Sentenza 4 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/04/2003, n. 5305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5305 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
C.C. 76201 e b IN NOME DEL POR05:305 /03 a l віде . l t e r o d i EPUBBLICA S s E u I U s Q i N d I U LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Q Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 10743/01 SACCUCCI Dott. Bruno Consigliere Cron. 11743 Dott. Vincenzo DI NUBILA - Consigliere Dott. Antonio MERONE Rep. Rel. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Ud.08/07/02 - Consigliere Dott. Antonino DI BLASI CORTE SURE. A DI CASSAZICH ha pronunciato la seguente CAMPION CH E SENTENZA 76201 N. sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente e da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente 2002 3168
contro
-1- EL MA;
- intimato avverso la sentenza n1. 57/00 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 09/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il ricorrente l'Avvocato dello Stato GIORDANO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- E N Ei seus out. 13QUIUS delin legge 26.5.8 44.159 O I Z A R T S I Svolgimento del processo G EL MA E residente in un Comune colpito dal sisma del 198 R " A impugnato l'iscrizione a ruolo effettuata dall'Ufficio IIDD, che ha ritenuto che l'ammontare D E dell'imposta sospesa in base al d.l. n.159/84, conv. in 1.n.363/84, non poteva essere detratto T N E dall'imponibile. S E La Commissione di primo grado ha accolto il ricorso e la decisione è stata confermata dalla Commissione Regionale. Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze deducendo un unico motivo. Il contribuente non si è costituito in questa fase del giudizio. Motivi della decisione Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 28 l.n. 133/1999, dell'art. 13 quinquies d.l.n.159/84, conv. in l.n.363/84, dell'art. 3,comma 2 bis d.l.n.791/85, dell'art. 13,comma 1 1.n.449/97, dell'art. 10 1.n.46/86, dell'art. 2 d.p.r. n.597/73, del d.l. n.202/89, conv.in 1.n.263/89 (in relazione all'art. 360, n.3, c.p.c.) sul presupposto che l'art. 28 citato ha chiarito, in via di interpretazione autentica, che le somme dovute a titolo di imposte sospese non costituiscono un onere deducibile ai fini della determinazione del reddito, per cui andavano inserite e conteggiate nella base imponibile. La Corte ha affrontato e risolto il problema di che trattasi in più occasioni, ed ha deciso con un orientamento ormai consolidato, che qui si condivide, che questa doglianza è infondata (cfr. Cass. sentenze nn.4945/00, 13189/00, 8659/01, 10237/01 e 11248/01). In particolare, è stato ritenuto che l'art. 3, comma 2 bis citato, in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 l.n. 133/1999, posto in relazione all'art. 11 1.n.28/1999, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi. Poiché non sono stati addotti nuovi e validi elementi, questo orientamento va confermato. Non vi è da provvedere sulle spese di questa fase processuale poiché il contribuente non si è costituito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il giorno 8 luglio 2002 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il cons. rel. Il Presidente Dr. Giuseppe Dr. Bruno Saccucci www\d rive IL CANCELLIERE C 4 APR. 2003 DEPOSITATO IN Arnaldo Cusany IL CANGELUERED: Ausble wou Oggi Aman