Cass. pen., sez. V, sentenza 16/05/2013, n. 30502
CASS
Sentenza 16 maggio 2013

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Massime1

In tema di reati contro l'onore, la causa di non punibilità della provocazione sussiste in presenza dell'immediatezza della reazione, concetto questo che va inteso in senso relativo, richiedendo che tra l'insorgere della reazione ed il fatto ingiusto altrui vi sia una reale contiguità temporale.

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    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2025

    1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bologna confermava la sentenza con cui il tribunale di Bologna, in data 11.2.2022, aveva condannato M.M. alla pena pecuniaria ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, la cui liquidazione veniva rimessa al giudice civile competente, in relazione al reato di cui all'art. 595, co. 3, cod. pen. All'imputato si contesta, in particolare, di avere usato il proprio profilo "(OMISSIS)", nel replicare a una missiva che gli era stata inviata in forma privata dalla ex moglie, attribuendole di avere partecipato a una serata a luci rosse, nel corso della quale la stessa …

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  • 2Diffamazione: nelle trasmissioni di “gossip” sono ammesse affermazioni con toni più aggressivi (Cass. Pen. n. 32829/2019)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023

    La massima In tema di diffamazione, nell'ambito delle trasmissioni dedicate al c.d. “gossip”, caratterizzate dalla spettacolarizzazione del pettegolezzo, i limiti dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto e della continenza espressiva, immanenti all'esercizio del diritto di critica, assumono una maggiore elasticità in considerazione del contesto dialettico nel quale si sono realizzate le condotte e, in particolare, il parametro dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto, che in siffatte trasmissioni ruota attorno alla curiosità determinata dalla vita privata di personaggi noti, deve necessariamente ampliarsi, tenendo in considerazione anche la scelta dell'interessato di …

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  • 3Diffamazione: la provocazione è una scusante, non esclude la responsabilità civile
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 settembre 2023

    La massima In tema di diffamazione, la causa di non punibilità della provocazione non ha natura di scriminante ma di scusante, idonea ad eliminare solo la rimproverabilità della condotta dell'autore in ragione delle motivazioni del suo agire, ferma restando l'illiceità del fatto, imputabile a titolo di dolo, e la conseguente obbligazione risarcitoria nei confronti del soggetto leso. (In applicazione del principio la Corte ha riconosciuto la sussistenza dell'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza d'appello che, in riforma di quella di primo grado, aveva assolto l'imputato a norma dell'art. 599, comma 2, c.p., revocando le statuizioni civili - Cassazione penale sez. V - …

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    Il caso di studio riguarda una sentenza della corte di cassazione pronunciata in un procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata dall'utilizzo dei social media (art. 595 comma 3 c.p.). In particolare, all'imputato veniva contestato di avere pubblicato sulla bacheca della pagina facebook della persona offesa un contenuto diffamatorio. All'esito del processo di primo grado, l'imputato veniva condannato e la sentenza di condanna veniva confermata nel successivo grado di appello. Avverso la sentenza di condanna pronunciata dal giudice di appello, l'imputato proponeva ricorso per cassazione. Analizziamo nel dettaglio la decisione della suprema corte. Per un approfondimento sul …

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  • 5Diffamazione: In caso di "provocazione", l'imputato va assolto ma deve risarcire la parte civile.
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 gennaio 2022

    Sentenze Cassazione penale , sez. V , 08/03/2021 , n. 26477 La Suprema Corte, con la sentenza in argomento ha sostenuto che, in tema di diffamazione, la causa di non punibilità della provocazione non ha natura di scriminante ma di scusante, idonea ad eliminare solo la rimproverabilità della condotta dell'autore in ragione delle motivazioni del suo agire, ferma restando l'illiceità del fatto, imputabile a titolo di dolo, e la conseguente obbligazione risarcitoria nei confronti del soggetto leso. (In applicazione del principio la Corte ha riconosciuto la sussistenza dell'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza d'appello che, in riforma di quella di primo grado, aveva assolto …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 16/05/2013, n. 30502
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30502
Data del deposito : 16 maggio 2013

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