Sentenza 18 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/05/2026, n. 17736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17736 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2026 |
Testo completo
17736-26
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
Composta da:
De IS GA LO OS EN AT SA
ER CI Ombretta Di IN
ha pronunciato la seguente
-Presidente-
Sent. n. sez. 353/26 CC 28/04/2026 R.G.N. 8683/2026
- Relatrice -
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna
nel procedimento a carico di
AN RA LL UR, nato il [...] in [...] 06XPL8G)
avverso la sentenza del 18/02/2026 della Corte d'appello di Bologna
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Ombretta Di IN;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice Generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della
sentenza impugnata;
udita l'Avvocata Amanda Paoletti, in sostituzione dell'Avvocato Adriano Galli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
сач
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna ha rigettato la richiesta di estradizione processuale avanzata dall'Ufficio Federale di Giustizia della Confederazione Svizzera nei confronti di LL UR AN RA, avendo ritenuto insussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna, deducendo, con un motivo unico, erronea valutazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 705, comma 1, cod. proc. pen. La Corte d'appello ha ritenuto insufficienti gli indizi di colpevolezza, nonostante l'Autorità giudiziaria straniera avesse provveduto ad una dettagliata ricostruzione del fatto (ripetute rapine aggravate, consumate e tentate, mediante l'uso di armi, in danno di distributori di carburante in Novezzano, sottraendo, con la minaccia costituita dall'uso di una pistola, denaro e sigarette), ed avesse allegato quali mezzi di prova che, si precisa, non erano esposti nel dettaglio «per evidenti ragioni istruttorie» chiamate di correo da parte di imputati già arrestati e condannati per i medesimi titoli di reato, allacciamenti telefonici ad antenne site sul territorio, presenza di veicoli con le persone a bordo indicate nel mandato d'arresto, tracce papillari, videosorveglianza, interrogatori delle vittime, riscontri da controlli sulle strade. Posto che l'estradando parrebbe far parte di una banda resasi autrice di analoghi delitti commessi con le stesse modalità in periodi coevi, per uno dei correi, accusato di due rapine ai danni di due distinti distributori, in relazione alle quali l'autorità Svizzera ha indicato i medesimi elementi di prova, la Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 4 dicembre 2025 (allegata), ha inoltre accolto la domanda di estradizione. Peraltro, la Corte d'appello avrebbe potuto e dovuto chiedere un ulteriore completamento di informazioni (ai sensi dell'art. 13 della Convenzione europea di estradizione), prima di respingere la domanda.
3. L'estradando ha presentato, per il tramite dell'Avvocato Adriano Galli, una memoria difensiva in cui evoca l'inammissibilità del ricorso della Procura Generale, che formalmente deduce una violazione di legge, ma nella sostanza sollecita una valutazione nel merito, preclusa al giudice di illegittimità. Oltretutto, la Corte d'appello ha correttamente rilevato che l'autorità elvetica si è limitata a fornire un mero elenco tipologico di fonti, senza illustrarne il
contenuto sostanziale.
2
Ancora, il ricorso è inammissibile ove pretende di far discendere la sussistenza dei gravi indizi dal mero principio di fiducia reciproca, ignorando i limiti imposti dall'art. 705 cod. proc. pen. e ritenendo che l'Autorità giudiziaria italiana debba limitarsi a una verifica estrinseca della documentazione, la giurisprudenza di legittimità avendo per contro escluso che il controllo possa essere meramente formale ed affermato la necessità di verificare la presenza di motivi seri a sostegno della richiesta. Irrilevante è il richiamo alla posizione del correo, ogni procedimento estradizionale essendo dotato di propria istruttoria documentale, relativa alla posizione del singolo. Infine, non coglie nel segno l'affermazione per cui la Corte territoriale avrebbe dovuto chiedere ulteriore documentazione all'Autorità svizzera, quest'ultima avendo inteso trasmettere un elenco di fonti insufficiente ed aspecifico, a testimonianza della mancanza di interesse all'estradizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nel provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Bologna, per quanto rileva in questa sede, ha riconosciuto che il suo giudizio non deve spingersi alla valutazione dei gravi indizi. Ha aggiunto che la sussistenza di questi ultimi va comunque desunta da documenti che le Convenzioni indicano e che vanno allegate alla domanda, il tutto in esito ad una procedura semplificata, che trova la sua giustificazione nel reciproco riconoscimento di una comune cultura giuridica e di un rapporto di affidabilità tra Stati, i quali hanno sottoscritto una comune Convenzione, in cui è preventivamente operata una scelta sull'effettivo riconoscimento del diritto ad un giusto processo a favore dell'estradando. Tanto premesso, a fronte dell'analitica ricostruzione del fatto operata nella richiesta di estradizione, ha però ritenuto che gli atti trasmessi dall'Autorità svizzera non consentissero una delibazione positiva nemmeno sommaria sulla sussistenza di tali gravi indizi, poiché l'integrazione delle informazioni sollecitata dalla Corte d'appello sarebbe consistita in una mera elencazione di «<categorie, tipologie di prove, senza alcuna indicazione di elementi concreti tali da rendere comprensibile il processo logico-giuridico seguito dall'autorità giudiziaria svizzera, E, sulla base di tali premesse, ha negato la consegna dell'estradando.
2. Preliminarmente è bene riportare il testo degli artt. 12 e 13 della Convenzione del 1957, applicata nel caso di specie, non senza rilevare
3
come
dy
d'altronde emerge dallo stesso provvedimento impugnato che scopo della Convenzione è semplificare le procedure di cooperazione, sulla base del presupposto della condivisione di una comune cultura giuridica. Ebbene, l'art. 12, comma 2, della Convenzione in oggetto dispone che a sostegno della domanda sia prodotto: «a) l'originale o la copia autentica di una decisione esecutiva di condanna o di un mandato di arresto o di qualsiasi altro atto avente la stessa forza, rilasciato nelle forme prescritte nella legge dalla Parte richiedente;
b) un esposto dei fatti, per i quali l'estradizione è domandata> (precisando che il tempo e il luogo del loro compimento, la loro qualificazione legale e il riferimento alle disposizioni legali loro applicabili saranno indicate il più esattamente possibile); «c) una copia delle disposizioni legali applicabili o, se ciò fosse impossibile, una dichiarazione sul diritto applicabile, come anche il segnalamento il più preciso possibile dell'individuo reclamato e qualsiasi altra informazione atta a determinare la sua identità e la sua cittadinanza». L'art. 13 ammette lo Stato richiesto della consegna, «se le informazioni comunicate dalla Parte richiedente si rivelano insufficienti per permettere alla Parte richiesta di prendere una decisione in applicazione della presente Convenzione, a domandare il complemento d'informazioni», assegnando un termine per l'ottenimento delle stesse».
3. Ciò detto, vanno innanzitutto fugati alcuni equivoci interpretativi.
3.1. In primo luogo, i "documenti" richiamati nel testo del citato art. 12 sono quelli di cui la disposizione fornisce il riportato elenco, chiaro ed autoesplicativo, l'Autorità richiedente non essendo tenuta a trasmettere elementi di prova, ma piuttosto a sostenere, anche attraverso una narrazione sufficientemente precisa, l'apparato argomentativo su cui si basa la possibile responsabilità penale dell'estradando.
3.2. In secondo luogo, è senz'altro vero quanto affermato dalla Corte d'appello, riguardo al rischio di motivazioni apodittiche e, come tali, apparenti. Almeno a partire dalla sentenza Sez. 6, n. 44852 del 03/10/2007, Pallasȧ Perez, Rv. 238089, questa Corte ha ammonito che, in presenza di una Convenzione che non preveda la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria italiana, a norma dell'art. 705, comma primo, cod. proc. pen., non deve limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda estradizionale, ma deve accertare che in essa risultino evocate le ragioni per le quali è stato ritenuto probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l'estradando abbia commesso il reato oggetto dell'estradizione (in senso analogo, tra le tante, Sez. 6, n. 43170 del 17/07/2014, [...], Rv. 260042).
Cler
E, in tempi più recenti, ha ribadito che, in tema di estradizione processuale, l'Autorità giudiziaria italiana, anche qualora la Convenzione applicabile non preveda la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, non può limitarsi a un controllo meramente formale della documentazione allegata, ma deve compiere, ai sensi dell'art. 705 cod. proc. pen., una sommaria delibazione diretta a verificare, sulla base degli atti prodotti, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente (Sez. 6, n. 8063 del 21/02/2019, [...], Rv. 275088; cfr. Sez. 6, n. 40552 del 25/09/2019, [...], Rv. 277560, entrambe richiamate nella sentenza impugnata).
3.3. Fermi tali principi di diritto, che è opportuno ribadire anche in questa sede, occorre tuttavia considerare che di "sommaria delibazione" deve pur sempre trattarsi: non richiedendosi alla Corte d'appello un approfondito esame del quadro indiziario a carico dell'estradando, poiché tale analisi vanificherebbe il senso stesso della Convenzione la quale, come ricordato, mira a semplificare la cooperazione tra Stati, seppur nell'inderogabile rispetto delle garanzie fondamentali dell'estradando. Ciò risulta d'altronde chiaro ove si confrontino la vicenda in esame con quelle oggetto dei richiamati arresti giurisprudenziali. Nella prima, le fonti di prova sono analiticamente indicate e risultano altresì riferibili in termini chiari alla posizione dell'estradando in virtù di un'operazione interpretativa resa possibile, ed anzi agevole, dalla precisa descrizione degli elementi storici (con l'indicazione altresi dei diversi contributi concorsuali), in relazione, oltretutto, ad uno svolgimento fattuale di non particolare complessità naturalistica e, quindi, probatoria. Con la conseguenza che, nel caso concreto, l'enunciazione degli elementi di prova è obiettivamente riferibile alla ricostruzione dei fatti e, comunque, sufficiente alla suddetta delibazione. Nelle seconde, la delibazione era invece radicalmente preclusa, poiché la richiesta di estradizione si calava in una situazione di assoluto vuoto informativo. Infatti, questa Corte: con la sentenza Sez. 6, n. 8063 del 21/02/2019, [...], censurò la decisione con la quale, in base alla mera presa d'atto dell'esistenza del titolo processuale, era stata accolta una richiesta di estradizione contenente una sintetica ricostruzione dei fatti, priva, tuttavia, della rappresentazione delle fonti di prova poste a fondamento degli stessi;
con la sentenza Sez. 6, n. 40552 del 25/09/2019, [...], cit., annullò la sentenza favorevole all'estradizione e rimise gli atti alla Corte di appello, perché acquisisse le necessarie informazioni sulla effettiva riferibilità al ricorrente della condotta truffaldina, allo stesso attribuita in base alla sola qualità di "responsabile delle negoziazioni" della società coinvolta, ma in assenza di elementi specifici
5
dir
significativi di un suo coinvolgimento nel fatto materiale. Si trattava, cioè, di situazioni non assimilabili a quella oggetto del presente procedimento.
4. Alla luce di tali considerazioni deve ritenersi che il ricorso del Procuratore Generale sia fondato, essendo il caso di precisare, per completezza, che, tuttavia, a nulla rileva la circostanza, dedotta nel ricorso, per cui per un elemento della banda di cui farebbe parte l'estradando la Corte d'appello abbia accolto la domanda di estradizione, dovendo in questa sede rimarcarsi l'unicità di ciascuna posizione processuale e ribadirsi, quindi, il sedimentato principio di diritto per cui nel giudizio di legittimità non è deducibile, sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione, il contrasto con sentenze o altri provvedimenti decisionali adottati dal medesimo giudice o da altro giudice in diverso processo, ostandovi il dettato dell'art. 606 lett. e cod. proc. pen., che pone la condizione che il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 6, Sent. n. 25703 del 23/05/2003, Below, Rv. 226047).
5. La sentenza impugnata va, dunque, annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello, che dovrà uniformarsi ai principi e criteri dinnanzi indicati.
6. La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti in dispositivo indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 28/04/2026
La Consigliera estensore Ombretta Di IN On ARR Днё
Qu
Il Presidente GA De IS
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 18 MAG 2026 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Geppina Cirimele
6