Sentenza 14 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/02/2003, n. 2227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2227 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 022 27/A DI CASSAZIONE LA CORT Oggetto Circolazione stradale SEZIONE KERZA Scontro tra autoveicoli 03 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22906/01 Dott. Vincenzo CARBONE Presidente Dott. Paolo VITTORIA © Consigliere Cron.5132 Dott. Francesco SABATINI Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rep.Consigliere 658 Ud. 03/12/02 AMATUCCI Rel. ConsigliereDott. Alfonso ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: DI MM EN, domiciliato in ROMA presso LA CORTE PAOLO GRILLO, giusta CASSAZIONE, difesa dall'avvocato de lega in atti;
- ricorrente -
contro
LI LU, TORO ASSIC SPA;
intimati avverso la sentenza n. 10325/00 del Tribunale di NAPOLI, Sezione XII Civile, emessa il 31/05/00 e depositata il 20/07/00 (R.G. 5689/99); 2002 udita la relazione della causa svolta nella camera di 2426 consiglio il 03/12/02 dal Consigliere Dott. Alfonso 1 AMATUCCI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha chiesto si dichiari la manifesta infondatezza del ricorso. RILEVATO che è impugnata la sentenza del tribunale di Napoli reiettiva del gravame di NA EM av- verso la sentenza del giudice di pace che aveva respin- to la sua domanda risarcitoria nei confronti di IO Sa iveri e della Toro Assicurazioni s.p.a. sul rilievo che lo scontro tra la sua Fiat NT e la Nissan del convenuto si era verificato per colpa esclusiva della stessa attrice;
che con unico, articolato motivo di ricorso - dedu- cendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 c.C., del codice della strada e del relativo regolamen- to (art. 25 e ss.), nonché omessa, insufficiente e con- traddittoria motivazione su punti decisivi della con- troversia il ricorrente si duole che il tribunale ab- bia ritenuto il teste indotto da parte convenuta più attendibile di quello indicato dall'attrice, che abbia supposto l'esistenza di un segnale di obbligo di dare la precedenza sulla strada (via Marotta di Napoli) dal- la quale proveniva l'EM, che abbia prescisso dal- la considerazione delle parti di ogni vettura interes- sate dall'urto e che non abbia considerato se le carat- 2 teristiche e l'ubicazione del segnale di pericolo fos- sero conformi a legge;
RITENUTO che
, al di là della formale deduzione dei vizi di violazione di legge e difetto di motivazione, il ricorrente censura in realtà l'apprezzamento del fatto compiuto dal giudice del merito, non reiterabile in sede di legittimità, dove è esclusivamente consenti- to il controllo dell'iter mediante il quale il giudice è pervenuto alla propria decisione, censurabile solo se sia stata pretermessa la valutazione di una decisiva risultanza processuale ovvero se il ragionamento si ri- ve i incompleto, incoerente 0 illogico e non anche - -come nella specie il giudice abbia, con mo- quando tivazione del tutto congrua, semplicemente attribuito agli elementi vagliati un valore ed un significato dif- formi dalle aspettative e dalle deduzioni della parte (cfr., ex plurimis, Cass., 6.11.1999, n. 12366 e 6.10.1998, n. 9898), così superando la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.; che, in particolare, il tribunale ha diffusamente chiarito le ragioni per le quali un teste appariva più attendibile dell'altro e come avesse ritenuto in esi- to alla rituale produzione di documentazione fotografi- са - che vi fosse un segnale che imponeva alla ricor- rente di dare la precedenza;
3 che in ricorso non si afferma che nella fase di me- rito fossero state contestate le caratteristiche e l'ubicazione della segnaletica, sicché la relativa de- duzione è inammissibile per essere stata per la prima volta effettuata in questa sede;
che il ricorso è, dunque, manifestamente infondato;
che, in difetto di esercizio di attività difensiva da parte degli intimati, non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese;
visto l'art. 375, comma 2, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89;
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Roma, 3 dicemre 2002 Il consigliere estensore Il presidente IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 14 FEB. 2003 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista