Sentenza 3 agosto 2002
Massime • 1
Il criterio distintivo fra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi si individua considerando che con la prima si contesta l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero - nell'esecuzione per espropriazione - della pignorabilità dei beni, mentre con la seconda si contesta solo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva (come il precetto, il titolo esecutivo e le relative notificazioni). Alla stregua di tale criterio l'opposizione con cui il soggetto, assoggettato ad un'esecuzione forzata, deduca la violazione delle norme sulla notificazione dell'atto di pignoramento deve qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, sottoposta, come tale, al relativo termine di decadenza di cinque giorni dal giorno del compimento dell'atto, termine che, quando, come nella specie, si tratti di atto che deve essere portato a conoscenza dell'interessato, decorre dal momento della conoscenza legale dell'atto stesso nell'ambito del processo esecutivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/08/2002, n. 11646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11646 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FINANZIARIA IMMOBILIARE IM SRL, con sede in Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Diego De Bellis, domiciliata in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONEI difesa dall'avvocato MAURIZIO DE TILLA, con studio in 80121 NAPOLI VIA CARLO POERIO 53, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO BANCARIO S PAOLO TORINO SPA, con sede in Torino, persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PUCCINI 10, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO FERRI, difeso dall'avvocato BRUNO GRILLO BRANCATI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
BANCO DI NAPOLI SPA, con sede in Napoli e per esso la Filiale di Roma, in proprio e quale mandatario della Società per la Gestione di Attività SPA, cessionaria del credito, in persona dei legali rappresentanti, elettivamente domiciliato in ROMA VLE CARSO 71, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ARIETA, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato FEDERICO COZZOLINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1028/98 del Tribunale di NOLA, Sezione 1^ Civile, emessa il 31/07/98 e depositata il 04/09/98 (R.G. 2118/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/05/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Istituto Bancario S. Paolo di Torino, creditore procedente nell'esecuzione forzata immobiliare in danno della srl Società Finanziaria Immobiliare (IM) con ricorso al giudice dell'esecuzione del tribunale di Nola, ha chiesto che la propria debitrice fosse sostituita come custode degli immobili di cui all'atto di pignoramento del 30 novembre 1994.
2. La IM, con ricorso del 5 dicembre 1996 allo stesso giudice dell'esecuzione, si è opposta alla richiesta ed ha domandato che fosse dichiarata la nullità del procedimento di espropriazione e del provvedimento di nomina di custode, adducendo che il pignoramento non le era stato notificato ed era inefficace.
Nel giudizio si sono costituiti l'Istituto Bancario S. Paolo di Torino ed il Banco di Napoli, creditore intervenuto, ed entrambi hanno chiesto il rigetto dell'opposizione.
La IM ha proposto anche querela di falso di alcuni fogli contenenti gli estremi dell'atto di acquisto dei beni da tale Società Top.
La querelante ha dichiarato che lo stato dei documenti era stato alterato nel senso che, con la produzione di essi in un fascicolo unico, era stato fatto apparire falsamente che tutti gli atti contenuti nel fascicolo erano stati notificati alla Banca. Il giudizio di falso non ha avuto corso, in quanto il giudice ha rilevato che la controparte non aveva dichiarato di volersi avvalere dei documenti denunciati come falsi.
3. Il tribunale, con sentenza del 14 settembre 1998 n. 1028/98, ha dichiarato non farsi luogo al giudizio di falso, ha dichiarato improponibile l'opposizione agli atti esecutivi, perché tardiva, ha dichiarato inammissibile la domanda di sostituzione del custode.
4. Per la cassazione di questa sentenza la IM ha proposto ricorso.
Resistono con controricorso l'Istituto Bancario S. Paolo di Torino ed il Banco di Napoli.
L'Istituto Bancario S. Paolo di Torino ha depositato anche memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dall'Istituto bancario S. Paolo di Torino sotto il profilo della genericità della procura, non è fondata.
La procura speciale, apposta a margine del ricorso per cassazione, si riferisce a questo e non vale invocarne la genericità.
Questa Corte ha ripetutamente dichiarato che è speciale, nel senso indicato dall'art. 365 cod. proc. civ., la procura apposta a margine del ricorso per cassazione, perché si riferisce all'atto cui accede e quindi è conferita in epoca successiva alla decisione impugnata, anche se non contiene alcun riferimento alla sentenza da impugnare o al giudizio da promuovere: Cass. 10 marzo 1998, n. 2646, tra le altre.
2. Con il primo motivo del ricorso è censurata la qualificazione dell'opposizione proposta dalla IM: motivo di violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e 617 c.p.c., nonché motivazione illogica ed insufficiente.
Il tribunale di Nola, dopo avere esposto i termini generali con cui si presenta la distinzione tra opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi, ha esaminato la questione con riferimento alla denunciata nullità/inesistenza della notificazione del pignoramento.
Nella ricostruzione data, il pignoramento si presentava notificato presso il Comune di Casalnuovo e l'opponente aveva sostenuto che la notificazione doveva essere compiuta presso il Comune di Nola, che era il domicilio eletto secondo le condizioni generali del contratto di mutuo fondiario, con garanzia ipotecaria sugli immobili, stipulato con l'Istituto Bancario S. Paolo di Torino. Il tribunale ha ritenuto che la notificazione del pignoramento, avvenuta in un luogo del quale non era stata contestata la validità e non estraneo al destinatario, non era inesistente, ma nullo e che la nullità doveva essere fatta valere con opposizione agli atti esecutivi nel termine di cinque giorni dal compimento dell'atto o di quello successivo.
Il tribunale, in base a questa premessa, ha dichiarato che la IM aveva avuto conoscenza della procedura esecutiva attraverso una lettera del 28 ottobre 1996 e che quindi l'opposizione era stata proposta tardivamente.
La ricorrente, per sottrarsi agli effetti, per lei negativi, dell'inquadramento dell'opposizione come agli atti esecutivi, sostiene che si trattava di opposizione all'esecuzione, perché la notificazione dell'atto di pignoramento era mancata del tutto. A conforto della tesi, è richiamato l'art. 19 delle condizioni generali del contratto di mutuo fondiario stipulato con la Banca, secondo il quale il mutuatario ed i suoi aventi causa avevano eletto domicilio presso la segreteria del Comune del luogo del tribunale, nel cui circondario sono ubicati gli immobili ipotecati e presso il quale potevano essere compiute le notificazioni anche degli atti della procedura esecutiva. Nell'assunto della IM la notificazione doveva avvenire, cioè, presso il Comune di Nola, sede del tribunale nel cui circondario si trovavano i beni e non presso il Comune di Casalnuovo.
Il motivo non è fondato.
2.1. Per distinguere l'opposizione all'esecuzione da quella agli atti esecutivi, si deve considerare che la prima investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni: Cass. 8 marzo 2001, n. 3400; 14 aprile 1999, n. 3663; 27 giugno 1990, n. 6544; 23 luglio 1997, n. 6871, tra le tante. Con questa forma di opposizione è contestato, come si legge nell'art. 615 cod. proc. civ., il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
Gli strumenti con i quali questa contestazione si può svolgere sono: a) la contestazione dell'esistenza del titolo esecutivo;
b) la contestazione che il titolo esecutivo è venuto a mancare;
c) la contestazione dell'idoneità soggettiva del titolo;
d) la contestazione di merito vera e propria;
e) la denuncia di impedimenti giuridici alla realizzazione della situazione di vantaggio. L'opposizione agli atti esecutivi consiste, invece, nella contestazione della legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo: la parte fa valere vizi formali degli atti e dei provvedimenti svolti o adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva, fra i quali il titolo esecutivo ed il precetto, nonché la notificazione di questi: Cass. 12 novembre 1996, n. 9879, oltre le sentenze sopra citate.
L'opposizione agli atti esecutivi, quando non sia stato possibile proporla prima dell'inizio dell'esecuzione, si deve proporre nel termine perentorio di cinque giorni dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.
Il momento del compimento dell'atto, tuttavia, non sempre coincide con quello del compimento dei singoli atti del processo. Infatti, qualora, nei casi previsti dalla legge, l'atto debba essere portato a conoscenza del soggetto interessato, il termine decorre da quando si è avuta la conoscenza legale dell'atto nell'ambito del processo esecutivo: Cass. 24 gennaio 1966, n. 300; 27 luglio 1973, n. 2197; 27 gennaio 1982, n. 551; 7 marzo 1992, n. 2252;
26 agosto 1998, n. 8473; 2 gennaio 2001, n. 324.
2.2. Dalla premessa si ricavavano le seguenti conseguenze valevoli in questo giudizio: a) la nullità/inesistenza della notificazione dell'atto di pignoramento è un vizio dello svolgimento dell'azione esecutiva, che non apre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione; b) la mancanza della notificazione dell'atto di pignoramento dà luogo ad opposizione agli atti esecutivi. Ne discende che la qualificazione dell'opposizione come agli atti esecutivi, contenuta nella sentenza impugnata, è corretta. Nondimeno, ai fini dell'individuazione del termine di decorrenza dell'opposizione, occorre verificare il modo in cui è avvenuta la notificazione dell'atto di pignoramento alla IM.
3. Il tema è affrontato nel secondo motivo, il quale si riferisce al capo della sentenza in cui il tribunale ha affermato che la notificazione del pignoramento era avvenuta regolarmente: motivo di violazione e falsa applicazione degli artt. 497, 615 c.p.c. e del combinato disposto dell'art. 5 del d.p.r. n. 7/1976 e 20 r.d. 646/1905 e motivazione illogica ed insufficiente.
Il tribunale ha dichiarato che la notificazione del pignoramento, effettuata il 30 novembre 1994, "è stata effettuata in un luogo che, sebbene secondo l'opponente non sia quello prescritto, sembrerebbe giustificato da un'elezione di domicilio resa negli atti di accollo di mutuo, non contestata nella sua veridicità, e che comunque non appare assolutamente estraneo al destinatario". La ricorrente sostiene che la notificazione presso il domicilio eletto non era avvenuta, perché non esisteva in atti alcuna notificazione degli atti di accollo del mutuo che potesse fare individuare una sua elezione di domicilio nel luogo ove il pignoramento era stato notificato, e che la Banca avrebbe potuto rivolgere l'azione esecutiva solo nei confronti del debitore iscritto: nel caso di specie la Società Top.
Il motivo non è fondato.
3.1. Il pignoramento immobiliare è l'atto con cui il creditore procedente promuove l'espropriazione forzata.
Nello schema normativo (art. 555 cod. proc. civ.) l'atto di pignoramento deve essere notificato al soggetto che subisce l'espropriazione nel luogo ove egli ha la sua residenza, il domicilio o la dimora. L'atto, nei rapporti con il creditore procedente, si perfeziona con la notificazione, come è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte: sent. 16 settembre 1997, n. 9231, tra le molte.
La notificazione del pignoramento immobiliare segna, anche, il momento della conoscenza legale dell'atto da parte di colui che è assoggettato all'esecuzione e da tale momento decorrono i termini per la denuncia dei vizi dell'atto con l'opposizione agli atti esecutivi. Ne deriva che la violazione delle norme sulla notificazione del pignoramento immobiliare impedisce la sanatoria del vizio per mancata opposizione. non potendo questa conoscenza essere ricavata da altri atti o fatti estranei al procedimento di notificazione: Cass. 2 maggio 1997, n. 3785, 26 agosto 1998, n. 8473; 2 gennaio 2001, n. 324, già citate.
3.2. Nella fattispecie che interessa il tribunale, per escludere che fosse inesistente o insanabilmente nulla, ha dichiarato che la notificazione del pignoramento era avvenuta in un luogo del quale non era stata contestata la validità e non appariva estraneo al destinatario.
La giustificazione data è convincente, perché deriva da un accertamento di fatto non censurabile in questa sede, in quanto logicamente motivato.
La Banca, inoltre, non era tenuta al rispetto della clausola, contenuta nell'art. 19 del contratto di mutuo fondiario con accollo di ipoteca, secondo la quale il debitore aveva eletto domicilio presso la segreteria del Comune di Nola ove è ubicato il tribunale competente per l'esecuzione.
Infatti, questa clausola figura nel contratto di mutuo intercorso con la srl Top, dante causa della IM e non con quest'ultima.
Il che rende ragione della tesi che la IM aveva validamente eletto domicilio presso il Comune di Casalnuovo direttamente nell'atto di acquisto dell'immobile; atto che era in possesso della Banca nel suo originale.
L'art. 20 del r.d. 16 luglio 1905, n. 646 - di approvazione del testo unico delle leggi del credito fondiario - dispone che il successore a titolo particolare del debitore deve notificare giudizialmente al mutuante come sia "sottentrato" nel possesso e godimento del bene ipotecario e, con questa forma, deve compiere la elezione di domicilio nel comune ove ha sede il tribunale, nel cui circondario sono ubicati i beni.
La norma, rivolta al successore del mutuatario, non esclude che la Banca, quando sia in possesso del titolo contenente l'elezione di domicilio, può utilizzare questa elezione di domicilio ai fini della notificazione dei suoi atti di esecuzione contro il successore del debitore, come è avvenuto nella specie.
E ciò è puntualmente avvenuto nella specie.
4. Il terzo ed il quarto motivo contengono censure inammissibili ed infondate.
4.1. Il terzo motivo si riferisce al punto della decisione che ha dichiarato inammissibile la domanda di rigetto della sostituzione del custode.
Il tribunale ha ritenuto che la parte non aveva contestato la regolarità formale dell'atto di sostituzione del custode. La ricorrente non ha censurato specificamente questo punto della decisione, limitandosi a dichiarare che non esistevano i presupposti in fatto ed in diritto per la sostituzione del custode, aggiungendo che il custode aveva stipulato un contratto di locazione degli immobili vantaggioso per la creditrice.
La censura, quindi, è inammissibile, come quella che contiene una critica generica al punto della decisione impugnata ed introduce questioni che non possono essere esaminate per la prima volta in questo giudizio.
4.2. Il quarto motivo si riferisce al punto della decisione in cui è non stato dato luogo al giudizio di querela di falso. Con la censura la ricorrente sostiene che l'elezione di domicilio contenuta nel contratto di mutuo non le era opponibile e che, quindi, non era decorso il termine per proporre l'opposizione agli atti esecutivi contro il pignoramento.
La ricorrente, criticando la decisione, non si avvede che gli atti oggetto della querela non sono stati utilizzati ai fini del decidere e che, quindi, essa non ha interesse a muovere censure sul punto.
5. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Le spese di questo giudizio gravano sulla ricorrente in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 120,00, oltre Euro 1.000,00 per ciascuno dei controricorrenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 17 maggio 2002. Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2002