Sentenza 24 ottobre 2013
Massime • 1
Il delitto di violazione degli obblighi di assistenza famigliare non è integrato dai comportamenti omissivi contrassegnati da minimo disvalore o espressivi di mere disfunzioni dei rapporti intra-familiari, ma soltanto dalle condotte che, attraverso la sostanziale dismissione delle funzioni genitoriali, pongano seriamente in pericolo il pieno ed equilibrato sviluppo della personalità del minore. (Nel caso di specie la Corte ha confermato la responsabilità di un genitore che, attraverso condotte persistenti di aperto rifiuto e totale disinteresse per il minore, aveva determinato il pericolo di indurre nello stesso sentimenti di colpa, di abbandono e di scarsa autostima, anche in ragione della sofferenza derivante dal confronto con i coetanei inseriti in contesti connotati da stabili relazioni familiari).
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2013, n. 51488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51488 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LANZA Luigi - Presidente - del 24/10/2013
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 1565
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 36957/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.G. N. IL (MI) ;
avverso la sentenza n. 3516/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del 11/04/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE AMICIS GAETANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VOLPE Giuseppe, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio;
Udito il difensore Avv. SCOPELLITI Francesco, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell'11 aprile 2012 la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento in data 14 febbraio 2011, ha assolto l'appellante M.G. dal reato di cui all'art. 570 c.p., comma 2, perché il fatto non sussiste, ed ha altresì dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 56 c.p., art. 61 c.p., n. 2, art. 610 c.p. - capo sub d) - perché estinto per sopravvenuta prescrizione, riducendo la pena inflitta per il residuo reato di cui all'art. 570 c.p., comma 1, previa concessione delle attenuanti generiche, a mesi due di reclusione, con una provvisionale di Euro 5.000,00; ha infine confermato nel resto l'impugnata sentenza di primo grado, con la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel relativo grado di giudizio.
2. All'esito del giudizio di primo grado il M. era stato dichiarato colpevole del reato continuato di cui all'art. 570 c.p., comma 1, per essersi sottratto agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà genitoriale nei confronti del figlio minore a decorrere dal 31 ottobre 2005, nonché del reato di inosservanza degli obblighi economici di assistenza familiare, avendo fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore dal mese di aprile a quello di luglio del 2004, e del reato di tentata violenza privata commesso in danno della moglie il 27 marzo 2004: unificati i predetti reati dal vincolo della continuazione, egli era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed al risarcimento del danno in favore della parte civile, con il pagamento di una provvisionale di Euro settemila.
Con la medesima pronuncia, inoltre, il Tribunale aveva assolto il predetto imputato dal reato di maltrattamenti e da quello di cui all'art. 570 c.p., comma 2, limitatamente alle condotte contestate in epoca successiva all'(MI) , dichiarando non doversi procedere nei suoi confronti per l'inosservanza degli obblighi familiari nei confronti della moglie e del figlio minore in epoca precedente al (MI) , per mancanza di querela.
3. Avverso la suddetta pronuncia della Corte d'appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di M.G. , prospettando un motivo unico di doglianza, incentrato sulla violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione all'art. 570 c.p., comma 1, ed all'art. 530 c.p.p., commi 1 e 2, avendo la Corte d'appello confuso, con una motivazione carente e contraddittoria, la condotta penalmente rilevante, ossia il rifiuto del padre di vedere il figlio, con l'effetto, ossia la violazione dell'obbligo di assistenza, che viene del tutto ipoteticamente configurato, senza alcun riscontro processuale in capo al minore, non potendo le condotte omissive del genitore essere punite in sè e per sè: la violazione dell'obbligo di assistenza, infatti, va dimostrata in concreto e non meramente supposta.
Occorre, dunque, la concretizzazione di un nocumento effettivo in capo al minore, laddove, nel caso in esame, la madre non ha segnalato la presenza di particolari problemi psicologici derivanti dall'assenza del padre, che peraltro, sotto il profilo economico, non ha fatto mancare nulla al proprio figlio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è infondato e va conseguentemente rigettato per le ragioni di seguito esposte.
5. Occorre preliminarmente rilevare, sul piano generale ed al fine della verifica della consistenza delle obiezioni mosse alla sentenza della Corte d'appello, che siffatta decisione non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la decisione di primo grado, dal momento che l'iter motivazionale di entrambe si dispiega secondo l'articolazione di sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti. Dall'impugnata pronuncia, il cui contenuto viene pertanto a saldarsi con l'impianto motivazionale che sorregge la decisione assunta dal Giudice di primo grado, risulta con chiarezza come la Corte distrettuale abbia, con il supporto di una congrua e lineare esposizione logico-argomentativa, giustificato la valutazione di responsabilità dell'imputato, fondandola sulle pacifiche acquisizioni probatorie ivi esaminate, dalle quali è emerso, in particolare: a) che i fatti traggono origine da un contesto familiare problematico, che ha visto contrapporsi l'imputato e la moglie, costituitasi parte civile nel presente procedimento sia in proprio che nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore, nato il [...]; b) che i coniugi, unitisi in matrimonio il 21 luglio 2003, hanno definitivamente interrotto la convivenza il 26 marzo 2004; c) che gli stessi sono stati autorizzati a vivere separati con ordinanza del 22 dicembre 2005 del Presidente del Tribunale di Agrigento, che poneva a carico del M. l'obbligo di corrispondere alla moglie, quale contributo al mantenimento del figlio, la somma di euro duecentocinquanta, oltre il 50% delle spese straordinarie;
d) che con sentenza del 10 gennaio - 10 marzo 2008, il Tribunale di Agrigento ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con addebito al M. , disponendo l'affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori e ponendo a carico del padre, quale contributo al mantenimento del minore, la somma di euro trecento, oltre le su indicate spese straordinarie, con decorrenza dal 1 febbraio 2008. In relazione allo specifico punto oggetto di doglianza, i Giudici di merito hanno concordemente rilevato che l'imputato ha sempre assunto un atteggiamento di totale disinteresse nei confronti del figlio minore, ponendo in evidenza come egli, assente al momento della nascita del figlio, sin dall'inizio non si sia curato affatto di conoscerlo, ma lo abbia visto solo un paio di settimane dopo, quando la moglie, di sua iniziativa, accampando la scusa che il bambino stesse male, lo portò presso il luogo di lavoro ove si trovava l'imputato.
Tale situazione di sostanziale disinteresse e costante indifferenza è rimasta del tutto immutata nel tempo, atteso che l'imputato, dopo averlo incontrato per iniziativa del moglie, ha continuato a non avere alcun contatto con il figlio e si è rifiutato di instaurare con lui qualsiasi forma di rapporto affettivo, con la conseguenza che egli ha potuto contare solo sulla piena e valida assistenza prestata dalla madre.
In tal guisa ricostruito il contesto storico-fattuale della regiudicanda, è d'uopo rilevare come i Giudici di merito abbiano fatto buon governo del quadro di principii che regolano la materia, disattendendo le obiezioni e gli argomenti difensivi, sostanzialmente riproposti anche in questa Sede, ed osservando che la condotta dell'imputato - il quale, nonostante i tentativi della moglie di agevolare la relazione con il minore ed i solleciti da più parti ricevuti, ha continuato a persistere nel suo atteggiamento di disinteresse anche dopo la pronuncia della condanna di primo grado, assumendo che il suo mantenersi estraneo non avrebbe pregiudicato il figlio ed anzi l'avrebbe tutelato da eventuali traumi - integra la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 570 c.p., comma 1, in quanto assume una connotazione di particolare gravità e pregiudizio per il minore, costringendolo a crescere privo di una delle due fondamentali relazioni affettive, necessaria per un'adeguata ed armonica formazione della sua personalità e per agevolare lo svincolo dalla figura materna, con ripercussioni negative sullo sviluppo e sulle capacità relazionali del minore.
A tale riguardo, invero, la Corte palermitana si è uniformata alla linea interpretativa che questa Suprema Corte ha da tempo tracciato, allorquando ha stabilito che la condotta contraria all'ordine e alla morale delle famiglie presa in considerazione dell'art. 570 c.p., comma 1, non è punita di per sè, ma solo in quanto abbia avuto per risultato la violazione degli obblighi assistenziali inerenti alla potestà genitoriale, alla tutela legale e alla qualità di coniuge. Ne consegue che la violazione degli obblighi di assistenza morale ed affettiva verso i figli, certamente integrata dal totale disinteresse e dalla costante indifferenza verso costoro, assume rilievo penale soltanto se si riflette negativamente sui figli minori, in quanto solo in questo caso viene ad esaltarsi il rapporto genitore-figlio, con precipuo riferimento agli obblighi connessi alla potestà di genitore (Sez. 6^, n. 26037 del 25/03/2004, dep. 09/06/2004, Rv. 229779).
Entro tale prospettiva, inoltre, si è rilevato che gli obblighi di assistenza morale ed affettiva, incombenti sull'esercente la potestà di genitore ai sensi dell'art. 570 c.p., comma 1, vengono meno solo con il raggiungimento della maggiore età dei figli (Sez. 6^, n. 12306 del 13/03/2012, dep. 02/04/2012, Rv. 252603).
6. Pur non agevolmente individuabile nel suo contenuto semantico, la formula legislativa è stata ritenuta dalla Corte Costituzionale non in contrasto con il principio di legalità in quanto il legislatore, nella descrizione del fatto, si è riferito a "concetti extragiuridici diffusi e generalmente compresi nella collettività in cui il giudice opera" (Corte Cost., 24 febbraio 1972, n. 42). Già in passato, del resto, questa Suprema Corte si è fatta carico di assegnare un preciso significato giuridico ai concetti di "ordine" e "morale delle famiglie" richiamati nella disposizione in oggetto, osservando che gli obblighi di assistenza morale nei confronti dei figli si definiscono in concreto secondo i principi etici dell'ordine familiare e costituiscono il contenuto di un dovere che trae il suo carattere imperativo e inderogabile dalla comminatoria penale:
l'osservanza di tali obblighi, tenuto conto della responsabilità penale che consegue al loro inadempimento, è personale e intrasferibile. Pertanto, se è legittimo l'affidamento di figli minori ad altri che moralmente ed economicamente sia in grado di provvedere al loro mantenimento, alla loro educazione e istruzione, è da ritenere tuttavia contraria all'ordine e alla morale della famiglia una condotta omissiva che concreti, da un lato, il completo disinteresse dei genitori nei loro riguardi, e, dall'altro lato, la consapevole certezza da parte dei figli di non poter contare sulla guida, sull'aiuto, sull'affetto, sul consiglio e sulla costante protezione dei genitori (Sez. 6^, n. 4381 del 16/03/1973, dep. 29/05/1973, Rv. 124198). Fondamentale rilievo assumono, ai fini della corretta individuazione della dimensione offensiva della fattispecie in una prospettiva ermeneutica costituzionalmente orientata, le norme civilistiche richiamate dall'art. 570 c.p., comma 1, - segnatamente, le disposizioni di cui agli artt. 143, 147, 155 e 316 c.c., - che individuano l'insieme degli obblighi attinenti alla potestà dei genitori, facendo riferimento al diritto-dovere di cura, di istruzione ed educazione, nonché di intervento sulle scelte riguardanti il minore, con riferimento alla sua educazione, alla cura e allo sviluppo della sua personalità.
Esse delineano, infatti, un quadro di posizioni soggettive connotate dal fondamentale dovere di solidarietà che deve ispirare i rapporti tra persone legate dal vincolo coniugale, collegandone l'ambito e le modalità di esplicazione all'esercizio della potestà genitoriale, in quanto strettamente correlate all'incapacità giuridica del soggetto beneficiario del rapporto educativo. In tal senso, la fondamentale disposizione contenuta nell'art. 30 Cost., comma 1, secondo cui "è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio", assolve la funzione di garantire la situazione familiare elementare del rapporto di filiazione, quale ne sia il titolo, richiamando i genitori alle loro responsabilità nei confronti dei figli senza distinguere in base al vincolo coniugale eventualmente insorto fra loro. Il ruolo educativo affidato ai genitori, pertanto, consiste nell'assicurare al figlio uno sviluppo ed una maturazione integrale della personalità, conformemente ai precetti fissati negli artt. 2 e 3 Cost., e deve essere inteso in una prospettiva "funzionalista", che l'art. 30, primo e secondo comma, della Costituzione costruisce non come frutto dell'esercizio di una loro libertà personale, ma come un diritto-dovere che trova proprio nell'interesse del figlio la sua funzione ed il suo limite (Corte cost., 16 marzo 1992, n. 132). A tale quadro costituzionale si conforma l'attuale disciplina dell'istituto della potestà genitoriale, in quanto strettamente finalizzato alla protezione dell'interesse del minore ed alla formazione della sua personalità, e da considerare, dunque, sempre meno come "diritto", e sempre più come "dovere" posto a presidio di diritti fondamentali della persona.
Anche in caso di separazione personale dei genitori, del resto, il figlio minore ha il diritto "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale" (art. 155 c.c., comma 1, come sostituito dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 1).
La natura di diritto fondamentale della pretesa del figlio al mantenimento, all'istruzione e all'educazione è stata già affermata in una rilevante pronuncia di questa Suprema Corte, che, muovendo dal combinato disposto dell'art. 2043 c.c. e art. 2 Cost., ha riconosciuto ad un figlio, privato per anni dell'assegno di mantenimento e di ogni sostegno educativo ed affettivo da parte del padre, il risarcimento del danno esistenziale e alla vita di relazione, quale danno ulteriore e diverso sia dal danno biologico sia da quello morale, e derivante dalla "violazione non di un mero diritto di contenuto patrimoniale, ma di sottesi e più pregnanti diritti fondamentali della persona, in quanto figlio e in quanto minore" (Cass. civ., Sez. 1^, n. 7713 del 07/06/2000, Rv. 537372). Orientata nella stessa direzione di tutela, del resto, appare anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, allorquando precisa che parte fondamentale della "vita familiare" protetta dalla normativa convenzionale è il godimento, da parte del genitore e del figlio, della reciproca compagnia, quand'anche la relazione fra i genitori si sia interrotta o non vi sia mai stata coabitazione tra figlio e genitore (Corte EDU, 13 luglio 2000, Elsholz c. Germania;
Corte EDU, 11 ottobre 2001, Hoffmann c. Germania).
Anche nell'ordinamento comunitario (art. 24, comma 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) viene riconosciuto con particolare incisività il diritto del minore di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.
7. La fattispecie incriminatrice in esame deve ritenersi posta essenzialmente a presidio dei contenuti non direttamente economico- patrimoniali dell'assistenza giuridicamente spettante ai coniugi ed ai figli, mirando a preservare, all'interno della relazione genitoriale, la continuità del rapporto educativo-assistenziale che deve sempre intercorrere tra genitori e figli minori, anche a prescindere dalle vicissitudini dei legami coniugali. Entro tale prospettiva, dunque, deve cogliersi il contenuto di offensività della figura criminosa descritta nell'art. 570 c.p., comma 1, il cui nucleo strutturale si raccoglie attorno ad una condotta omissiva di sottrazione agli obblighi assistenziali lato sensu intesi - non solo quelli di matrice "economica", quindi, ma anche quelli, su richiamati, di cura e solidarietà intra-familiare, volti a rendere possibile un'evoluzione completa ed equilibrata della personalità del minore - condotta le cui note modali, per le oggettive caratteristiche di durata, rilevanza ed intensità della violazione, consentano di ritenere attinto un sufficiente livello di gravità, tale da compromettere o porre concretamente in pericolo l'ordinario funzionamento della compagine familiare, o comunque del rapporto giuridico familiare rilevante nel caso di specie. Non rileva, dunque, qualsiasi inadempimento degli obblighi di assistenza familiare, ma solo quella condotta omissiva in concreto idonea a ripercuotersi negativamente sugli interessi del minore, ponendone seriamente in pericolo, attraverso una sostanziale dismissione delle funzioni connesse al ruolo genitoriale, i presupposti e le condizioni poste a presidio di un pieno ed equilibrato sviluppo della sua personalità.
L'ambito di applicazione della norma, di conseguenza, deve considerarsi limitato a quei comportamenti che esprimano una significativa ed apprezzabile compromissione delle più elementari esigenze di cura ed assistenza del figlio minore o del coniuge, senza incidere su fatti contrassegnati da minimo disvalore offensivo o da mere disfunzioni dei rapporti intra-familiari. Nel caso in esame, come si è già avuto modo di osservare, la pronuncia impugnata ha posto in evidenza come la condotta di aperto rifiuto e disinteresse posta in essere dall'imputato possa indurre nel bambino sentimenti di colpa, di abbandono e di scarsa autostima, anche in ragione della sofferenza derivante dal confronto con gli altri coetanei, inseriti in un quadro di relazioni familiari stabilmente costituite, o comunque in grado di rapportarsi continuativamente con la figura genitoriale del padre.
Muovendo da tale prospettiva, deve rilevarsi come la Corte territoriale, nell'esplicitare le ragioni del suo convincimento, abbia correttamente interpretato ed applicato il quadro dei principii che governano la materia qui presa in esame, congruamente ed esaustivamente argomentando nel senso di escludere l'assunto, pur ipotizzato dal ricorrente, che fa sostanzialmente dipendere la configurabilità del reato da una inafferrabile soglia di sensibilità e conseguente disagio del minore, le cui esigenze di protezione, di contro, proprio perché soggetto "debole", devono essere comunque efficacemente garantite nell'ambito di una reciproca condivisione degli obblighi di solidarietà familiare, anche al di là di quelle che possono essere le sue limitate percezioni soggettive nella iniziale fase di formazione e sviluppo della personalità.
8. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2013