Sentenza 23 gennaio 1999
Massime • 2
In tema di appalto, qualora il committente, rilevata l'esistenza di vizi nell'opera, non ne pretenda l'eliminazione diretta da parte dell'esecutore del lavoro, chiedendo, invece, il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, il credito dell'appaltatore per il corrispettivo non viene messo in discussione e, di conseguenza, il relativo, mancato adempimento è causa di debenza degli interessi.
In tema di appalto, ai fini di cui all'art. 1667 cod. civ. non è necessaria una denuncia specifica ed analitica delle difformità e dei vizi dell'opera, tale, cioè, da consentire l'individuazione di ogni anomalia di quest'ultima, essendo, per converso, sufficiente ad impedire la decadenza del committente dalla garanzia cui è tenuto l'appaltatore una pur sintetica indicazione delle difformità (nella specie, attraverso la spedizione di un telegramma), suscettibile di conservare l'azione di garanzia anche con riferimento a quei difetti accertabili, nella loro reale sussistenza, solo in un momento successivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/01/1999, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Giovanni PAOLINI - Rel. Consigliere -
Dott. Antonio ELEFANTE - Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ON GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AZUNI 9, presso lo studio dell'avvocato PAOLO DE CAMELIS, che lo difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE LOMBARDI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RR RL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 39, presso lo studio dell'avvocato F. DEGLI ABBATI, difeso dall'avvocato FRANCESCO MACRÌ, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3532/95 della Corte d'appello di MILANO, depositata il 22/12/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1/7/98 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito l'Avvocato Paolo DE CAMELIS, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IO AN, con atto del 10 giugno 1976, citò dinanzi al Tribunale di Milano RL RR e, premesso che nel quadro di un appalto concluso con lo stesso aveva eseguito in Segrate opere edili, restando creditore di £ 14.603.917 per residuo corrispettivo, facendo presente, altresì, di aver diritto al ristoro di danni cagionatigli da un prolungato fermo del cantiere imputabile al committente, chiese condannarsi il convenuto a pagargli la somma suindicata, con interessi e "rivalutazione", nonché £ 1.000.000 a titolo di risarcimento del danno denunciato.
Il tribunale, con sentenza del 4 gennaio 1982, resa nel contraddittorio e nella resistenza di RL RR, il quale, per un verso, contrastò la domanda attorea sollecitandone il rigetto, e, per un altro, in riconvenzione, chiese condannarsi lo AN a rifondergli danni correlati alla necessità di eliminare vizi e difetti, asseriti, riscontrati nelle opere dallo stesso realizzate, e, quindi, a pagargli, per la causale in argomento, complessive £ 23.169.800, condannò il convenuto a pagare all'istante, insieme ad una somma, onnicomprensiva, di £ 1.000.000 a titolo di risarcimento di danni, £ 14.603.917, con "rivalutazione in base ad indici Istat" ed interessi legali dal 10 giugno 1976 su £.
7.573.917 e da diverse, successive scadenze sulle residue £ 7.090.000; condannò, poi, l'attore a versare al RR, per il titolo da lui dedotto £ 18.000.000, con interessi e "rivalutazione" dal 23 aprile 1980. Sui gravami, rispettivamente, principale di RL RR e incidentale di IO AN, la Corte d'appello di Milano, con sentenza del 22 maggio 1984, rigettato il secondo gravame, in parziale accoglimento del primo, dichiarò non competere all'appellante incidentale la "rivalutazione" e gli interessi sulla somma come sopra attribuitagli dal primo giudice: ciò, in ragione del fatto che il suo inadempimento agli obblighi assunti con l'appalto in discussione aveva legittimato il rifiuto del RR, committente, di soddisfare le ragioni da lui vantate in ordine al corrispettivo.
Sul ricorso di IO AN, questa Corte, con arresto n. 7140 del 6 luglio 1990, cassò la sentenza di secondo grado, ravvisandola inficiata da omessa pronuncia in ordine all'assunto prospettato, a suo tempo, dal ricorrente per evidenziare l'intervenuta decadenza della controparte dalla garanzia per vizi dell'opera per mancata denuncia dei vizi stessi nei termini, nonché da omessa motivazione in ordine alle allegazioni difensive con le quali il ricorrente medesimo aveva sostenuto non essere, comunque, a sè ascrivibili i ripetuti vizi: rinviò, quindi, la causa in sede di merito per un rinnovato esame sui profili investiti dalle censure accolte e da altre, ravvisate assorbite, afferenti alla necessità di una verifica della sussistenza delle condizioni per escludere il diritto dell'appaltatore agli interessi ed alla "rivalutazione" sul corrispettivo dovutogli in una situazione in cui il committente, nella sostanza, non aveva contestato la debenza del corrispettivo medesimo.
La Corte d'appello di Milano, designata giudice del rinvio, quindi, con sentenza resa, nel contraddittorio delle parti, il 22 dicembre 1995 all'esito della fase processuale di cui agli artt. 392 e ss. cod. proc. civ., parzialmente riformando la sentenza di primo grado altrove ricordata, dichiarò non dovuti interessi e "rivalutazione" sulla somma di £ 14.603.917, a suo tempo attribuita allo AN dal tribunale: motivò la pronuncia evidenziando essere ingiustificate le doglianze dell'attuale ricorrente relative all'accoglimento della pretesa azionata dalla controparte nei suoi confronti, dovendosi riconoscere il diritto del RR al ristoro dei danni correlati ai vizi manifestatisi nell'opera oggetto dell'appalto in argomento per essere dimostrato avere lo stesso significato all'assuntore del lavoro i vizi cennati con denuncia senz'altro tempestiva e, bensì generica ma, comunque suscettibile di impedire la decadenza di cui all'art. 1667, comma 2, cod. civ., e per risultare acclarata l'imputabilità allo AN dei vizi medesimi;
rivelarsi, d'altronde, legittimo, a mente dell'art. 1460 cod. civ., il rifiuto del RR di pagare all'appaltatore inadempiente il prezzo dei lavori, malamente, eseguiti, e non essere dovuti, perciò, dal predetto interessi e "rivalutazione" sull'importo del prezzo cennato. IO AN ricorre, con tre articolati motivi, per la cassazione della considerata sentenza di rinvio, notificatagli il 5 marzo 1996. RL RR resiste al ricorso, notificatogli il 30 aprile 1996, con controricorso del 3 giugno 1996.
Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) - RL RR, revocando in discussione l'appalto di cui in narrativa, come detto, intercorso fra esso deducente, in veste di committente, e IO AN, nella qualità di assuntore del lavoro, e lamentando essersi evidenziati nell'opera da questo realizzata vizi di vario genere, ha introdotto una domanda intesa ad ottenere, à sensi dell'art. 1668 cod. civ., il ristoro di danni, assunti, patiti in ragione del manifestarsi dei vizi medesimi. IO AN ha resistito la pretesa considerata, innanzi tutto, eccependo essere il RR decaduto dal diritto di rivendicare il risarcimento richiesto, per non avergli tempestivamente e validamente denunciato, nel termine di cui all'art. 1667, comma 2, cod. civ., i lamentati vizi dell'opera in discussione.
La Corte d'appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha sanzionato l'accoglimento della domanda del RR nella ravvisata infondatezza dell'eccezione di decadenza come sopra prospettata dallo AN per contrastarla: ha rilevato, al riguardo, da un lato, avere il committente denunciato all'appaltatore i ripetuti vizi con telegramma del 21 novembre 1975, osservando non essere la genericità del tenore di questo suscettibile di escludere la relativa valenza ai fini di cui all'art. 1667, comma 2, cod. civ., prec. cit., "la contestazione di tipo generico rispondendo al fine della più piena tutela e preservazione delle ragioni risarcitorie dell'appaltante";
doversi, in ogni caso, avere per tempestiva la denuncia dei vizi in argomento fatta dal committente con nota dell'1 aprile 1976, in quanto, avendo l'appaltatore dato corso all'incombente della denuncia dei cementi armati prevista dall'art. 1 L.
5.XI.1971 n. 1086 soltanto nel mese di aprile del 1976, ed essendo essenziale l'incombente considerato ai fini della "rispondenza dell'opera appaltata alla funzione" che deve esserle propria, la denuncia medesima va ravvisata intervenuta anteriormente all'ultimazione della prestazione dovuta dall'assuntore del lavoro. IO AN, con il primo mezzo di ricorso, censura la pronuncia negli illustrati sensi resa dalla corte milanese sul considerato profilo della vertenza, accampandola inficiata da "violazione e falsa applicazione dell'art. 1667 comma secondo c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c." e da "illogica e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.": più specificamente, sostiene, per un verso, risultare erroneo il convincimento manifestato dalla corte anzidetta in ordine all'attitudine di una denuncia generica dei vizi manifestatisi nell'opera realizzata fatta all'appaltatore dal committente ed impedire la decadenza di questo dalla garanzia correlativa prevista dall'art. 1667, comma 2, cod. civ., prescrivendo, a suo dire, la norma considerata l'onere della specificità della denuncia;
per un altro, rivelarsi inaccettabile ed eterodossa, oltre che incongruamente e inadeguatamente motivata la declaratoria del giudice del merito secondo la quale "il termine iniziale per la denuncia dei vizi debba decorrere da inadempimenti successivi all'ultimazione dei lavori di appalto e alla consegna / verifica dell'opera, anziché dall'effettiva scoperta dei vizi". Le così articolate censure sono immeritevoli di ingresso. In proposito, giova evidenziare quanto segue.
La motivazione della statuizione della sentenza impugnata recante accertamento della tempestività della denuncia dei discussi vizi dell'opera oggetto dell'appalto in controversia fatta dal committente e, consequenzialmente, dell'utile esperimento da parte di costui dell'azione risarcitoria di cui agli artt. 1667 e 1668 cod. civ. si appalesa strutturata in due "rationes decidendi"
convergenti, autonome l'una dall'altra e ciascuna, di per sè sola, sufficiente a sorreggere il "dictum" della pronuncia: questa, di fatti, risulta ancorata, da un canto, al rilievo che RL RR, committente, denunciò i vizi in argomento, afferenti ad opera, per ammissione di IO AN, appaltatore, sicuramente ultimata nel novembre del 1975 (v., pag. 2 del ricorso), con telegramma del 21 novembre del 1975, di contenuto generico ma da riscontrare sufficiente ad impedire il verificarsi dell'eccepita decadenza di cui all'art. 1667, comma 2, cod. civ.; dall'altro, alla considerazione che, comunque, la ripetuta denuncia intervenne quando ancora l'assuntore del lavoro, pur nella compiuta materiale realizzazione dell'opera commessagli, non aveva ancora eseguito taluno degli adempimenti rientranti nella prestazione dovuta. Orbene, per giurisprudenza pacifica, il gravame proposto contro un decisione, del genere di quella in esame, la cui motivazione si basi su più linee argomentative, convergenti o alternative, ciascuna delle quali sufficiente da sola a sorreggerla, per poter raggiungere l'obiettivo della rimozione della pronuncia contestata che gli è funzionalmente proprio, e, quindi, per essere ammissibile, deve essere articolato in uno spettro di doglianze tale da investire tutte le linnee argomentative cennate, perché, comportando la mancanza, o l'inanità, delle censure rivolte anche da una soltanto di tali linnee argomentative la conferma integrale della decisione sulla base del profilo di motivazione non, o invano criticato, la non esaustività del gravame, dal punto di vista considerato, ne determinerebbe senzà altro l'inaccoglibilità, a prescindere dall'eventuale fondatezza delle lagnanze con esso sollevate con riferimento a tutte le altre diverse "rationes dedidendi". Nella fattispecie, risulta sicuramente destituita di fondamento la critica mossa dal ricorrente al primo dei due ordini di argomentazioni su cui si basa l'esaminata statuizione della sentenza impugnata.
Al riguardo, tenuto conto del dato che, nel caso in discorso la tempestività della denuncia dei vizi risultanti dal dianzi menzionato telegramma del 21 novembre 1975 - per essere tale denuncia relativa ad opera pacificamente ultimata nel novembre del 1975 - deve essere ritenuta indubitabile, va richiamato il risalente, consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo il quale, ai fini di cui all'art. 1667 cod. civ., non è necessaria una denuncia specifica ed analitica delle difformità e dei vizi dell'opera, che consenta di individuare ogni anomalia di questa, essendo sufficiente ad impedire la decadenza del committente dalla garanzia cui è tenuto l'appaltatore una indicazione sia pure sintetica, ben suscettibile di conservare l'azione di garanzia anche per quei difetti che sia possibile accertare nella loro reale sussistenza solo in un momento successivo (cfr., in tal senso, Cass. Sez. I civ., sent. n. 1549 del 17.VI.1964, id. Sez. II civ., sent. n. 360 del 10.II.1972,id., sent. n. 6479 del 7.XII.1981: valendo la pena di evidenziare soltanto che tale orientamento giurisprudenziale trova conforto nella più autorevole, e condivisibile, dottrina, per la quale integra denuncia valida ai fini di cui trattasi qualunque semplice comunicazione generica di vizi non meglio identificati). L'attitudine del qui esaminato ordine di argomentazioni a resistere alle censure ad esso specificamente mosse, nella già rilevata relativa valenza a sorreggere da solo la statuizione contestata, alla stregua del principio enunciato più sopra, comporta che l'intero primo motivo di ricorso va rigettato, rendendosi superflua la delibazione delle ulteriori lagnanze in tale mezzo di gravame prospettate.
2) - RL RR, sul dedotto presupposto dell'intervenuta realizzazione dell'opera oggetto dell'appalto in controversia non a regola d'arte, ha introdotto, e coltivato, una domanda intesa ad ottenere la condanna di IO AN, esecutore dell'opera cennata, a risarcirgli il danno correlato ai vizi dell'opera medesima manifestatisi ed a versargli, per questo titolo, la somma necessaria per dar corso ai lavori finalizzati all'eliminazione dei vizi medesimi.
La Corte d'appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha sanzionato l'accoglimento della pretesa in discorso e la condanna dell'odierno ricorrente a versare alla controparte, per la causale di cui trattasi, £ 18.000.000 con interessi e "rivalutazione" dal 23 aprile 1980: ha motivato la pronuncia rilevando essere "inaccoglibile l'allegazione della ricorrenza della prova dell'addebitabilità a terzi dell'errore nella formazione delle pendenze delle superfici di cortile scoperto"; essere indimostrato che "la rottura delle tubazioni interrate e delle lastre del muro di recinzione, nonché l'incurvamento del muro adiacente al locale caldaie dipesero rispettivamente dal passaggio di mezzi cingolati autorizzato dal committente e dal prematuro riempimento in terra eseguito da altra impresa prima che maturasse la malta"; essere mancata "la dimostrazione dell'attivazione per la tempestiva segnalazione al committente delle anomalie di progettazione e di quelle derivanti dalla natura del suolo, nonché dall'idoneità dei materiali forniti dalla committenza", ed appalesarsi "del tutto irrilevanti le obiezioni sollevate ai fini dello esonero dell'appaltatore dalle responsabilità allo stesso accollate dalla legge". IO AN, con il primo dei due ordini di censure enucleabili dal secondo mezzo di ricorso, diretto, nel suo insieme, a prospettare la ravvisabilità nella sentenza impugnata di "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c." e di "violazione e falsa applicazione degli artt. 1668 c.c. e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c.", denuncia che la corte distrettuale abbia affermato la sua responsabilità in ordine ai vizi manifestatisi nell'opera da lui realizzata in esecuzione del discusso appalto sulla base delle emergenze desumibili da una acquisita relazione di consulenza e ignorando, però, talune delle "serrate critiche" da lui mosse a tale relazione: lamenta, in particolare, che la corte anzidetta abbia trascurato di esaminare e "liquidato sbrigativamente" suoi assunti secondo cui "l'intonaco e le rifiniture esterne erano state lasciate al rustico, e come tali contabilizzate, su domanda del RR", "il passaggio pedonale dagli edifici al piano officina era stato eseguito su precisa e insistente richiesta del RR e del direttore dei lavori nonostante i rilievi negativi dello AN", "i difetti riscontrati nelle aperture che dovevano ricevere i serramenti erano dipesi dall'indicazione da parte della direzione dei lavori di misure rivelatesi errate", "il riscontrato difetto del distacco della sigillatura fra palazzina e capannone non risultava addebitabile all'appaltatore neppure per il c.t.u.", "le macchie di umidità provenienti dal terreno erano state la conseguenza della chiusura dei pozzi di prelievo delle acque di falda disposta nel 1977 dall'autorità competente e quindi dopo la costruzione e la consegna della palazzina", "la valutazione dell'esistenza dei difetti e della tollerabilità di essi non poteva prescindere dal tipo di costruzione economica oggetto del contratto di appalto, risultante dai prezzi pattuiti e dai materiali specificamente scelti dal RR";
sostiene, quindi, che il giudice del merito, affermando "l'imputabilità indistintamente di tutti i vizi riscontrati all'appaltatore", sarebbe incorso in una "violazione dell'art. 1668 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. nell'individuazione dei presupposti per l'affermazione della responsabilità dello stesso e nella valutazione degli elementi probatori acquisiti".
La doglianza è infondata, per non dire inconsistente. A) - Per quanto è dato desumere dal testo della sentenza impugnata e dalla narrativa dei fatti di causa contenuta nel ricorso - e, in ragione della c.d. autosufficienza di tale atto, nell'inesperibilità di indagini integrative al riguardo sull'incarto processuale, non direttamente visionabile da questa Corte ai fini della delibazione della censura in argomento, recante denuncia di errore, non di attività ma, di giudizio -, la tematica afferente alla attribuibilità all'opera in controversia della qualifica di costruzione economica e alle conseguenziali implicazioni in ordine alla valutazione dei vizi correlativi non ha costituito oggetto del dibattito svoltosi fra i contendenti nei pregressi stadi del processo e non è stata sottoposta, quindi, alla cognizione del giudice del merito.
Nel contesto illustrato, le deduzioni del ricorrente intese a prospettare la tematica considerata nella presente sede devono essere tenute per senz'altro inammissibili in applicazione del principio, assolutamente pacifico, per il quale non è consentito sollevare in cassazione questioni attinenti, come quella di cui trattasi, anche a risvolti fattuali della situazione litigiosa che non siano state dibattute fra le parti nei gradi di merito e devolute, a suo tempo, alla cognizione del giudice che ha reso la pronuncia impugnata in sede di legittimità.
B) - In tema di appalto, i vizi fattualmente riscontrati nell'opera realizzata in esecuzione del contratto si presumono, in assenza di prova contraria, imputabili all'assuntore del lavoro (cfr., "ex aliis", Cass. Sez. II civ., sent. n. 5624 del 7.XI.1984, id., sent. n. 2123 del 27.II.1991).
Alla stregua del principio enunciato, nel caso in discorso, in cui la fattuale sussistenza dei vizi discussi è, ed è sempre stata, incontestata (v., pag. 10 della memoria depositata ex art. 378 cod. proc. civ. dal ricorrente), la corte distrettuale ha ortodossamente affermato l'imputabilità all'appaltatore dei vizi medesimi nelle rilevate carenza di prova della ascrivibilità di questi a terzi diversi dall'appaltatore e mancata dimostrazione di fatti suscettibili di vincere la surrichiamata presunzione, semplice, della responsabilità di quest'ultimo; ne' può ritenersi la sussistenza del dedotto difetto di motivazione al riguardo quando il ricorrente, neppure in questa sede, specifica adeguatamente da quali componenti del materiale istruttorio acquisito avrebbero dovuto essere ricavate le risultanze suscettibili di smentire la ripetuta presunzione legale di imputabilità dei vizi esistente a suo carico. 3) - La Corte d'appello di Milano, con la sentenza impugnata ha attribuito a RL RR, in accoglimento della domanda nei termini di cui al paragrafo precedente da costui azionata, un risarcimento di danni determinato, sulla scorta del parere fornito da un consulente nominato in prime cure, in £ 18.000.000, con interessi e "rivalutazione" dal 23 aprile 1980.
RL AN, con il secondo ordine di censure estrapolabile dal ripetuto secondo motivo di ricorso, assume essere incongrua la così operata determinazione delle competenze della controparte per il titolo in argomento, per aver fatto il giudice del merito riferimento, ai fini del relativo calcolo, non già all'entità delle spese che sarebbero state necessarie per eliminare i contestati vizi dell'opera appaltata all'epoca dell'esecuzione di questa ma, all'ammontare delle spese medesime nel 1980, anno in cui era stata eseguita, in sede di consulenza, la relativa stima.
La censura è destituita di pregio.
In tema di appalto, con riguardo alla responsabilità dell'appaltatore per i vizi dell'opera, quando, come nella fattispecie, il committente, con azione risarcitoria, chieda il ristoro del danno costituito dalle spese necessarie per eliminare detti vizi, la funzione, risarcitoria appunto, dell'obbligazione dedotta in discussione conferisce alla stessa specifica natura di debito di valore, con conseguente necessità per il giudice del merito di procedere alla concreta determinazione del relativo contenuto economico tenendo conto, eventualmente d'ufficio, dell'intervenuta svalutazione monetaria, onde adeguare la reintegrazione patrimoniale ai valori correnti al momento della liquidazione definitiva (cfr., "in terminis", Cass. Sez. II civ., sent. n. 5667 del 18.X.1988).
La discussa determinazione dell'entità del risarcimento in discorso risulta essere stata operata facendo corretta applicazione del principio qui enunciato, e, perciò, la statuizione adottata dalla corte territoriale al riguardo va ravvisata, non già incongrua ed erronea ma, del tutto ortodossa.
4) - IO AN, con riferimento all'appalto di cui è causa, va ribadito, da lui concluso, in veste di assuntore del lavoro, con RL RR, committente, ha azionato una pretesa diretta a conseguire il pagamento di opere eseguite.
La Corte d'appello di Milano, con la sentenza qui impugnata, nel sanzionato accoglimento della pretesa considerata, ha statuito competere all'odierno ricorrente, per il titolo in questione, £ 14.603.917. IO AN, con il primo, in ordine logico dei due ordini di doglianze sviluppati nel terzo, ed ultimo, motivo di ricorso, volto, nel suo insieme, a denunciare la riscontrabilità nella pronuncia della corte distrettuale di "violazione e falsa applicazione degli artt. 1460 e 1668 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c." e di "contraddittoria ed insufficiente motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.", lamenta che la corte anzidetta, per "superficialità", non abbia avvertito essere l'ammontare del prezzo spettantegli, non quello come sopra attribuitogli ma, l'altro, maggiore, di £ 21.633.917.
La lagnanza è inammissibile e pretestuosa.
La misura delle competenze dovute a IO AN per la causale di cui trattasi risulta essere stata determinata dal tribunale di Milano con statuizione della sentenza del 4 gennaio 1982, conclusiva del primo stadio del giudizio, a suo tempo, non contestata in appello, perciò, divenuta irretrattabile, per tale tenuta dall'arresto rescindente di questa Corte n. 7140 del 6 luglio 1990, dal quale è scaturito il giudizio di rinvio definito dalla decisione censurata in questa sede: ogni ulteriore discussione al riguardo, quindi, deve intendersi preclusa.
5) - La Corte d'appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha dichiarato che, nell'acclarato inadempimento di IO AN all'obbligo, assunto nel quadro dell'appalto in discussione, di completare a regola di arte l'opera commessagli, e,
consequenzialmente, nell'opponibilità da parte del committente dell'eccezione "inadimplenti inadimplendum", di cui all'art. 1460 cod. civ., alla sua richiesta del saldo del corrispettivo, debbasi escludere il diritto dell'attuale ricorrente "a percepire interessi e rivalutazione sulla somma dovutagli a titolo di compenso per la parte di opere eseguita".
IO AN, con l'altro ordine di censure contenuto nel ridetto terzo mezzo di ricorso, deduce che, così statuendo, la corte milanese non avrebbe tenuto conto del dato che l'art. 1460 cod. civ. è applicabile, in tema di appalto, soltanto quando il committente, scegliendo fra i vari rimedi alternativamente offertigli dall'art.1668, comma 1, cod. civ., chieda all'appaltatore di eliminare a sue spese le difformità e i vizi dell'opera, posto che, in tale ipotesi, dovendo l'appaltatore essere considerato inadempiente fino a quando non abbia provveduto a ridurre l'opera alle regole dell'arte, il committente può legittimamente rifiutare il versamento del corrispettivo;
che, viceversa, quando, come nella fattispecie, il committente abbia agito per il ristoro del danno causatogli dai vizi denunciati, senza mettere direttamente in discussione il credito dell'appaltatore per il saldo del prezzo, detto credito va considerato liquido ed esigibile e, quindi, suscettibile di produrre interessi.
La deduzione è fondata.
Al riguardo, è da evidenziare che Cass. Sez. II civ., sent. n. 1386 del 5.III.1979 e id., sent. n. 4606 del 14.VII.1981, pronunciando su situazioni omologabili a quella in esame, hanno enunciato il principio, condividibile, secondo il quale, nell'appalto, quando il committente, rilevata l'esistenza di vizi nell'opera, non ne pretende l'eliminazione diretta da parte dell'esecutore del lavoro, ma chiede il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, il credito dell'appaltatore per il corrispettivo non viene messo in discussione, e, di conseguenza, il relativo mancato soddisfacimento dà luogo alla debenza di interessi. Alla stregua dell'enunciato postulato, dal quale non vi è ragione di discostarsi, la statuizione della sentenza impugnata che ha escluso che il mancato soddisfacimento delle ragioni nella presente sede come sopra azionate da IO AN sia stato, e sia, suscettibile di dar luogo agli effetti previsti dall'art. 1224 cod. civ. si rivela senz'altro censurabile e meritevole di cassazione. 6) - Conclusivamente, mentre i primi due motivi di ricorso devono essere disattesi, il terzo mezzo va accolto per quanto di ragione, nel limiti di cui sub 5), la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione all'accoglimento, e la causa, per un rinnovato esame di merito, sul profilo risultante dal paragrafo precedente, va rinviata dinanzi ad una sezione della Corte d'appello di Milano diversa da quella che ha reso la pronuncia sulle spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie, per quanto di ragione, il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione all'accoglimento e rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese della presente fase di legittimità dinanzi ad una sezione della Corte d'appello di Milano diversa da quella che ha reso la pronuncia cassata.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda Sezione civile della Corte di cassazione, l'1 luglio 1998.
Depositata in Cancelleria il 23/1/1999.