena, ad esplicitare il passaggio relativo all'intervenuta riduzione della stessa per effetto del rito scelto nel giudizio di merito, rilevante essendo, al fine di garantire il riconoscimento del vantaggio spettante all'interessato dal più favorevole trattamento processuale, esclusivamente che nella nuova operazione di calcolo la pena ridotta applicata nel precedente giudizio costituisca il tetto non superabile, rispetto al quale calcolare l'aumento per la continuazione;
la presenza di tale limite obiettivo infatti esclude la necessità di un'esplicitazione della riduzione anche sull'aumento apportato, realizzandosi, in caso contrario, una duplicazione del beneficio, per di più ingiustificato in quanto non più connesso sinallagmaticamente alla scelta processuale.
Nella quantificazione della sanzione in aumento, la pena determinata nel giudizio di merito costituisce dunque un limite invalicabile per garantire all'interessato una determinazione della pena più contenuta, connaturata nella ratio dell'istituto della continuazione;
al contrario, accedendo alla chiave interpretativa su cui è fondato il ricorso, ritenendo in tal modo vincolante l'esplicitazione della riduzione del terzo nel calcolo dell'aumento della pena, si creerebbe per l'interessato la possibilità di lucrare la riduzione della pena, sia nell'identificazione del limite massimo invalicabile per l'aumento da apportare, per rispettare il principio di favore dell'istituto, che nella determinazione concreta dell'aumento, con ingiustificata limitazione della potestà decisionale del giudice che provvede alla determinazione della sanzione per il reato continuato, ed effetti irragionevoli.
Conferma dell'infondatezza della rilevata violazione di legge si trae dalla circostanza che un onere di esplicitazione delle modalità di calcolo della pena non si ricava ne' dal tenore dell'art. 81 cod. pen. ne' dalle sue applicazioni interpretative, risultando del tutto pacifico che tale obbligatoria indicazione, da svolgersi applicando i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. riguardi solo la determinazione della pena base, quantificandosi gli aumenti per art. 81 cod. pen. in forza degli stessi criteri determinativi (Sez. 3, Sentenza n. 15098 del 11/03/2010, dep. 20/04/2010, imp. P, Rv. 246615), essendo stato, al più, valutato possibile ravvisare un vizio di motivazione (Sez. 4, Sentenza n. 6853 del 27/01/2009, dep. 17/02/2009, imp. Maciocco, Rv. 242867), in questa sede non eccepito, nella diversa situazione di fatto in cui il giudice determini la pena senza individuare l'entità della pena base e l'aumento per il reato satellite (Sez. 2, Sentenza n. 33566 del 05/05/2010, dep. 14/09/2010, imp. De Silvio, Rv. 248123), non l'eccepita violazione di legge nella fattispecie oggetto del presente ricorso, relativa alla pretesa mancata riduzione dell'aumento per la continuazione e desumibile, secondo la prospettazione, dalla mancata esplicitazione di tale calcolo.
2. Ciò premesso, nel concreto deve effettivamente ravvisarsi un errore di calcolo sull'aumento per la continuazione operato nella sentenza impugnata con riferimento ai reati satellite oggetto della sentenza del 2009.
L'analisi di tale punto della pronuncia si interseca con il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la correttezza della quantificazione della pena in aumento per i reati satellite, di cui si esclude la legittimità, per avere questi perso autonomia con la riconosciuta continuazione, circostanza che non consentirebbe un aumento autonomo della pena.
Si assume in proposito che tale aumento sia stato erroneamente apportato, in quanto il reato oggetto della più risalente sentenza era già stato valutato commesso in continuazione con la pronuncia successiva, e con l'aumento computato con richiamo testuale "quanto alla sentenza 2009" non potesse che intendersi compreso anche quello apportato per i reati in precedenza giudicati. In realtà l'ampia possibilità per il giudice che determina l'aumento da eseguire per la continuazione, di operare il calcolo sia complessivamente, che scorporando i reati satellite non permette di condividere tale valutazione, essendo la sua determinazione vincolata solo dalla necessità che il calcolo finale risulti più favorevole per l'interessato, come, per quanto si dirà, avviene nella specie. Nè si ravvisano elementi rivelatori di un'involontaria erronea determinazione nella pronuncia, che il ricorrente ritiene di poter desumere dal riferimento contenuto nella sentenza "ai reati" in luogo che all'unico "reato" oggetto di quel giudizio, trattandosi, all'evidenza, solo di un'imprecisa interpretazione della sentenza. Infatti nel provvedimento impugnato si opera un chiaro riferimento agli altri reati considerati nella pronuncia del 2009, nell'ambito della quale il calcolo della pena era stato operato sul reato base, provvedendosi poi all'aumento sia per la continuazione interna, che per il reato oggetto della sentenza del 1997 in unico contesto, sicché il richiamo alla pluralità delle imputazioni non può che riguardare tutti i reati satellite, oggetto sia di quel giudizio, che del procedimento precedente.
Nè risulta indicativo di una erronea determinazione, sulla base di quanto ritenuto dal ricorrente, l'aumento apportato anche sulla pena pecuniaria, non prevista per i delitti di associazione per delinquere considerati reati satellite, in quanto risulta ormai da approdo giurisprudenziale stabile (da ultimo Sez. 1, Sentenza n. 15986 del 02/04/2009, dep. 16/04/2009, imp. Bellini, Rv. 243174) la riconosciuta necessità di operare l'aumento di pena sull'integrale sanzione prevista per il reato base, a prescindere dalla natura della pena edittale dei reati satellite, che, a seguito del riconoscimento del vincolo perdono la loro autonomia sanzionatoria. Come si accennava deve però riconoscersi che il computo dell'aumento della pena della reclusione è stato determinato in entità pari a quello apportato nel giudizio di merito prima della riduzione del rito, pari ad anni due per i reati satellite oggetto di giudizio abbreviato. In relazione a tale computo emerge concretamente la presenza dell'errore, ipotizzato sotto altro profilo con il primo motivo di ricorso, che può essere emendato in questa sede effettuando la riduzione del terzo imposta dal rito prescelto, non imponendo tale intervento alcuna valutazione di merito. L'esecuzione della doverosa riduzione del terzo, deve quindi limitarsi a tale parte della sanzione, in quanto solo in riferimento ad essa l'omessa applicazione è direttamente accettabile dalla motivazione della pronuncia.
In tal senso può essere ricondotta la pena a legalità operando il riconoscimento della riduzione del terzo per il rito, già applicata in sede di giudizio di cognizione in quel procedimento, e quindi determinando l'aumento per il reato considerato satellite nella sentenza 20/5/2099 in anni uno e mesi quattro di reclusione. Per l'effetto la pena finale dovrà essere proporzionalmente ridotta e quantificata in anni diciannove e mesi dieci di reclusione, ferma la sanzione pecuniaria, sulla cui determinazione non si ravvisano errori, essendo stata ridotta nei termini previsti dalla legge.
3. Il ricorrente lamenta inoltre che nella sentenza impugnata ci sia stata, con riferimento alla pena determinata in relazione al reato giudicato con la sentenza del 1993, un'impropria attribuzione dell'aumento maggiore della sanzione In relazione al reato di cui al capo A), costituito dall'associazione per delinquere, e di un aumento ulteriore, inferiore al precedente, per gli altri reati giudicati in quella sede. Si ritiene così illegittimamente sovvertita non solo la generica individuazione operata sul punto in sede di merito, ove non è stato individuato il reato base, più grave, ma anche la diversa determinazione del giudice dell'esecuzione, che nella sua ordinanza del 27/11/2006, sulla base della misura edittale della pena, aveva individuato il reato più grave nell'estorsione, con conseguente possibilità di applicazione dell'indulto, inibita invece ove la sanzione sia comminata in relazione al delitto associativo. Il giudice di merito che, riconosciuta l'esistenza del vincolo della continuazione, sia chiamato ad operare la ridetemi inazione della pena è vincolato nell'individuazione del reato più grave alle determinazioni edittali (Sez. 1, Sentenza n. 24838 del 15/06/2010, dep. 01/07/2010, imp. Di Benedetto, Rv. 248047); nella specie il delitto di estorsione, correttamente era stato valutato dal giudice dell'esecuzione quale indicativo della pena base, che ha provveduto ad applicare all'intero suo ammontare l'indulto. Al contrario, la differente ed immotivata indicazione del reato più grave contenuta nella sentenza oggetto del presente ricorso -operata con richiamo alla lettera che individua il capo di imputazione e non con riferimento al titolo del reato- deve considerarsi frutto di mero errore materiale, in quanto tale inidonea a legittimare il mutamento del trattamento già concesso in fase esecutiva e ad incidere sull'attribuzione della pena base al delitto, effettivamente più grave, di estorsione.
conseguentemente non risulta fondato neppure il rilievo di incongruità della pena determinata, motivata con il riferimento al diverso reato base Tale lettura della pronuncia, non producendo modificazioni del dispositivo non comporta annullamento parziale della sentenza, che deve essere solo diversamente interpretata.
4. Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso va quindi rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'aumento della pena deteneva di anni due di reclusione a titolo di continuazione riferita alla sentenza 24/1/1997, aumento che si indica in anni uno e mesi quattro di reclusione, rideterminando conseguentemente la pena detentiva finale in anni diciannove e mesi dieci.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2011