Sentenza 6 luglio 2001
Massime • 1
In tema di appalto, il termine annuale previsto, a pena di decadenza, dall'art. 1669, primo comma cod. civ. per la denuncia dei gravi difetti dell'opera appaltata decorre dal giorno in cui il committente (o l'acquirente) abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti stessi e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha, così, cassato la pronuncia del giudice di merito che aveva fatto decorrere il termine decadenziale "de quo" dal giorno del deposito della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso della causa di merito - e non anche dalla data della citazione a giudizio dell'appaltatore -, osservando come la proposizione di un'azione giudiziaria introdotta mediante citazione a giudizio non possa non implicare, da parte del committente, l'ormai avvenuta conoscenza dei vizi lamentati, conoscenza che costituisce addirittura un "prius" logico rispetto alla citazione stessa).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/07/2001, n. 9199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9199 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANFREDO GROSSI - Presidente -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - rel. Consigliere -
Dott. MICHELE LO PIANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CC OS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OVIDIO 20, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA DELFINI, difeso dagli avvocati ANTONIO PUNZI, RAFFAELE MARTONE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PE LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PETRONE, difeso dall'avvocato LUIGI DE NICOLELLIS, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 48/99 della Corte d'Appello di SALERNO, emessa il 21/01/99 e depositata il 23/02/99 (R.G. 553/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/04/01 dal Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI;
udito l'Avvocato Raffaele MARTONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 31 ottobre 1987 OL ES - esponendo che nella propria casa d'abitazione s'erano verificate infiltrazioni, le quali erano imputabili al costruttore GO RO - conveniva quest'ultimo ex art. 1669 c.c. davanti al Tribunale di Salerno, chiedendone la condanna al risarcimento dei conseguenti danni. Radicatosi il contraddittorio ed istruita la causa, con sentenza 20 ottobre 1996 il Tribunale accoglieva la domanda e, per l'effetto, condannava il RO a pagare al ES, per il titolo dedotto, la somma di lire 21.000.000, oltre accessori, e la sentenza, impugnata dal soccombente, era confermata dalla Corte d'appello di Salerno, che così motivava.
Premesso che dalla relazione di consulenza tecnica, dalla successiva integrazione e dall'ispezione dei luoghi era risultato che effettivamente l'immobile in discorso era interessato "da un consistente fenomeno di umidità da condensa", rendendo "inidonea l'abitazione a fornire la sua naturale utilità, tanto da pregiudicare l'originaria salubrità", e che tale ipotesi integrava la fattispecie legale di cui all'art. 1669 c.c., infondata appariva l'eccezione di decadenza dall'azione, dedotta dal RO in base al fatto che controparte non avrebbe tempestivamente denunciato i vizi. In realtà, il termine della denuncia la quale può essere contenuta nella stessa domanda giudiziale decorre solo dal momento in cui il denunciante abbia acquistato un apprezzabile grado di conoscenza obbiettiva e completa della gravità dei difetti e del loro collegamento causale con l'opera svolta dall'appaltatore, conoscenza che può anche derivare da un accertamento tecnico. Correttamente, pertanto, il primo giudice aveva ritenuto di individuare il dies a quo dalle consulenze tecniche espletate nel corso del giudizio, poiché soltanto da esse il ES aveva appreso "la natura dei difetti e la loro imputabilità al convenuto"..
Stando così le cose, era stato anche rispettato il termine prescrizionale, poiché, una volta ancorato il termine di decadenza al deposito delle relazioni peritali, la pendenza del giudizio soddisfaceva pure al precetto di cui al co. 2 del medesimo articolo di legge.
Nel merito, appariva condivisibile la decisione del Tribunale, il quale - recependo le conclusioni peritali, assunte sulla base degli opportuni accertamenti tecnici - aveva ritenuto di escludere il risarcimento dei danni conseguenti all'innaturale destinazione, del locale del piano interrato a studio e salone, laddove, quanto ai locali dei piani superiori, pur essi interessati dal fenomeno della condensa, si doveva addossare al ES un contributo causale, equitativamente determinato, del 40%.
Infondato - soggiungeva la Corte d'appello - era poi l'assunto per il quale l'immobile sarebbe stato costruito non dal RO, bensì dalla società Edil Tre poiché, come aveva ancora ritenuto il Tribunale, il primo, nell'appaltare alla società le strutture al grezzo, non aveva completamente dismesso le responsabilità relative all'esecuzione dei lavori, concedendo in uso all'appaltatore il cantiere di lavoro con le attrezzature ed i macchinari. Egli, soprattutto, s'era obbligato a fornire all'impresa tutti i materiali occorrenti, sicché non poteva essere ragionevolmente esclusa una sua responsabilità collegata alla fornitura di materiali inidonei ad evitare fenomeni di condensa, ovvero alla mancata fornitura di materiali, idonei. Andava anche considerato che, dalla documentazione acquisita, era emerso che era lui il responsabile dei lavori di rifinitura, ai quali, in astratto, ben poteva essere ricollegato il lamentato inconveniente.
Per la cassazione della sentenza il RO ha proposto ricorso sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso l'intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1669 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., difetto, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., il ricorrente si duole che la Corte abbia ritenuto che un semplice fenomeno di condensa possa condurre alla responsabilità di cui alla citata norma.
In sede di appello, egli aveva introdotto brevi note del proprio consulente tecnico, che tuttavia il giudice non aveva preso in esame. Esse, in particolare, sottolineavano la circostanza secondo cui, alla luce del regolamento edilizio del Comune di Baronissi, il locale del piano terra-seminterrato non era abitabile. Per i locali del piano superiore, poi, il medesimo consulente aveva posto in evidenza il disposto dell'art. 50 dello stesso regolamento, il quale detta norme tecniche per limitare la formazione del vapore d'acqua. Il giudice del merito, peraltro, non aveva esaminato tali rilievi, pur precisi e circostanziati, così restando evidenziato il vizio di motivazione della sentenza.
Con il secondo mezzo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1669, 1655, 1658, 2697 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché difetto, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., il ricorrente si duole che il giudice d'appello, pur dando atto che egli aveva concesso in appalto a terzi l'esecuzione della struttura al grezzo, abbia egualmente ritenuto la sua responsabilità.
In particolare, era irrilevante che avesse concesso all'appaltatrice il cantiere con le sue attrezzature, così come era irrilevante che avesse fornito i materiali all'impresa appaltatrice. Infine, quand'anche le opere di mera rifinitura fossero state effettuate da lui, non poteva soggiacere alla responsabilità de qua, attenendo alla struttura la qualità dei muri perimetrali, la predisposizione del sistema fognario, il regolamento del deflusso delle acque. In tale prospettiva, incombeva al ES provare a chi fosse soggettivamente riferibile l'evento dannoso, e la sentenza, che non aveva tenuto conto di tale esigenza, aveva violato l'art. 2697 c.c. Comunque sia, il giudice del merito avrebbe dovuto ripartire tra esso ricorrente e l'appaltatore la responsabilità del fatto dannoso. Con il terzo mezzo, denunciando violazione dell'art. 1669 ult. co. c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., nonché difetto, insufficienza, contraddittorietà della motivazione;
in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., il ricorrente - premesso che il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denuncia, ai sensi della prima disposizione- deduce che il ES aveva denunciato i vizi con citazione 11 dicembre 1986, introduttiva di causa iscritta a ruolo da controparte, e in seguito rinunciata. Successivamente lo stesso ES aveva riproposto la domanda "con atto notificato 31 ottobre 1987, cioè ben oltre vanno dalla denuncia. L'atto pubblico - prosegue il RO - fu rogato dal notaio Ansalone in data 8 settembre 1983, e, come si legge nell'atto di citazione, 'nel giro di appena un paio di anni l'immobile presentava vistosi difetti di costruzione, in conseguenza di diffuse infiltrazioni di acqua che, per la loro importanza e vastita', implicavano sostanzialmente la materiale impossibilità di destinarlo a lunga duratà. Pertanto, dalle stesse affermazioni del ES si ricava che l'azione è prescritta: acquisto avvenuto l'8 settembre 1983; scoperta dei vizi nel giro di appena un paio di anni;
prima citazione notificata l'11 novembre 1986. Manca quindi la prova che la domanda fu esercitata entro un anno dalla scoperta dei vizi. Obiettano sul punto i giudici di merito che il termine prescrizionale decorra non dal giorno dell'iniziale denuncia, ma da quello (successivo addirittura all'introduzione del giudizio) dell'espletamento della C.T.U., poiché soltanto all'esito di tale indagine il ES avrebbe acquisito la piena, conoscenza della natura dei difetti e della loro imputabilità. Anche sul punto è evidente l'errore di diritto in cui sono incorsi i giudici di merito. Il principio dagli s tessi riportato si riferisce, e non può che riferirsi, alla decadenza dall'azione, non già alla prescrizione di cui all'ultimo comma dell'art.1669 c.c. È soltanto alla tempestività della denuncia dei vizi che si riferiscono i precedenti giurisprudenziali indicati nell'impugnata sentenza. Una volta denunciato il vizio, da quel momento scatta inesorabilmente il termine prescrizionale annuale e nessuna incidenza può avere il risultato di ulteriori indagini".
Osserva il Collegio che il terzo mezzo, ponendo una questione preliminare di merito, dev'essere esaminata con precedenza rispetto agli altri due mezzi, che riguardano il merito della causa. La complessa doglianza, che è contenuta in quel motivo, non sembra, per vero, delle più chiare: e tuttavia, al di là di talune improprietà formali, appare palese l'intendimento del ricorrente di criticare la sentenza della Corte d'appello nella parte in cui, tra l'altro, aveva ritenuto che il ES non fosse decaduto dall'azione, avendo avuto conoscenza dell'effettività del fenomeno lamentato soltanto in corso di causa, all'esito dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio.
La censura è fondata.
Come si è accennato in parte narrativa, il giudice d'appello ritenne: a) che il termine per, denunciare i vizi non può che decorrere dal momento in cui il soggetto abbia acquistato un apprezzabile grado di conoscenza obbiettiva e completa non solo della gravità dei difetti, ma anche, e soprattutto, del loro collegamento causale con l'attività di esecuzione dell'opera svolta dall'appaltatore e della loro incidenza sulla statica e sulla durata dell'immobile; b) che tale conoscenza non consegue, di norma, alla constatazione dell'aspetto della cosa, a meno che non si tratti di manifestazioni indubbie, potendo essere necessario, fuori di tali casi, il compimento di indagini tecniche;
c) che, qualora siano necessarie indagini tecniche, il termine in questione comincia a decorrere solo dall'acquisizione della relazione del consulente tecnico;
d) che, nel caso concreto, bene il Tribunale aveva ritenuto di far decorrere il termine annuo di scadenza per la denuncia dei vizi dalle consulenze tecniche compiute nel corso del giudizio, solo con esse avendo appreso, il ES, della natura e gravità dei difetti.
Ebbene, indubbia essendo l'esattezza delle prime due proposizioni, la correttezza della terza (da cui dipende la quarta) postula la precisazione che l'acquisizione della relazione di un consulente tecnico in tanto può valere a segnare il momento iniziale del termine in questione, in quanto si tratti di indagine compiuta prima del giudizio, e cioè in sede di accertamento tecnico preventivo ovvero stragiudiziale (e, in realtà, le massime citate nella decisione di secondo grado, apparentemente contrarie nella loro genericità, si riferiscono proprio ad accertamenti tecnici di tale genere).
Ritenere infatti che anche la consulenza tecnica compiuta nel corso del giudizio di merito possa avere l'effetto di fissare il momento di effettiva conoscenza dei vizi o dei difetti ex art. 1669 c.c., finisce per sconvolgere la struttura della norma: la quale considera il termine di un anno dalla scoperta dei vizi, ai fini della denuncia, come termine di decadenza dall'azione di responsabilità di cui trattasi, e quello di un anno dalla denuncia come termine di prescrizione per far valere in giudizio il relativo diritto. In altre parole, se la citazione introduttiva del giudizio di responsabilità ex art. 1669 c.c. implica (non può non implicare) l'avvenuta conoscenza dei vizi - denunciabili pur con la citazione medesima, come in effettì ritenuto dal giudice d'appello -, e se, quindi, tale conoscenza costituisce un prius logico rispetto alla citazione, palese appare l'errore di diritto nel quale incorse lo stesso giudice con l'escludere la decadenza sul rilievo che la conoscenza dei vizi era avvenuta, tempestivamente, in corso di causa. Giova osservare, per esaurire il tema, che non appaiono affatto decisive, nel senso di escludere la rilevanza dell'errore, le lettere 13 giugno e 10 ottobre 1986 inviate da mandatari del ES al RO;
così come la citazione 11 dicembre 1986, atti che, a dire della Corte d'appello, "troncano ogni questione in proposito". In realtà, del contenuto dei primi due atti nulla è dato conoscere, laddove, quanto alla citazione del- 1986, la questione della conoscenza dei vizi e, quindi, della tempestività/intempestività della loro denuncia resta tal quale.
Per questa parte la sentenza dev'essere cassata.
Restano così assorbiti il primo ed il secondo mezzo e la restante parte del terzo.
Il giudice di rinvio, che si designa nella Corte d'appello di Napoli, dovrà riesaminare e motivatamente in ordine al capo investito dalla censura accolta, adeguandosi al principio di diritto sopra enunciato. Lo stesso giudice dovrà anche provvedere alla regolamentazione delle spese di questa fase del giudizio.
P. Q. M.
accoglie per quanto di ragione il terzo motivo, assorbiti gli altri, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Napoli.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte suprema di cassazione, il 26 aprile 2001. Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2001