Cass. civ., sez. III, sentenza 06/07/2001, n. 9199
CASS
Sentenza 6 luglio 2001

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In tema di appalto, il termine annuale previsto, a pena di decadenza, dall'art. 1669, primo comma cod. civ. per la denuncia dei gravi difetti dell'opera appaltata decorre dal giorno in cui il committente (o l'acquirente) abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti stessi e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha, così, cassato la pronuncia del giudice di merito che aveva fatto decorrere il termine decadenziale "de quo" dal giorno del deposito della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso della causa di merito - e non anche dalla data della citazione a giudizio dell'appaltatore -, osservando come la proposizione di un'azione giudiziaria introdotta mediante citazione a giudizio non possa non implicare, da parte del committente, l'ormai avvenuta conoscenza dei vizi lamentati, conoscenza che costituisce addirittura un "prius" logico rispetto alla citazione stessa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 06/07/2001, n. 9199
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9199
    Data del deposito : 6 luglio 2001

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