Cass. civ., sez. II, sentenza 23/01/1999, n. 644
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Sentenza 23 gennaio 1999

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In tema di appalto, qualora il committente, rilevata l'esistenza di vizi nell'opera, non ne pretenda l'eliminazione diretta da parte dell'esecutore del lavoro, chiedendo, invece, il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, il credito dell'appaltatore per il corrispettivo non viene messo in discussione e, di conseguenza, il relativo, mancato adempimento è causa di debenza degli interessi.

In tema di appalto, ai fini di cui all'art. 1667 cod. civ. non è necessaria una denuncia specifica ed analitica delle difformità e dei vizi dell'opera, tale, cioè, da consentire l'individuazione di ogni anomalia di quest'ultima, essendo, per converso, sufficiente ad impedire la decadenza del committente dalla garanzia cui è tenuto l'appaltatore una pur sintetica indicazione delle difformità (nella specie, attraverso la spedizione di un telegramma), suscettibile di conservare l'azione di garanzia anche con riferimento a quei difetti accertabili, nella loro reale sussistenza, solo in un momento successivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 23/01/1999, n. 644
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 644
    Data del deposito : 23 gennaio 1999

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