Sentenza 26 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2001, n. 2791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2791 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN NO02 791 /0 1 EL OPOLO TALI NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 10027/99 Dott. Angelo GRIECO Dott. Vincenzo MILEO - Rel. Consigliere Cron.5784 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Rep. Consigliere Dott. Donato FIGURELLI - Ud. 27/09/00 Consigliere Dott. Luciano VIGOLO ha pronunciato la seguente 678 SENTENZA sul ricorso proposto da: ST DI IR IO & C SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente معمر domiciliato in ROMA VIA SALARIA 332, presso lo studio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 11'avvocato DE MAJO GIUSEPPE, rappresentato e difeso Richiesta copia studic dal Sig. IL SOLE 24 ORE dagli avvocati BECHI VITTORIO, BRUNORI DARIO, giusta 6000 Z EB. 2001 delega in atti;
IL CANCELLIERE - ricorrente CANCELLERIA
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
INAIL INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale GLI rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 2000 CG073820 3787 in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso -1- dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta delega in atti;
controricorrente - nonchè
contro
PR IE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G G BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato DEL ROSSO GABRIELLA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 144/98 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 13/05/98 R.G.N. 38/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo thiles MILEO;
udito l'Avvocato FAVATA per CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. % н -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Firenze in data 5.6.1996 Provvedi LL impugnava il licenziamento comminatole il 5.8.94 dalla S.T.P. di IN AN e C. s.n.c. per superamento del periodo di comporto di malattia, assumendo trattarsi di patologia professionale per inalazione di "stirene" contratta nell'esercizio trentennale dell'attività di stampaggio di materie plastiche alla quale era stata adibita, come tale esclusa dalla disciplina del comporto per malattia comune. Instava per la declaratoria di inefficacia del licenziamento fino al 12.7.1995, data di cessazione MilesUnie didella inabilità temporanea assoluta, e illegittimità dello stesso a decorrere da tale momento, con le conseguenti statuizioni in tema di integrative secondo retribuzioni e di differenze legge ed istituti contrattuali. Il giudice adito, nel contraddittorio della Società e dell'I.N.A.I.L. e previo espletamento di C.T.U. medico legale, confermativa del profilo malattia riscontrata, professionale della accoglieva la domanda con sentenza del 24 novembre 1997, la quale, all'esito dell'appello della soccombente, veniva confermata dal Tribunale del 3 Ң " luogo con decisione del 13 maggio 1998. Ritenevano, in sintesi, i giudici di merito che, contrariamente alle deduzioni in gravame, le conclusioni peritali circa i profili di concausa per inalazione di stirene nella determinazione della malattia professionale fossero pienamente le stesse, del resto, condivisibili;
che risultavano sintomaticamente suffragate dal responso cui in precedenza era pervenuto l'I.N.A.I.L. a seguito di propri accertamenti nel medesimo senso, che nessun vizio di ermeneutica contrattuale fosse ravvisabile nella Uniles interpretazione pretorile dell'art. 40 C.C.N.L. del settore gomma e plastica, afferente al diritto del lavoratore alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica о stabilizzazione dei postumi, qualora l'assenza dal servizio fosse determinata da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, e che tale principio dovesse operare oggettivamente, e dunque indipendentemente dalla tempestiva conoscenza, datoriale o del lavoratore, della eziologia patologica. Avverso tale sentenza la Società ha proposto e ни ricorso per cassazione ancorandolo a cinque motivi;
resistono con controricorso la Provvedi 1'I.N.A.I.L.. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va disattesa la eccezione formulata dai controricorrenti in tema di inammissibilità del ricorso, sotto il profilo della genericità dello stesso e della circostanza che esso si risolverebbe, in toto, in censure di fatto, non consentite in sede di legittimità. Al riguardo, è sufficiente osservare che la Società ha puntualizzato specificamente le censure prospettate, il che, indipendentemente dalla loro valutazione in concreto, esaurisce il compito di parte ai fini della proponibilità e dell'autonomia Miles della impugnazione;
e che i vizi di motivazione della sentenza del Tribunale, come dedotti in ricorso ed in astratto, non afferiscono tutti ad una mera, diversa valutazione di circostanze di fatto, ma taluni, come in prosieguo puntualizzati, concernono la completezza della stessa in relazione alle acquisizioni processuali ed alla sufficienza, logicità e congruità dell'iter argomentativo percorso dal giudice di merito, la cui completezza e linearità può comunque formare oggetto del giudizio di legittimità, volto al controllo della ни fondatezza o meno in concreto dei rilievi negativi 5 sul punto formulati. Con i primi tre mezzi di impugnazione, che, attesa la loro connessione ed interdipendenza, appare opportuno deliberare congiuntamente, la Società, denunciando omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all'art. 360, n. 5, cod. proc. civile, deduce, in sintesi, che la tabella riassuntiva dell'U.S.L. 10/H, presa a base di valutazione del C.T.U., come pure il cd. B.E.I. (indici biologici di esposizione), non potevano esattamente costituire parametri validi per eventualmente attivare misure di sorveglianza e Unile prevenzione, dovendosi far capo in ogni caso al cd. "evento sentinella" espresso in valore di creatinina, unico parametro valido ed idoneo a risolvere la questione per cui è causa, sotto il profilo della incidenza dello "stirene" inalato dalla Provvedi nella causazione della patologia denunciata;
che, d'altronde, a detta tabella il C.T.U. ed il Pretore non potevano fare riferimento, posto che la stessa, in relazione alle date di campionamento, non si attagliava alla assicurata, assente dal servizio nelle medesime date dei rilievi effettuati nell'ambiente di lavoro;
che i ch ancorato la loro giudici di merito avevano decisione acriticamente sulle affermazioni del C.T.U., senza controllarne e saggiarne motivatamente la valenza logico-tecnica. I tre motivi in esame sono inconsistenti. Sostanzialmente essi afferiscono a mere valutazioni in fatto e deduzioni proprie, non supportate da validi elementi probatori contrari e prive di riferimento ad obiettive risultanze processuali, a fronte di approfonditi accertamenti peritali contrari, di una indagine completa condotta sulla base di copiosa documentazione di fonte pubblicistica, e dell'esame clinico diretto da parte del C.T.U., cui i giudici di merito si Miles sono adeguati con logica e rigorosa motivazione analitica disamina, alla stregua di una evidenziando per di più - e la circostanza appare assorbente rispetto ad ogni altro rilievo contrario - che il convincimento cui sono pervenuti risulta ampiamente corroborato, circa la fondatezza delle conclusioni peritali, dal fatto che le stesse coincidevano con quelle raggiunte dall'esame collaterale dell'I.N.A.I.L., il quale aveva del pari riconosciuto la malattia professionale della Provvedi, siccome concausata da inalazione di 7 на "stirene", sostanza utilizzata nei trenta anni di attività professionale della assicurata nello stampaggio di materie plastiche. Sicchè, sui punti e sulle evidenziati nelle censure in esame, conseguenziali richieste di ulteriori approfondimenti come precede, correttamente il Tribunale non ha ritenuto di procedere ad altre indagini, considerando esaustive ed ampiamente motivate, con riferimento ad inequivoci elementi obiettivi, le risposte tecnico-scientifiche date dall'ausiliare ai quesiti formulatigli e dunque ritenute ragionatamente a base della sentenza. Con il quarto motivo la ricorrente, denunciando n.1124/65 ed omessa violazione dell'art. 3 T.U. Miles motivazione circa un punto decisivo prospettato dalle parti, con riferimento all'art. 360, nn.3 e 5, c.p.c., deduce la erroneità della decisione impugnata nella parte in cui, omettendo di considerare che, secondo tale norma, deve trattarsi di malattia contratta direttamente nell'esercizio od a causa della lavorazione, non ha valutato la contraria circostanza che, nella specie, si trattava di una remota concausa per esposizione allo "stirene", a fronte di una pacifica malattia virale preesistente nel soggetto, con evidente ven 8 eziologia non professionale, come asserito dallo stesso C.T.U. nell'elaborato peritale;
sicchè si imponevano ulteriori accertamenti tecnici, vanamente richiesti, al fine di accertare la concreta incidenza concausale della lavorazione sulla patologia epatica riscontrata alla Provvedi. La censura è infondata. Non è dubbio che il responso dell'ausiliare abbia accertato a carico della predetta una epatopatia cronica determinata "massimamente" dalla compromissione flogistico-virale a seguito di infezione per causa non professionale, e dunque totalmente indipendente dall'ambiente di lavoro. Peraltro, nel prosieguo dell'elaborato e ferma Miles restando siffatta nota patogena extraprofessionale iniziale, il C.T.U. ha evidenziato rigorosamente e logicamente sia la esposizione a rischio correlata alla attività della lavoratrice, sia i profili di concausa efficiente della stessa e della sua incidenza sull'attuale stato patologico della paziente, sì da indurre il Tribunale a non ritenere necessaria una nuova indagine tecnica specifica, a fronte di accertamenti completi, approfonditi ed lineare valutazione, ampiamenteoggetto di ли supportanti le conclusioni finali, recepite con congrua motivazione nella sentenza impugnata. Ed al riguardo è ius receptum che la malattia O le malattie del lavoratore non giustificano il licenziamento intimato per superamento del periodo come nella specie,di comporto ove 1'infermità, abbia avuto causa, in tutto od in parte, nella nocività insita nella modalità di esercizio delle nell'ambiente di mansioni, о comunque esistente datoriale sia lavoro, della quale parte responsabile per avere omesso le misure idonee a prevenirla o ad eliminarne la incidenza negativa sulla salute del dipendente, in adempimento dell'obbligo di protezione, ed eventualmente anche delle specifiche norme di legge connesse alla Unile concretizzazione di esso, incombendo peraltro al lavoratore di dare la prova obiettivamente del collegamento accertata nel caso in esame - concausale) causale fra la malattia che ha ) 0 l'assenza ed il carattere morbigeno determinato delle mansioni espletate (cfr. ex plurimis: Cass. n. 6601/1995). Con il quinto mezzo di impugnazione la Società denuncia violazione dell'art. 1175 cod. civile;
falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, legge e H u 30.12.1971, n. 1024; omessa, insufficiente 10 contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia prospettati dalle parti;
il tutto con riferimento all'art. 360, nn.3 e 5, cod. proc. civile. Deduce sotto vari profili, e per diversi aspetti, la erroneità della pronuncia impugnata, osservando che: a) il Tribunale ha applicato il principio della operatività oggettiva dei diritti riconosciuti ai lavoratori, laddove la Società si è indotta al recesso in quanto ignorava il carattere professionale della malattia della dipendente, né questa lo aveva comunicato, come era suo obbligo, ai sensi dell'art. 40, comma terzo, del C.C.N.L. di Miles categoria;
b) la Provvedi, inoltre, era stata riconosciuta genericamente e specificamente idonea al lavoro assegnatole, e ciò a seguito di visita medica della unità operativa di prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'U.S.L. 10/H, dopo una serie di analisi ed esami effettuati in data 4.5.1991, né su questo punto i giudici di merito si sono pronunciati;
c) l'I.N.P.S. ha escluso con propri certificati medici, dal 22.4.93 al 2.5.1994, ogni nesso tra la malattia e la attività svolta dalla dipendente, sicchè nella 11 Ли specie non si poteva configurare l'aspetto professionale della prima;
d) la assicurata, all'approssimarsi della scadenza del periodo di comporto, in data 14.4.1994 chiese alla Società un periodo di aspettativa di 3 mesi ex art. 41 C.C.N.L., evidenziando in tal modo la conoscenza che le sue continuate assenze non erano imputabili a malattia professionale;
e) l'Azienda si è indotta al recesso in buona fede, ai sensi dell'art.1175 cod. civile, ignorando la causa della malattia, sicchè non le si poteva oggettivamente imputare un licenziamento per scadenza del comporto per patologia professionale della dipendente, come tale non conosciuta. Il motivo è infondato in tutte le sue Miles articolazioni. Quanto alle prospettazioni sub a) ed e), va osservato che correttamente il Tribunale ha ritenuto la oggettiva tutelabilità del posto di lavoro in ipotesi di assenza determinata da malattia professionale, indipendentemente dalla specifica conoscenza datoriale, soprattutto nel caso di concomitante ignoranza del medesimo connotato patologico da parte dipendente;
sicchè la circostanza, se può valere per altri aspetti, come на del resto rilevato dai giudici di merito nella 12 parte finale della sentenza impugnata, non appare idonea a determinare la validità del licenziamento. una volta stabilita la effettiva causa (o concausa) della infermità. Con il corollario che non è dato ipotizzare neppure la violazione, da parte della lavoratrice, dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 40 C.C.N.L., ove rapportato alla sua ignoranza della specificità della malattia ed al fatto che, comunque, il recesso fu tempestivamente impugnato appena si verificarono i presupposti della cognizione dell'origine professionale dello stato patologico e proprio per tale causa. Né, per altro verso, ha pregio l'argomento correlato alle censure sub b) e c), circa la omessa Unile valutazione dei pareri contrari all'aspetto professionale della malattia emessi dalla U.S.L. 10/H e dall'I.N.P.S., atteso che, per quanto in precedenza esposto, siffatte circostanze all'epoca della risultavano ampiamente ed decisione esaustivamente superate dagli obiettivi accertamenti dalle approfondite indagini effettuati dall'I.N.A.I.L. ed in sede di C.T.U.. Inconferente, infine, si appalesa il rilievo di cui sub d) in ordine alle connotazioni ipotetiche della richiesta di aspettativa, ove si consideri 13 che, nel contesto della vicenda, detta istanza non riveste alcun significato contrario alla tesi della Provvedi ancorata alla inconsapevolezza del profilo professionale della malattia, ed anzi, pur nella sua palese polivalenza, induce a propendere vieppiù per la sua fondatezza, chè, altrimenti, la asserita (ex adverso) cognizione precisa del connotato patologico professionale, tale da far scattare l'obbligo della comunicazione tempestiva a parte datoriale ex art. 40 C.C.N.L. come preteso, non la dipendente ad alcunaavrebbe determinato richiesta nel senso di cui sopra, attesa la mancata decorrenza dei termini di comporto perdurando tale Unles situazione;
e, d'altronde, la eventuale, contraria consapevolezza di trattarsi di malattia comune, ipotizzata dalla Societàcontraddittoriamente rispetto al punto che precede, mal si concilia con i risultati degli accertamenti dell'I.N.A.I.L. e della C.T.U., supportanti la decisione impugnata, e collide, altresì, ove derivata unicamente dalla istanza di aspettativa, con gli interessi opposti prevalenti della stessa richiedente. In definitiva, la sentenza impugnata non appare inficiata dalle violazioni di legge e dai vizi di motivazione prospettati in ricorso;
lo stesso va, 14 gly pertanto rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in 32000 , L....... oltre all'onorario difensivo in favore dei resistenti, liquidato per ciascuno di essi in L.2.000.000 (duemilioni). Roma, 27 settembre 2000 Inie # Presidente: Mi len Il Cons. estensore: V. IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria Oggi, 26 FEB. 2001 I IL COLLABORATORE D A CASSA , S 0 DI CANCELLERIA O S 1 3 L A д . 3 L T T 5 R , O R P B U A . A S S I E N O ' E N L D P * L S 3 A E I 7 T D - S N I 8 G O S - P O 1 N 1 E M A I S D E I A E A G D , G O E O E R T T T L T N S I E I R S G I A E E L D R L E O D 15