Sentenza 29 dicembre 2015
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, il consenso, da parte dello Stato che ha consegnato la persona, ad una ulteriore consegna ad uno Stato terzo, che ne abbia fatto richiesta, può essere legittimamente acquisito anche dopo il decorso del termine di trenta giorni di cui all'art. 28 della decisione quadro 2002/584/GAI, posto che questo non è da considerarsi perentorio, essendo necessario soltanto che la determinazione positiva intervenga prima della nuova consegna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/12/2015, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2015 |
Testo completo
12/1 6 (3,4) M. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Sesta Penale composta dai signori magistrati: 2348 N. sent. sez. Antonio Agrò Presidente CC 29/12/2015 Giacomo Paoloni Consigliere N. R.G. 51655/2015 Domenico Carcano Consigliere Consigliere relatore Orlando Villoni Emanuele Di Salvo Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NS IC ON, n. Plumstead (GBR) 4.11.1966 avverso la sentenza MAE n. 4/15 della Corte d'Appello di Reggio Calabria del 03/11/2015 esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. Orlando Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G., d.ssa Marilia Di Nardo, che ha con- cluso per il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO consegna1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha disposto del cittadino britannico ON IC ON all'autorità giudiziaria del Belgio, in forza di mandato d'arresto europeo esecutivo emesso il 18/03/2015 dal Procuratore Federale di Bru- 1 xelles a seguito di sentenza della locale Corte d'Appello del 04/02/2015, che ne ha confermato la condanna alla pena di nove anni di reclusione per associazione finalizzata al traffico interna- zionale di stupefacenti nonché per reati di esportazione di tali sostanze in Gran Bretagna e di riciclaggio dei proventi dei predetti reati. La Corte territoriale ha, tuttavia, disposto il rinvio dell'esecuzione della consegna all'esito della definizione del procedimento attualmente in corso in Italia nei confronti del ON, sempre per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. La Corte ha dato atto della ricorrenza delle condizioni previste dagli artt. 6 e 7 l. n. 69 del 2005, anche alla luce della sentenza di condanna posta a fondamento del MAE, di cui è stata disposta l'acquisizione in copia. Dalla pronuncia, oltre che dalle informazioni contenute nel mandato, si è appurato che la medesima è stata emessa dalla Corte d'Appello di Bruxelles in sede di rinvio a seguito di annul- lamento parziale, limitato ad alcune statuizioni patrimoniali accessorie, disposto dalla Corte di Cassazione belga della precedente sentenza di secondo grado della Corte d'Appello di Anversa del 16/01/2014, pronunciata su appello anche del ON avverso la pronunzia del Tribunale di Prima Istanza di Hasselt del 18/10/2012, emessa a sua volta all'esito di giudizio instaurato su opposizione dell'imputato contro una pronunzia adottata in absentia il 16/03/2011. Attesa la ricostruzione dell'iter processuale precedente l'emissione del MAE, la Corte terri- toriale ha respinto la doglianza concernente l'asserita violazione dell'art. 6 della CEDU correlata alla celebrazione di un processo non equo nel Paese richiedente, ricordando inoltre che i fatti di reato oggetto di condanna sono tali anche in Italia e puniti nel Paese richiedente con pene ben superiori al limite di cui all'art. 7, comma 3 1. n. 69 del 2005. La Corte territoriale ha, infine, dato atto che, dopo ripetuti rinvii della procedura, è stato acquisito l'assenso concesso dall'autorità giudiziaria spagnola ex art. 28, par. 3 della Decisione quadro 2002/584/GAI per la consegna del ON al Belgio, altro Stato membro richiedente, essendo stata, infatti, la Spagna a disporne la consegna all'autorità giudiziaria italiana, prima richiedente in forza di MAE attivo emesso nell'ambito del procedimento penale a suo carico nel nostro Paese e motivo fondante il differimento della consegna a soddisfatta giustizia nazionale.
2. Avverso la sentenza ha proposto impugnazione il ON, che deduce quattro motivi di ricorso.
2.1 Mancato rispetto del termine di trenta giorni entro il quale l'autorità giudiziaria dello Stato richiesto della consegna, nella specie la Spagna, deve concedere l'assenso alla consegna della persona ad altro Stato membro dell'Unione Europea. Secondo il ricorrente è censurabile la decisione della Corte d'Appello di Reggio Calabria che ha ritenuto privo di conseguenze il mancato rispetto del termine, ritenuto di natura ordinatoria, poiché proprio la sua previsione impone di ritenere che la sua inosservanza comporti che il consenso espresso oltre la scadenza debba considerarsi irregolare e pertanto invalido. 2 2.2 Inesistenza del consenso dell'autorità spagnola, rinvenendosi nel fascicolo unicamente una nota del Magistrato Federale belga alle autorità italiane, cui è allegato un fax pervenutogli dalla Spagna;
in ogni caso, anche a volere ritenere effettivamente intervenuta l'estensione della consegna da parte della Spagna, essa è invalida perché avvenuta in assenza di contrad- dittorio con la persona da consegnare.
2.3 Sussistenza di causa ostativa alla consegna ai sensi dell'art. 18 lett. g) I. n. 69 del 2005 a causa del processo non equo celebratosi in Belgio in contrasto con i principi dell'art. 6 della Convenzione EDU e cioè in absenta con rito contumaciale. La circostanza valorizzata dalla Corte territoriale che il giudizio belga sarebbe stato instau- rato a seguito di opposizione dello stesso ON appare del tutto vaga né è dato compren- dere se vi sia stato effettivamente un suo intervento o se l'impugnazione sia stata proposta dal suo difensore. Secondo il meccanismo approntato dalla legge belga, infatti, il condannato ha quindici giorni per impugnare il provvedimento emesso a seguito di processo celebrato in absentia e il termi- ne inizia a decorrere il quindicesimo giorno dopo l'estradizione verso il Belgio o la sua libe- razione all'estero ma esso non si applica alle sentenze di appello, il cui termine d'impugnazione è quello normale di quindici giorni decorrente dalla notifica della sentenza emessa in contu- macia, evenienza, tuttavia, mai occorsa nel caso di specie.
2.4 La decisione favorevole alla consegna è, infine, censurabile in relazione al disposto diffe- rimento all'esito della definizione completa del processo per cui il ON è attualmente dete- nuto in Italia, non avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato la scelta di tale opzio- ne, privilegiata rispetto a quella di eseguire il giudicato in Belgio, senza che l'imputato abbia manifestato la volontà di permanere fisicamente in Italia per seguire il processo in corso a suo carico, pendente, invece, ancora nella fase delle indagini preliminari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e perciò deve essere rigettato.
2. Infondata è la prima doglianza che pretende di far derivare l'irregolarità o addirittura l'in- validità dell'assenso alla successiva consegna della persona già consegnata in forza di mandato d'arresto ad altro Stato membro dell'Unione Europea dal mancato rispetto del termine di trenta giorni stabilito dall'art. 28, par. 3 lett. c) della Decisione quadro 2002/584/GAI dell'11 giugno 2002. Il termine in questione è, infatti, chiaramente di natura ordinatoria e la sua inosservanza non si riverbera in alcun modo sulla procedura di consegna o di estradizione successiva disciplinata dalla medesima previsione e ciò per una duplice ragione. 3 La prima di carattere testuale è che nessun elemento induce a ritenere che trattasi di ter- mine perentorio, non essendo adoperate locuzioni quali inderogabile, ultimativo, etc. che autorizzino a ritenerlo tale. La seconda di carattere sistematico è che la 'Consegna o estradizione successiva' disciplinata dall'art.28 della Decisione quadro costituisce la trasposizione nel sistema del mandato d'arresto dell'istituto della Riestradizione in un terzo Stato disciplinato dall'art. 15 della Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, che rappresenta la base, storica e concettuale, di partenza dell'intero sistema di consegna, già modificata da successive con- venzioni concluse tra alcuni Stati membri dell'Unione (Bruxelles, 10 marzo 1995 e Dublino, 27 settembre 1996), tuttavia mai rese esecutive in Italia e definitivamente superata, nel senso di sostituita nei rapporti tra gli Stati aderenti all'Unione, proprio con la Decisione quadro. L'art. 15 della Convenzione europea del 1957 non prevede alcun termine per la prestazione del consenso, talché la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione ha affermato il principio che il consenso dello Stato che ha consegnato l'estradato alla riestradizione ad un terzo Stato che ne abbia fatto richiesta può essere legittimamente acquisito anche dopo la sentenza della corte di appello che ha deliberato favorevolmente all'estradizione, purché intervenga prima della consegna (Sez. 6, sent. n. 34800 del 25/06/2008, Jaupi, Rv. 241494; Sez. 6, sent. n. 585 del 03/02/2000, Fiorini, Rv. 216411). Sarebbe, dunque, illogico ritenere che nell'ambito del cd. spazio giuridico europeo, caratte- rizzato da più stretti rapporti tra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri dell'Unione, il termine de quo abbia funzione diversa di quella di mera sollecitazione del compimento della procedura, pretendendo di far derivare decadenze o peggio la sanzione d'invalidità dell'assenso comunque prestato dal suo mancato rispetto. Ciò che, infatti, rileva è che l'assenso alla successiva consegna sia prestato alle stesse condi- zioni con cui era stata accolta la precedente richiesta mediante MAE (art. 28, par. 4 della Deci- sione quadro) e che intervenga prima della materiale consegna della persona allo Stato mem- bro dell'Unione diverso da quello che aveva originariamente emesso il MAE.
3. Palesemente infondato è, invece, il motivo concernente la pretesa assenza di un formale assenso da parte dell'autorità giudiziaria spagnola. Nel fascicolo pervenuto a questa Corte Suprema si rinviene, infatti, la nota del 12 ottobre 2015 corredata di allegati con cui l'Ufficio II del D.A.G. del Ministero della Giustizia ha tra- smesso alla Corte d'Appello reggina e alla locale Procura Generale copia dell'assenso manife- stato dal Tribunale Centrale d'Istruzione n. 6 di Madrid alla consegna del ON alle autorità del Belgio, fatta successivamente tradurre in italiano dal Presidente della Corte territoriale e trasmessa per posta elettronica certificata all'interessato (con traduzione inglese) ed ai suoi difensori. Alcuna rilevanza, peraltro, esplica la circostanza che primo destinatario della comunicazione sia stato l'Ufficio Federale belga della Pubblica Accusa che ne ha curato l'inoltro in Italia, dal momento che l'art. 28 della Decisione quadro non stabilisce alcuna forma codificata di presta- zione del consenso. 4 Frutto di mero creativismo giuridico è, invece, la deduzione che riguarda la mancata presta- zione del consenso in carenza di contraddittorio con la persona già consegnata, atteso che lo istituto opera unicamente sul piano dei rapporti tra gli Stati, costituendo retaggio della ricor- data sua origine convenzionale.
4. Pure manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso, riferito al carattere non equo del processo celebratosi a carico del ON in Belgio. Come diffusamente esposto dalla Corte territoriale, il giudizio conclusosi con la pronuncia della Corte d'Appello di Bruxelles del 04/02/2015 ha preso avvio a seguito di opposizione proposta dal ricorrente avverso sentenza in absentia pronunciata a suo carico il 16/03/2011. Secondo il sistema belga, analogo sul punto a quello francese, la sentenza adottata nel jugement par défaut (art. 487 del Code de Procédure Pénale) è adottata in assenza di contrad- dittorio, alla stregua di quanto avviene con il decreto penale di condanna di cui agli artt. 459 e segg. cod. proc. pen.; è prevista, tuttavia, la rinnovazione di tale giudizio in base alla proposi- zione di una opposition (artt. 489 e segg. Code Procédure Pénale) da parte del condannato, la quale lo fa regredire alla fase anteriore, attribuendone la cognizione al medesimo organo giudi- cante. E' quanto accaduto nella specie in cui, a seguito della citata opposition, il ricorrente ha per- corso tutti i gradi di giudizio della giurisdizione belga, celebrati nel contraddittorio delle parti e quindi nel pieno rispetto dell'art. 6 lett. d) della Convenzione EDU. Tale assorbente profilo finisce, inoltre, col neutralizzare la rilevanza delle doglianze riferite alla dedotta carenza di notifica della sentenza della Corte d'Appello di Bruxelles come anzi- - detto concernente solo statuizioni patrimoniali accessorie rispetto alla condanna già coperta da giudicato conclusiva dell'ultimo segmento di un giudizio ossequioso delle invocate garanzie convenzionali.
5. Parimenti infondato è, infine, anche l'ultimo motivo di ricorso, la cui formulazione si pone anzi in rapporto di contraddizione logica con i precedenti. Sostiene il ricorrente che la decisione dell'autorità giudiziaria italiana, prima a richiederlo in consegna dalla Spagna, di consegnarlo successivamente a quella belga dovrebbe essere perse- guita completamente e che la scelta di differire la consegna soltanto a soddisfatta giustizia nazionale dovrebbe trovare adeguata motivazione, nella specie del tutto carente. Ciò premesso, l'art. 24, comma 1 della I. n. 69 del 2005 prevede, quale scelta meramente discrezionale della corte d'appello, quella di differire la consegna per consentire che la persona possa essere sottoposta a procedimento penale in Italia ovvero possa scontarvi la pena alla quale sia stata condannata per reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto. Risulta, allora, a dir poco dubbio che nel contesto di una legge come la n. 69 del 2005, for- temente connotata dal favore ripetutamente manifestato per il punto di vista nazionale rispetto alle esigenze di cooperazione con gli Stati della Unione europea, il legislatore abbia inteso por- re a carico della corte d'appello un onere di motivazione particolare onde accordare prevalenza 5 alla pretesa punitiva dell'ordinamento interno rispetto a quella di altri ordinamenti e che si manifesta nella presentazione di richieste di consegna a mezzo emissione di MAE.
6. Al rigetto dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5 I. n. 69 del 2005. Roma, 29/12/2015 Il consigliere es Il Presidente Orlando Villoni Antonio Agrò Depositato in Cancelleria VI Sezione Penale pagi, 04 GEN 2016 IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE (Daniela Savina) 6