Sentenza 5 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/02/2001, n. 1595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1595 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA OM DEL POL TAL0 1 5 9 5/ 0 NE LA CORTE SU RINAL Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE interpretat. Volun ка (иболии база Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Mario SPADONE R.G.N. 19576/98 Cron. 3355 - Consigliere Dott. Rafaele CORONA Rep. 516 - Consigliere - Dott. Antonio VELLA - Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Ud. 14/07/00 Rel. Consigliere- Dott. Matteo IACUBINO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SE NTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: perdiritti FEB. 2001 ABBA' TERESA RI, ABBA' MILENA, ABBA' MARISA, IL CANCELLIERE elettivamente domiciliati in ROMA VIA G.M. LANCISI 31, presso lo studio dell'avvocato INGLESE CARLO LEONE LIRE 3000 CANCELLERIA che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
CB220901 IN GI, elettivamente domiciliata in ROMA CB220902 VIA MARCO ATILIO 15, presso lo studio dell'avvocato SPINELLI PP, che la difende, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - controricorrente 2000 - Richiesta copia studio dal Sig. SPINELLI nonchè contro 1431 per diritti L./6000 11 APR. 2001 -1- AL CANCELLIERE BISIO LI, AT GE, IG LA, RUPIL CORTE SUPREMAC CASSAZIONE, ANITA, LD RI, CO LI, UFFICIO COPIE CO Richiesta copia studio PP, MI RI, TI VENERANDA, dal Sig. CARONI 6000 per diritti✓ elettivamente domiciliati in ROMA VIA S. OTTATO 20, 7IL CANCELLIERE presso lo studio dell'avvocato CAPONI RENATO, che li difende, giusta delega in atti;
controricorrenti avverso la sentenza n. 1642/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 14/05/98; 3000 CANCELLERIA udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/07/00 dal Consigliere Dott. Matteo IACUBINO;
udito l'Avvocato Carlo Leone INGLESE, difensore dei CANCELLERIA ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato PE SPINELLI, difensore della OF471480 che ha chiesto il rigetto delresistente LI, ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore LIRE 1500 Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il CANCELLERIA rigetto del ricorso, inammissibilità del controricorso e della memoria a nome dell'avv. NI. 0488662 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 28/1-24/2/94, la sig.ra AB TE IA, per sé e quale procuratrice delle sorelle AB EN e AR, esponeva: -che il 9/4/1993 era deceduta in Roma, la sig.ra AB AM, la quale, con testamento pubblicato con verbale olografo in data 16/2/91, del 23/4/93, rep. n. 3656, dal notaio dr. Massimo IA Panvini Rosati di Roma, aveva espresso la volontà che un esecutore testamentario provvedesse a vendere i suoi due appartamenti, siti in Roma alla via Marco Attilio n. 15 Palazzina B int. 2 e 3, nonché i titoli azionari depositati presso la Banca Popolare di Novara Sede di Roma e che al ricavato di tali vendite fossero aggiunte le somme residuate a sua morte e depositate su libretti di risparmio;
-che l'AB aveva disposto del 75% dell'asse ereditario, come innanzi formato, mediante attribuzione di quote percentuali così determinate: 15% a LI LI;
10% a IO IL;
10% a MI Giuglio;
5% ad AB TE IA;
5% ad AB EN;
5% ad AB IS;
5% a AS NG;
3% a IG OR;
4% a IL AN;
3% a 3 detta Nanda, in IS;
4 %/ 10а ID EN, RA IA;
3% a MI PE;
3% а HE IA;
-che con lo stesso testamento la de cuius aveva disposto in favore di alcuni dei coeredi dei suoi gioielli;
-che come esecutore testamentario era stato nominato dagli eredi l'avv. Renato NI, il quale aveva provveduto a redigere inventario, а vendere le azioni ed а distribuire ai coeredi il 75% del ricavato dalla vendita delle azioni e della somma residuata nel libretto di risparmio esistente presso la Banca Popolare di Novara;
-che era insorta controversia tra gli eredi circa l'attribuzione del residuo 25% dei beni, del quale la de cuius non aveva testamentariamente disposto;
infatti, a giudizio delle attrici, in mancanza di disposizione testamentaria, occorreva dar luogo alla successione legittima;
per contro, degli altri coeredi, Occorreva a giudizio distribuire la residua parte tra di essi, con esclusione delle sorelle AB, posto che la de stesse avrebbero cuius aveva precisato che le ereditato "ciascuna delle tre il 5% e nient'altro"; -che l'esecutore testamentario aveva di sua 4 iniziativa adottato la soluzione intermedia di attribuire il residuo 25% a tutti i coeredi in proporzione delle quote percentuali ad essi rispettivamente assegnata dalla de cuius e con invitato i coeredi lettera 1/1/94 aveva dissenzienti eventualmente a contestare giudizialmente tale impostazione;
-che, in realtà, l'impostazione data dall'esecutore testamentario e dagli altri coeredi era palesemente erronea, dal momento che la delazione legale dell'eredità non poteva ritenersi superata dalla locuzione “erediteranno il 5% nient'altro" adoperata dalla de cuiusciascuna e nei confronti di esse attrici. Tanto premesso, l'AB citava i suindicati coeredi e l'avv. Renato NI, nella sua qualità di esecutore testamentario, davanti al Tribunale di Roma perché sentissero accertare e dichiarare che i beni (due appartamenti;
azioni; somma depositata sul libretto di risparmio) relitti da AB AM il 75% in successione erano caduti per testamentaria e per il 25% in successione legittima e che quest'ultima quota era devoluta in parti uguali ad esse attrici, quali uniche successibili ex lege;
con ogni conseguenziale statuizione 5 all'esecutore testamentario e al Conservatore dei RR. II. Instauratosi i contraddittorio, l'avv. Renato NI, costituitosi in giudizio, in proprio, quale esecutore testamentario, nonché nella qualità di procuratore dei coeredi CO IU, IO IL, CA NG, IL AN, RA IA, ID EN, MI PE, HE IA e IG OR deduceva che la testatrice aveva espresso il chiaro intendimento di non lasciare alle nipoti "nient'altro" all'infuori del 5%, e, quindi, ribadiva il proprio convincimento che occorresse correggere l'errore artmetico in cui era incorsa la de cuius nel determinare le quote non già in 75% sebbene in 100% e, pertanto, operare il relativo ragguaglio. Con autonoma comparsa, si costituiva, altresì, in giudizio la coerede LI LI, la quale contestava la domanda attorea, sul presupposto che la testatrice avesse con chiarezza espresso la sua volontà di non attribuire alle nipoti "nient'altro" all'infuori del 5%, e, quindi, si opponeva all'interpretazione adeguatrice data al testamento dall'esecutore testamentario ritenendo che la quota relitta del 25%, conformemente alla volontà palesta 6 da AB AM, dovesse essere distribuita tra tutti i chiamati, escluse le tre nipoti AB. Il Tribunale, con sentenza 19 giugno/9 settembre 1996 n.12441, dichiarò il difetto di legittimazione del NI;
dichiarò la successione testamentaria di AB AM;
dichiara che la ripartizione dei beni relitti, come effettuata con il testamento, dovesse essere rapportata su base 75 anziché su base 100. Osservò che AB AM aveva inteso disporre di tutti i suoi beni come risultava dalle espressioni contenute nella scheda testamentaria, lei provenienti cosicchè le disposizioni esaustive dell'intero dovevano intendersi patrimonio relitto. AB TE IA e EN proposero appello avanti la Corte di Roma con atto 11.12.1996, costituzione deichiedendo dichiararsi nulla la convenuti nel giudizio di primo grado e, nel merito, l'accoglimento della domanda introduttiva del giudizio. Si costituì LI LI, che chiese il Mvery rigetto dell'appello, nonché l'avv. NI quale procuratore speciale degli altri appellati, il quale chiese il rigetto dell'appello e, in via di 7 appello incidentale, il rimborso delle spese di lite di primo grado, compensate interamente dal Tribunale. Con sentenza depositata il 14 maggio 1998 l'adita Corte territoriale ha rigettato entrambi i gravami e condannato le appellanti principali alle spese di secondo grado. На osservato quel Collegio, per quanto ancora interessa, che ben aveva l'avv. NI la procura sostanziale ante causam per le incombenze relative ivi compresa la facoltàalla successione de qua, di nominare avvocati in caso di conflitto tra i coeredi. Esercitando tale potere, aveva nominato se in stesso come difensore dei coeredi convenuti questo giudizio. Circa la interpretazione della scheda testamentaria di AB IL (de cuius), la Corte romana ha condiviso l'assunto dei primi giudici ravvisando in quell'atto il chiaro intento della di voler "disporre di tutto il suotestatrice patrimonio", all'uopo elencando anche tutti i beni relitti. Segnatamente, in ordine alle quote espresse ivi analitico e motivato delle varie Juey in 75efini anziché in centesimi, l'adita Corte è scesa all'esame 8 clausole e disposizioni testamentarie, alcune delle quali riportate testualmente in sentenza, per conclusione che la testatrice giungere alla all' "evidenza ebbe a disporre dell'intero suo patrimonio dividendolo per quote a titolo universale e con attribuzione ai chiamati della qualità di erede, come previsto dall'art. 588 c.c." (pag. 11-12 s.i.). Impugnano tale decisione TE IA, EN e IS AB con ricorso per cassazione fondato su tre motivi. Resistono con controricorso: LI LI separatamente e, congiuntamente, tutti gli altri intimati (RA M., HE M., IG F., IO E., IS V., IL A., MI IU e PE CA to A.). I tre ricorrenti e la resistente LI LI hanno depositato memoria;
le prime deducono l'inammissibilità del controricorso di RA M. e altri per difetto di procura al difensore. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità фибо del ricorso di RA IA e altri a firma dell'avv. NI di procura per mancanza ё сино nel speciale al difensore. Quelle di cui stesso risalgono alle fasi di controricorso merito;
non sono, perciò, specifiche per il ricorso. 9 no successive alla sentenza qui impugnata (cfr. Sez. Un.
4.XI.1996 n.9537). MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo mezzo di ricorso, ancorato ai vizi ex artt. 360 nn. 3 e 5 cpc per violazione falsa applicazione dell'art. 83 cpc, assumendo che l'avv. R. NI non aveva il potere di nominare procuratori ad lites, le ricorrenti deducono "comunque" il conflitto di interessi in cui detto procuratore sarebbe incorso schierandosi con alcuni gli altri. eredi
contro
Ne deducono procura alle liti e, 1' "insussistenza" della conseguentemente, la contumacia degli eredi da lui rappresentati.
1.1. La censura è infondata. La sentenza impugnata dà atto che ben era stato conferito al NI il potere di nominare procuratori ad litem nel caso di conflitto tra coeredi. Le ricorrenti contestano sic et sempliciter tale affermazione senza dare i specificità al loro assunto { indicando, per esempio, la fonte testuale disattesa dal giudice Члену del merito o i canoni interpretativi violati). La circostanza, poi, che il preteso esecutore testamentario abbia conferito a sé stesso, avendone 10 le qualità (avvocato), tale procura non configura il denunciato conflitto di interessi né rende invalida la procura alla lite de quo. Sul piano sostanziale, infatti, il NI già -aveva preso posizione avvalendosi dei suoi poteri negoziali nel senso di ritenere oggetto del testamento l'intiero patrimonio relitto e le quote cui prevista come percentuale del tutto (v. stessa citazione delle AB come riferita nella s.i.; pag. 6, CO. 1°7. Costituendosi in giudizio, ha continuato a sostenere tale posizione (accolta poi dai giudici di merito) per 11 parte convenuta, che su quella tesi erano attestate. Mian conflitto interno di interessi, pertanto ( ipotizzabile ove, per esempio, si fosse costituito per le AB sostenendo tesi alle stesse favorevoli). Il tal caso si sarebbe potuto fare questione di revoca del mandato e di responsabilità personale del difensore, non di “inesistenza della profure alle liti". Che la figura dell'esectore testamentario non sia incompatibile con quella del singolo erede Члан rispetto agli altri è peraltro provato dal disposto dello a rt. 701 co. 2° C. Civ.. 2 - Con il secondo motivo si denuncia: violazione e falsa applicazione delle regole di ermeneutica 11 all'interpretazione del testamento (1362 CC. e segg.), degli artt. 457 e 734 C.c. omessa, incongrua irrazionale e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 n. 3/5 CPC77. Sostengono le ricorrenti che i giudici di merito non avevano interpretato la volontà del testatore, non si erano sostituiti ad essa "finendo con l'attribuire quote superiori" a quelle date dal de cuius. V'era contraddizione nella motivazione della s.i., laddove a fronte del puntuale dosaggio delle quote ereditarie ivi evidenziato si era giunti ad una conclusione che travolgeva il limite di quelle quote. Peraltro, se errore v'era stato da parte della testatrice, Occorreva sapere come residuo 25%, se si fosse avrebbe distribuito il accorta di quell'errore>>. che detto residuo era fuori dalla Vero divisione testamentaria ed andava attribuito con le regole della successione legittima.
2.1. Il motivo non può essere accolto. L'interpretazione della volontà del testatore costituisce indagine di fatto riservata al giudice di merito incensurabile in questa sede se priva di vizi logici intrinseci efe conforme ai canoni interpretative ex art. 1362 e segg. C.C. (cfr. 12 Cass. 2197/90; 5387/97; 10253/97; 5734/97; 3142/98; 3084/98; 9256/98; 916/99). Le ricorrenti affermano apoditticamente che la volontà del testatore è stata stravolta, ma non specificano i canoni ermeneutici violati o il testo di disposizioni testamentaria a conforto del loro assunto. La motivazione della s.i., per contro, appare logica e coerente e dà contezza del ritenuto errore di calcolo, seguendo passo per passo i contenuti della scheda. Le ricorrenti prescindono da tale motivazione peraltro, non si rendono conto che, una volta e, ritenuto l'errore materiale (75 eţimi anziché centesimi), la quota astratta attribuita а ciascun erede resta sempre la stessa, solo che ne aumentano i contenuti perché rapportati а 100, cioè all'intiero patrimonio. Su questa volontà del dR cuius, cioè di disporre con testamento all'intiero, 21 è Corte di appello si motivatamente ed esaurientemente espressa, con argomentazioni in fatto (basata sul testo della scheda) ignorat dalle ricorrenti. ASpecificità, quindi, e genericità del secondo motivo di ricorso. 13 3. Deducono infine le ricorrenti, con il terzo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c; erronea ed incongrua motivazione sul punto. Poiché era nulla la costituzione dell'avv. NI, non competevano le spese alle parti dallo stesso difese. Peraltro vi erano altri coeredi che avevano contrastato la intesi accolta sentenza e comunque ricorrevano una serie di giusti motivi per compensare le spese giudiziali.
3.1. La censura è inammissibile. Mentre è assorbita dal rigetto del 1° motivo la questione relativa alla difesa assunta del NI, non risulta violato il principio della soccombenza posto che, come evidenziato dalla Corte del merito, le AB che il giudizio avevano promosso sono restate pienamente soccombenti nel merito. Ogni eventuale altro contemperamento (a. 92 c.p.c.) costituiva mero potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile nel suo - in sede di legittimità (v. esercizio о meno sentenze nn. 2949/95, Sez. Un. 25.XI.94 n.9597; 79/95 e 12657/92 di questa Corte). Aggiungasi che dalle conclusioni del giudizio 2° grado non si ravvisa alcuna richiesta di di 14 parte appellata. contrastante con la decisione poi adottata dal giudice di appello (v. concluf, LI LI e degli altri appellati nell'epigrafe della s.i.).
4. Per le svolte considerazioni il ricorso va rigettato con la condanna conseguente delle ricorrenti in solido alle spese in favore della parte resistente ritualmente rappresentata, spese 80000 da liquidare con in dispositivo. 330000
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento in favore di LI LI delle spese di questo giudizio, £.201.800 per liquidate in £.
2.400.000 per onorari e esborsi. Dichiara inammissibile il controricorso, a firma dell'avv. NI Renato, per RA IA e altri. Così deciso in Roma il 14 luglio 2000. Н. Стулину, He Presidente You r врайони UFFICIO ENTR 2001MA 2 12112 330.000 IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania recentohentonce SONATOR CANCELLERIA P. 5 FEB. 2001 Roma IL CANCELLIERE C1 France 15