Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2013, n. 51488
CASS
Sentenza 24 ottobre 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il delitto di violazione degli obblighi di assistenza famigliare non è integrato dai comportamenti omissivi contrassegnati da minimo disvalore o espressivi di mere disfunzioni dei rapporti intra-familiari, ma soltanto dalle condotte che, attraverso la sostanziale dismissione delle funzioni genitoriali, pongano seriamente in pericolo il pieno ed equilibrato sviluppo della personalità del minore. (Nel caso di specie la Corte ha confermato la responsabilità di un genitore che, attraverso condotte persistenti di aperto rifiuto e totale disinteresse per il minore, aveva determinato il pericolo di indurre nello stesso sentimenti di colpa, di abbandono e di scarsa autostima, anche in ragione della sofferenza derivante dal confronto con i coetanei inseriti in contesti connotati da stabili relazioni familiari).

Commentari5

  • 1Art. 574 - Sottrazione di persone incapaci
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Per integrare la fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 574 è necessario che, per effetto della sottrazione, l'esercizio della potestà genitoriale venga reso – temporaneamente o definitivamente – impossibile, ovvero talmente difficoltoso, da risultare praticamente tale. Occorre cioè che l'agente, con la propria condotta, interrompa il rapporto che deve intercorrere tra minore e genitore – rapporto che è condizione indispensabile affinché egli possa esercitare la sua potestà nei confronti di quello – e che il minore venga allontanato dalla sfera di accessibilità del genitore, in modo che risulti frapposto un impedimento all'efficace esercizio della sua …

     Leggi di più…

  • 2Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

  • 3Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

  • 4Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia
    https://www.osservatoriofamiglia.it/ · 17 gennaio 2021

  • 5L’obbligo di corrispondere i mezzi economici in caso di separazione
    Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 2 aprile 2019

    L'obbligo di corresponsione dei mezzi economici necessari per condurre il tenore di vita della famiglia, sebbene attenuato, permane anche in caso di separazione personale dei coniugi Ancora un'accusa per violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570 comma 1 e 2 c.p. Questa volta, l'imputato si era allontanato dalla propria casa lasciando la moglie a occuparsi dei due figli (già maggiorenni all'epoca dei fatti, ma affetti da una grave patologia che determina in loro gravi ritardi mentali) venendo meno all'obbligo di contribuire costantemente ai bisogni materiali della famiglia. Già nel giudizio di primo grado era emerso il disagio materiale e morale subito dalla …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2013, n. 51488
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 51488
Data del deposito : 24 ottobre 2013

Testo completo